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La Direttiva 2002/96/CE è stata la prima direttiva a definire a livello comunitario i principi di base concernenti il finanziamento della gestionedei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); essa trae origine dal principio della responsabilità estesa del produttore, secondo il quale chi inquina paga, ribadito nel panorama normativo europeo dalla Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE. Obiettivo cardine della Direttiva RAEE è quello di raggiungere dei livelli progressivamente sempre più elevati di raccolta differenziata di tutte quelle apparecchiature di cui il possessore intenda disfarsi. Il recupero di questa tipologia di rifiuti consente infatti di operare un riutilizzo delle preziose materie prime di cui sono composti, tra cui acciaio, oro, ferro, rame, argento, alluminio, limitando così il consumo di risorse ed accrescendo al contempo la sostenibilità ambientale delle attività umane. Seguendo il processo cui sono soggette tutte le direttive europee, anche per la RAEE, a partire dal 2006, la Commissione ha dato avvio ad un difficoltoso iter di revisione conclusosi il 20 dicembre 2011 con il raggiungimento di un compromesso tra Parlamento Europeo, Consiglio e Commissione. Il testo della nuova Direttiva è quindi giunto all’approvazione da parte del Parlamento nella Sessione Plenaria del 19 gennaio 2012 e all’adozione formale da parte del Consiglio l’8 giugno 2012. L’intero processo si è quindi concluso con la pubblicazione definitiva della nuova direttiva in Gazzetta Ufficiale europea il 24 luglio 2012 con il nome di “Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”. Il nuovo testo è entrato in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione, il 13 Agosto 2012, e gli Stati Membri dovranno invece recepirla entro il 14 Febbraio 2014. Con la rifusione della RAEE vengono apportate alcune modifiche e adeguamenti al sistema attuale di gestione. In particolare si è voluto aumentare il livello di ambizione dei target di raccolta che dopo 4 anni dall’entrata in vigore, ovvero nel 2016, dovrà essere pari al 45% del peso medio delle apparecchiature immesse sul mercato nei tre anni precedenti, percentuale che nel 2019 salirà invece al 65% o, in alternativa, all’85 % del peso dei RAEE prodotti nello Stato membro. Nessun sostanziale cambiamento sarà invece apportato, per i primi 6 anni, al campo di applicazione: rimarranno valide infatti le attuali 10 categorie dell’allegato I, comprese le esclusioni esistenti. L’unica eccezione riguarda la categoria 4 che vede aggiungere alle apparecchiature di consumo i pannelli fotovoltaici, che entrano immediatamente all’interno dello scopo della direttiva. La decisione di comprendere tra le apparecchiature per cui è previsto il finanziamento della gestione del fine vita anche i pannelli fotovoltaici porterà quindi il sistema RAEE ad includere al suo interno un settore finora completamente estraneo alla tematica e che già preannuncia alcune problematiche di non immediata soluzione e di seguito analizzate. In Italia la Direttiva 2002/96/CE è stata recepita dal D.Lgs 25 luglio 2005 n.151 e da una serie, tuttora incompleta,di decreti attuativi correlati. La direttiva, e il decreto di recepimento, prevedono per i produttori di AEE l’adempimento ad obblighi di finanziamento e comunicazione per i quali è prima di tutto necessario specificare che, ai fini della RAEE, si identifica come produttore chiunque, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata: fabbrichi AEE in Italia e le commercializzi con il suo marchio; rivenda con il proprio marchio AEE prodotte da altri fornitori (il rivenditore non viene però considerato produttore se l’apparecchiatura reca il marchio del produttore); importi o immetta per primo, nel territorio nazionale, AEE nell’ambito di un’attività professionale e ne operi la commercializzazione. È importante evidenziare che,anche nel caso più soggetti si trovino ad importare nel territorio italiano AEE dello stesso produttore estero, questi saranno da considerarsi produttori e saranno dunque responsabili della propria quota di apparecchiature importate, a meno che non sia presente un rappresentante autorizzato nel territorio nazionale e a quest’ultimo sia imputabile l’immissione sul mercato del prodotto. Non si considera invece produttore chi fabbrica AEE in Italia e le commercializza al di fuori del territorio nazionale sia UE che extra UE; e chi venda AEE al di fuori del territorio nazionale prodotte da altri fornitori. Una volta chiarito il proprio il ruolo, il primo obbligo del produttore di pannelli fotovoltaici sarà poi quello di iscriversi al Registro Nazionale dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche prima di mettere in commercio le proprie AEE in Italia. Al momento dell’iscrizione al Registro il produttore dovrà poi indicare come intende adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione dei RAEE, le cui modalità differiscono per RAEE Domestici e RAEE Professionali. In riferimento a questa suddivisione insorgono le prime domande sulla collocazione che andranno ad occupare i pannelli fotovoltaici all’interno del sistema, in quanto un pannello destinato ad un utenza domestica o ad un utenza professionale presentano sostanzialmente la medesima struttura e progettazione. Con la nuova direttiva si è infatti cercato di affrontare il tema dei RAEE Dual Use, ovvero quei rifiuti di apparecchiature che si prestano ad utilizzo sia domestico che professionale, e che da ora saranno sempre considerati come RAEE Domestici. Tuttavia i pannelli fotovoltaici costituiscono una tipologia di apparecchiature ben diversa dal comune pc che non necessita di essere installato e rimosso da tecnici specializzati. L’intervento di un impresa specializzata durante la rimozione dei pannelli potrebbe comportare la classificazione di questi ultimi come RAEE Professionali. E’ bene ricordare, inoltre,che i RAEE Professionali si qualificano come rifiuti speciali e non possono essere conferiti alle piazzole comunali ma devono essere consegnati agli impianti di recupero tramite operatore specializzato. Collegato al medesimo criterio vi sarà un’ulteriore problematica da affrontare sia per il produttore che per il distributore e l’installatore di pannelli fotovoltaici ovvero l’obbligatorietà del principio “uno contro uno” per il quale i distributori, gli installatori e i gestori dei centri di assistenza tecnica assicurano il ritiro gratuito dell’apparecchiatura da smaltire al momento della fornitura di una nuova AEE equivalente, che nel caso dei RAEE Professionali avviene dietro incarico formale del produttore di tale apparecchiatura. Successivamente all’iscrizione il produttore dovrà comunicare ogni anno al Registro Nazionale, tramite il MUD, sezione RAEE, le quantità di AEE immesse sul mercato, le quantità raccolte, reimpiegate, riciclate e recuperate al fine di fornire le informazioni necessarie allo stato membro per il calcolo del target di raccolta previsto dalla direttiva. L’aspetto in questione appare di particolare rilevanza nel caso dei pannelli fotovoltaici, una tipologia di apparecchiature che, contrariamente ad altri prodotti delle categorie RAEE, presentano una vita media di quasi 20/30 anni e non possono essere equiparati, dal punto di vista degli obiettivi di raccolta, ai piccoli elettrodomestici e all’elettronica di consumo che presentano invece un ciclo di vita assai più breve. Il problema è peraltro già affrontato anche dalla nuova direttiva dove, all’art.7.6, è previsto che dopo 3 anni dall’entrata in vigore della nuova direttiva la Commissione dovrà presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui riesamina le scadenze relative ai tassi di raccolta e sugli eventuali obiettivi individuali per la raccolta differenziata per una o più delle categorie o tipi di AEE quali ad esempio i pannelli fotovoltaici. In aggiunta a quanto analizzato finora, il D.Lgs. 151 prevede anche che, a partire dal 1 gennaio 2011, il produttore sia responsabile solo per i propri prodotti immessi sul mercato e sia obbligato a prestare una adeguata garanzia finanziaria per ciascuna AEE venduta, a copertura degli oneri derivanti dalla gestione a fine vita del prodotto. I produttori tuttavia si trovano ancora oggi impossibilitati ad adempiere ad entrambi gli obblighi in quanto risulta ancora mancante l’apposito decreto attuativo previsto dal D.Lgs. 151/2005 e non dispongono di un sistema univoco a livello europeo di identificazione del Produttore e del suo marchio, senza contare la complessità operativa e logistica di rintracciare i propri RAEE presso le isole ecologiche su tutto il territorio nazionale. Le criticità osservate finora potrebbero andare a costituire solo il principio di quello che si preannuncia essere un difficoltoso processo di integrazione all’interno di un sistema ormai già avviato,nonostante l’incompletezza e l’inizio travagliato. Quanto emerso dall’analisi del testo della direttiva andrà quindi affrontato durante la fase di trasposizione ad opera del legislatore, che dovrà fare luce su tutte le zone d’ombra presenti onde evitare futuri problemi a scapito del sistema. L’auspicio è che il sistema legislativo italiano possa riconoscere l’impegno dimostrato da tutta l’Industria Elettrotecnica ed Elettronica in materia di RAEE, impegno che sarà fatto proprio anche dalle aziende del settore fotovoltaico nell’adeguarsi alla direttiva, mettendo nuovamente in atto la proficua collaborazione realizzatasi in occasione del precedente recepimento nazionale della direttiva RAEE. Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento
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