Chiarimenti dall’Agenzia Entrate su bonus ristrutturazione

Ordinante del bonifico diverso dal beneficiario, bonus su un immobile già oggetto di interventi di ristrutturazione e trasferimento mortis causa

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare del 24 aprile 2015, n. 17 per rispondere ai quesiti del CAF in materia di Irpef su vari argomenti tra cui il bonus ristrutturazione, che fino al 31 dicembre 2015 permette la detrazione del 50% delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie, entro un tetto di spesa di 96mila euro.
La circolare chiarisce che, se su un immobile che negli anni precedenti sia stato oggetto di interventi di ristrutturazione si facciano nuovi lavori, che non consistono nella mera prosecuzione degli interventi già realizzati, il contribuente potrà avvalersi della detrazione nei limiti in vigore al momento dei bonifici di pagamento. Ciò a patto che il nuovo intervento sia autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente.
La norma (art. 16 bis del Tuir), infatti, non prevede che debba trascorrere un tempo minimo tra i diversi interventi di recupero per poter beneficiare nuovamente della detrazione.

L’Agenzia delle Entrate in risposta a un’altra domanda precisa che, nel caso in cui l’ordinante del bonifico sia diverso dal beneficiario della detrazione, il beneficiario dell’agevolazione non perde il bonus, a patto che il suo codice fiscale risulti correttamente indicato nella disposizione di pagamento.

Infine l’Agenzia interviene anche sull’eredità delle detrazioni: nel caso di morte del proprietario di un immobile oggetto di lavori di ristrutturazione, gli eredi che ne conservano la “detenzione materiale e diretta del bene” possono godere della detrazione non fruita per i rimanenti periodi di imposta.
La “detenzione materiale e diretta del bene”, sussiste qualora l’erede assegnatario abbia la immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l’immobile ad abitazione principale.
Se l’erede concede in comodato l’immobile, non può più disporne in modo diretto e immediato e, pertanto, non potrà continuare a beneficiare della detrazione per le spese di ristrutturazione sostenute dal ‘de cuius’ negli anni in cui l’immobile non è detenuto direttamente. Tuttavia, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di locazione o di comodato, riprendendo la detenzione materiale e diretta del bene.

Il testo della circolare è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it nella  sezione Normativa e prassi

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Detrazione fiscale 50% - 65%

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