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Va subito chiarito che nella Manovra 2018 c’è la proroga del Bonus ristrutturazioni al 50% per tutto il 2018, uguale in tutte le sue parti, al contrario di quanto si era detto all’inizio e di quanto scritto nella legge di bilancio 2017, secondo cui dal 1° gennaio 2018 la detrazione doveva tornare alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare. Le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici Sostanzialmente restano invariati i commi contenuti nelle precedenti leggi e prorogati di un ulteriore anno fino a dicembre 2018, ma per alcuni interventi quali: acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, acquisto e posa in opera di schermature solari sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e a biomassa la percentuale di detrazione della spesa scende dal 65 al 50%. L’obiettivo del legislatore probabilmente è quello di premiare e potenziare gli interventi più corposi sull’involucro, che mirino ad una riqualificazione energetica globale dell’immobile a fronte degli interventi occasionali e limitati alla sola sostituzione di componenti che, di fatto, non comportano un sostanziale e quantificabile risparmio energetico tra il pre e il post intervento. A nulla sono valse le richieste di diversi stakeholders di rivedere la riduzione dal 65 al 50% della detrazione della spesa sostenuta per gli interventi sopra citati, adducendo diverse motivazioni: 1. innanzitutto, in questo modo si andrebbe ad equiparare l’ecobonus di serramenti, schermature solari e pompe di calore alle detrazioni fiscali per le semplici ristrutturazioni; 2. si andrebbero a penalizzare quei componenti che in 10 anni di vita dei bonus fiscali hanno rappresentato la quota più significativa di apporto al risparmio energetico degli edifici (nel solo 2016, sulle suddette 360.000 domande circa il 75% hanno riguardato infissi e schermature solari); 3. verrebbe meno il sostegno a quella filiera dell’industria italiana che ha visto ridursi del 40% il mercato fra il 2008 e il 2015. E’ infatti presumibile che una più completa certificazione delle prestazione dei serramenti possano porre un limite (qualitativo, non quantitativo) ai processi di importazione di prodotti low-cost. 4. si andrebbe ad arrestare un circolo virtuoso e fare un passo indietro rispetto all’affermazione di un’edilizia di qualità certificata. Punto 1. Sul primo punto occorre fare una riflessione, è infatti vero che sarebbero equiparati alla stessa aliquota di detrazione quegli interventi di riqualificazione energetica, che necessitano di certificazione prestazionale agli interventi di semplice ristrutturazione edilizia che possono essere attivati anche senza verifica dei requisiti prestazionali dei componenti, consentendo, di fatto, l’installazione di componenti non in grado di assicurare un reale efficientamento energetico. Il rischio serio è che il consumatore finale preferirà scegliere una procedura significativamente semplificata come quella per le semplici ristrutturazioni, acquistando prodotti a prezzi inferiori dal momento che non sono richieste per quelle componenti prestazioni migliori rispetto allo standard di legge. L’unico motivo che potrebbe spingere l’utente a seguire la procedura della detrazione per l’ecobonus per gli interventi sopra citati, sarebbe il raggiungimento del tetto massimo di spesa, o i casi di esclusione dei soggetti e tipologia di immobili che possono usufruire delle detrazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia. A titolo esemplificativo, se per dei lavori di ristrutturazione di una abitazione e/o delle parti comuni degli edifici residenziali, il proprietario ha già effettuato lavori per spese complessive di 96.000 euro può comunque detrarre tutti gli interventi di risparmio energetico facendo riferimento ad un ulteriore e diverso tetto di spesa previsto per l’ecobonus. Se poi il contribuente volesse fare tali interventi su immobili con diversa destinazione d’uso dal residenziale potrei usufruire delle sole detrazioni fiscali finalizzate al risparmio energetico e con tetti di spesa decisamente superiori. C’è poi l’aspetto tecnico-prestazionale da prendere in considerazione: Intervento di sostituzione di infissi, per usufruire della detrazione occorre garantire determinate prestazioni termiche che nella tabella sottostante sono rapportate alle prestazioni minimi obbligatorie di legge: Dal confronto è evidente che la differenza tra il valore di trasmittanza degli infissi per le detrazioni fiscali e il minimo di legge, per le zone climatiche dalla D alla F (buona parte dei comuni italiani) è di 0,1 punto, quindi minima, la sostanziale differenza anche in termine di costo si avrebbe nelle zone B, che però riguardano pochissimi comuni d’Italia e in parte nelle zone C dove la differenza è di 0.3 punti. Intervento di posa in opera di schermature solari, per usufruire della detrazione non è richiesto alcun valore minimo prestazionale a differenza del DM 26/06/2015 che come requisito minimo di legge obbligatorio impone un valore di fattore solare vetro + schermo indicato come ggl+sh (o gtot), pari a 0,35. E questo è fuori da ogni logica! Se guardiamo quanto scritto sopra, ad una analisi veloce, non sembra poi così strano che il legislatore abbia voluto declassare questi interventi, ma l’alternativa che potrebbe soddisfare tutti c’è, ed è ragionare su requisiti prestazionali più restrittivi. Guardiamo alle schermature solari, la possibilità di detrarre tale spesa è stata introdotta solo lo scorso anno, ma senza regolamentazione su prestazione e conseguente risparmio energetico ottenuto, almeno questo tipo di intervento va ancora incentivato perché ha un peso rilevante sul bilancio energetico estivo dell’edificio ma definendo un gtot minimo da garantire! Non si può consentire di detrarre le spese per tapparelle e persiane esposte anche a NORD o addirittura zanzariere e poi declassare l’intervento perché non utile ai fini del vero risparmio energetico. Punto 2. Il punto 2 è confermato dal RAEE (Rapporto Annuale Efficienza Energetica) dell’Enea dello scorso luglio, in cui l’Enea riporta le analisi e i risultati delle policy di efficienza energetica del nostro paese. In tale Rapporto, in merito allo strumento “detrazioni fiscali” è scritto: “Tra il 2007 e il 2016 sono stati incentivati, tramite le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degliedifici esistenti, circa 3 milioni di interventi, con quasi 32 miliardi di euro investiti da parte delle famiglie. Poiché fino a settembre 2017 è ancora possibile la modifica dei dati relativi ad interventi realizzati nel 2016, il risparmio energetico di 0,1 Mtep/anno di energia primaria e finale conseguito in quest’ultimo anno è un dato ancora non consolidato. Il risparmio complessivo di energia primaria e finale nel periodo 2007-2016 è di circa 1,08 Mtep/anno (Tabella 2). E’ evidente che agli interventi sulle singole componenti (serramenti, schermature e caldaie a condensazione) si deve il maggior risparmio di energia primaria proprio per la loro praticabilità e sostenibilità economica. Novità della Legge di Stabilità Occorre riconoscere che la Legge di Stabilità se da una parte toglie dall’altra apre anche la possibilità di detrazione a nuovi interventi: sono detraibili al 65% le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti fino a un valore massimo della detrazione di 100mila euro, la condizione per ottenere il bonus è che l’intervento porti ad un risparmio di energia primaria pari al 20%. Gli interventi di sistemazione a verde delle aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze e recinzioni, nonché la realizzazione di impianti di irrigazione e pozzi saranno incentivati con una detrazione fiscale dall’Irpef del 36% delle spese sostenute nel 2018, fino ad un massimo di 5mila euro per unità immobiliare. Tra le spese detraibili sono incluse quelle per la progettazione e la manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi. In condominio il limite di spesa sarà di 5mila euro per unità immobiliare. Inoltre, proprio per potenziare interventi più rilevanti e di riqualificazione globali degli edifici, la Legge di stabilità 2018 prevede, dal 1° gennaio 2018, l’estensione del meccanismo della cessione del credito anche a chi esegue i lavori di efficientamento sulla singola unità immobiliare non solo per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali. Inoltre, all’interno del Fondo nazionale per l’efficienza energetica, previsto dal D.lgs. 102/2014 e il cui testo del decreto è in fase di bozza e discussione , una sezione sarà dedicata al rilascio di garanzie a quanti intendano chiedere un prestito per pagare gli interventi di riqualificazione energetica del proprio immobile. Infine la legge conferma gli incentivi per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali partendo dalla aliquota del 65% per arrivare al 70% qualora i lavori interessino almeno il 25% dell’involucro e al 75% se con l’intervento di miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva si consegue almeno la qualità media di cui al DM 26 giugno 2015. Una ulteriore novità è che le detrazioni sono usufruibili anche dagli Istituti Autonomi Case Popolari per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica. 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