Il ciclo dei rifiuti: la gerarchia nell’economia circolare

Il ciclo dei rifiuti segue la gerarchia dettata dell’Europa come modello di sviluppo sostenibile secondo i principi dell’economia circolare

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Il ciclo dei rifiuti: la gerarchia nell’economia circolare

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Un modello di sviluppo per essere considerato sostenibile deve seguire i principi dell’economia circolare.

Per consentire che il cerchio si chiuda, e che il sistema produttivo economico si discosti dal precedente modello lineare “usa e getta”, è fondamentale considerare l’intero ciclo di vita (dalla culla alla culla) del prodotto. E il rifiuto deve mutare il suo ruolo da scarto a risorsa e reintrodursi nel ciclo produttivo creando nuovo valore. L’Europa, nel 2015 prima e nel 2020 poi, ha messo a punto il suo piano d’azione per l’economia circolare che tutti gli Stati Membri devono adottare.

La gestione dei rifiuti è regolata nel nostro Paese dal Codice dell’Ambiente (dlgs 152/2006), come modificato dal dlgs 205/2010 (che recepisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CEDirettiva Quadro Rifiuti” del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008) e dal 116/2020 (attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio).

La parte quarta del Codice Ambiente disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie (in particolare della direttiva 2008/98/CE, così come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851) prevedendo misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana, evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia e l’efficienza, elementi fondamentali per il passaggio a un’economia circolare.

Rifiuti: lo stato dell’arte in Europa

È considerato “Rifiuto” qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi. Un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo.

L’Unione Europea produce ogni anno 2,5 miliardi di tonnellate di rifiuti (il 10% di questi, sono rifiuti urbani). I rifiuti da demolizione e costruzione (C&D) rappresentano oltre un terzo di tutti i rifiuti prodotti in Europa.

Rifiuti prodotti in UE nel 2020

Secondo i dati Eurostat 2020, ogni cittadino europeo produce 505 kg di rifiuti urbani pro-capite l’anno, di cui il 48% è destinato a riciclaggio e compostaggio.

L’UE ha stabilito ambiziosi obiettivi su riciclo, rifiuti di imballaggio e discariche. Lo scopo di queste nuove norme è promuovere il passaggio verso il modello più sostenibile dell’economia circolare.

Nel 2015 la Commissione europea ha lanciato un piano d’azione per l’economia circolare, poi rinnovato e ampliato nel 2020.

A febbraio 2021 il Parlamento europeo ha votato per il nuovo piano d’azione per l’economia circolare, chiedendo misure aggiuntive per raggiungere un’economia a zero emissioni di carbonio, sostenibile dal punto di vista ambientale, libera dalle sostanze tossiche e completamente circolare entro il 2050. Sono anche incluse norme più severe sul riciclo e obiettivi vincolanti per il 2030 sull’uso e l’impronta ecologica dei materiali.

La gerarchia dei rifiuti: quadro normativo

Il principio fondamentale alla base della gestione dei rifiuti è la tutela della salute. Ciò è recepito anche sul piano normativo: “I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente”. E ancora: “La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti … nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario “chi inquina paga” (Dlgs. 152/2006. art. 178, comma 2 e comma 3).

L’UE, con la Direttiva quadro 2008/98/CE, ha delineato una precisa gerarchia dei rifiuti. Tale direttiva è stata recepita in Italia con il dlgs 205/2010 in cui, in particolare, l’Art. 4 (Modifiche all’articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152), al comma 1, stabilisce le priorità secondo cui deve essere gestita qualsiasi frazione merceologica dei rifiuti.

La gerarchia europea dei rifiuti: quadro normativo

La gerarchia dei rifiuti mira a incoraggiare le opzioni che globalmente producono i migliori risultati sul piano ambientale. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

  • 1. prevenzione;
  • 2. preparazione per il riutilizzo;
  • 3. riciclaggio;
  • 4. recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
  • 5. smaltimento

La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale.

Devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.

La prima azione per importanza è considerata la prevenzione, “il modo più efficace per incrementare l’efficienza delle risorse e ridurre l’impatto dei rifiuti sull’ambiente…Gli Stati membri dovrebbero adottare misure per promuovere la diffusione degli imballaggi riutilizzabili e per conseguire una riduzione del consumo di imballaggi non riciclabili e di imballaggi eccessivi”.

All’ultimo posto c’è lo smaltimento, ovvero il conferimento in discarica. Già 14 anni fa la commissione europea stabiliva il principio della prevenzione: per avere meno rifiuti da smaltire occorre produrne di meno.

La prevenzione dei rifiuti

La Direttiva europea definisce “prevenzione” le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventino un rifiuto e che quindi sono in grado di ridurre:

  • la quantità dei rifiuti (anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l’estensione del loro ciclo di vita);
  • gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull’ambiente e la salute umana;
  • il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti.

Gli Stati europei adottano misure che promuovono e sostengono modelli di produzione e consumo sostenibili, volte a evitare la produzione di rifiuti. A tal fine (art.180, dlgs 152/06), l’Italia nel 2013 ha adottato il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti (PNPR) che fissa idonei indicatori e obiettivi qualitativi e quantitativi per la valutazione dell’attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti.

Che cos'è la prevenzione dei rifiuti

La prevenzione dei rifiuti richiede cambiamenti nei modelli di produzione e nella progettazione dei prodotti attraverso interventi sulle modalità organizzative e produttive dei settori industriali e del design dei prodotti. In particolare, la prevenzione dei rifiuti per l’industria può essere legata a:

  • cambiamenti nelle materie prime: corrispondono alla riduzione o all’eliminazione dal processo produttivo delle materie prime nocive per l’uomo e l’ambiente
  • cambiamenti tecnologici: sono orientati al processo produttivo e alla modifica degli impianti /tecnologie in modo da ridurre rifiuti ed emissioni in via preliminare
  • cambiamenti di prodotto: sono attuati con l’intenzione di ridurre i rifiuti generati nell’utilizzo di un prodotto e nel suo fine vita. Possono condurre a modifiche nel design o nella composizione e il nuovo prodotto dovrà comportare minori impatti ambientali lungo l’intero ciclo vita
  • buone pratiche operative: implicano l’adozione di misure procedurali, amministrative o istituzionali per la prevenzione dei rifiuti (manutenzione e gestione dei magazzini e delle scorte).

Il principio cardine della prevenzione dei rifiuti risiede a monte del processo produttivo, nella fase di progettazione. La fabbricazione e l’uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli (anche in termini di durata di vita e di assenza di obsolescenza programmata), riparabili, riutilizzabili e aggiornabili.

Riuso e riutilizzo dei prodotti

Il problema dell’impossibilità del riuso di oggetti ormai deteriorati e/o non più adatti al loro uso originario, risiede a monte del sistema produttivo: a causa di una progettazione lacunosa o “distratta” che non considera rilevanti aspetti quali la sostituibilità di parti, meccaniche, materiali difettose o rotte e che spinge quindi il consumatore allo sbarazzarsi del prodotto ormai deteriorato piuttosto che provvedere alla sua riparazione. Pensiamo in particolare ai prodotti tecnologici quali batterie, telefoni, pc, ecc. E oltretutto c’è il problema degli imballaggi. Se fossero ridotti di numero e dimensioni, e costituiti da materiali ben distinti e facilmente riciclabili, sarebbe un bel vantaggio per tutti.

Riuso e riutilizzo dei prodotti
Esempio di riutilizzo di un pallet in legno. Tunnel-gioco per bambini in un asilo a Torino (dell’autore)

Un sistema produttivo sostenibile, che segue i principi dell’economia circolare, invece:

  • incoraggia la progettazione, la fabbricazione e l’uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli (anche in termini di durata di vita e di assenza di obsolescenza programmata), riparabili, riutilizzabili e aggiornabili;
  • incoraggia il riutilizzo di prodotti e la creazione di sistemi che promuovano attività di riparazione e di riutilizzo, in particolare per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, i tessili e i mobili, nonché imballaggi e materiali e prodotti da costruzione;
  • riduce la produzione di rifiuti nei processi inerenti alla produzione industriale, all’estrazione di minerali, all’industria manifatturiera, alla costruzione e alla demolizione, tenendo in considerazione le migliori tecniche disponibili;
  • promuove la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti
  • riduce la produzione di rifiuti, focalizzandosi su quelli non adatti al riutilizzo o al riciclaggio
  • identifica i prodotti che sono le principali fonti della dispersione di rifiuti, adottando le misure adeguate a prevenire e ridurre la dispersione di rifiuti da tali prodotti
  • sviluppa e supporta campagne di informazione per sensibilizzare sul tema.

Lo Stato controlla e valuta l’attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti, utilizzando idonei indicatori e obiettivi qualitativi o quantitativi, in special modo per quanto riguarda la quantità di rifiuti prodotti.

Riciclaggio e recupero dei rifiuti

Gli Stati membri adottano misure intese a garantire che i rifiuti che sono stati raccolti separatamente per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, non siano inceneriti, a eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente per i quali l’incenerimento produca il miglior risultato ambientale.

Riciclaggio e recupero dei rifiuti

Il riciclaggio è la prima e prioritaria forma di recupero. L’art.10 lettera t) del dlgs 116/2020, definisce il recupero come “qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale. L’allegato C della Parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero”.

Tra le forme di recupero diverse dal riciclaggio deve essere incluso il recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia (termovalorizzazione).

Il concetto è ben evidenziato al comma 6 dell’Art. 4, dove si legge che “nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all’uso dei rifiuti come fonte di energia”.

Le operazioni di recupero previste dall’allegato C sono:

  1. Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
  2. Rigenerazione/recupero di solventi
  3. Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
  4. Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici
  5. Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche
  6. Rigenerazione degli acidi o delle basi
  7. Recupero dei prodotti che servono a ridurre l’inquinamento
  8. Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
  9. Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
  10. Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia
  11. Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da 1 a 10
  12. Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da 1 a 11
  13. Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da 1 a 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

Smaltimento (discarica)

L’ultima operazione che resta per lo smaltimento del rifiuto, laddove le precedenti attività (prevenzione, riuso, riciclo, recupero energetico) abbiano fallito, è il conferimento in discarica. Tra tutte, è il trattamento più inquinante, sia per l’ambiente che per la salute pubblica.

Smaltimento dei rifiuti in discarica

Il conferimento in discarica costituisce uno spreco di risorse (sottratte alle operazioni di recupero e riciclo), e di fatto costituisce un ostacolo allo sviluppo di un’economia circolare. Per tale ragione lo smaltimento dei rifiuti in discarica deve essere limitato alle sole frazioni non recuperabili e non valorizzabili: la Commissione europea ha fissato un target del 10% da raggiungere entro il 2035.

Nel 2020 i rifiuti urbani avviati a smaltimento in discarica in tutta l’UE sono stati il 22,8% dei rifiuti urbani prodotti, valore leggermente superiore a quello italiano (20,1%), in linea quindi con la media europea.

smaltimento discarica rifiuti UE 2020

In Italia, le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE. Lo smaltimento dei rifiuti in fognatura è disciplinato dall’articolo 107, comma 3.

La responsabilità estesa del produttore

La Direttiva Quadro Rifiuti (come modificata dalla direttiva UE 2018/851, recepita in Italia dal dlgs 116/2020) introduce il principio di Responsabilità estesa del produttore (EPR), ovvero “chi inquina paga”.
La responsabilità può essere gestionale o finanziaria.

Rifiuti: la responsabilità estesa del produttore

Allo scopo di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e altra forma di recupero dei rifiuti, l’Unione Europea invita gli Stati membri ad “adottare misure legislative o non legislative volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore”.

Le misure possono includere:

  • l’accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l’utilizzo dei prodotti;
  • la successiva gestione dei rifiuti e la responsabilità finanziaria per tali attività.
  • l’obbligo di rendere pubbliche le informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile

La responsabilità del produttore è il pilastro portante per conseguire gli obiettivi di economia circolare dell’UE. Il concetto, introdotto trent’anni fa in Svezia sul dibattito nascente circa la produzione sostenibile, ha avuto un impatto rivoluzionario. Si cominciò a pensare che il segreto fosse da ricercare a monte dei processi di produzione, fin dalla progettazione dei prodotti. Così si poteva affrontare a valle il problema dell’eccessiva produzione di rifiuti, migliorandone la gestione e riducendo gli impatti ambientali e gli effetti sulla salute pubblica.


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