Impianti FER in attività libera: il Modello Unico Parte III da trasmettere al SUER

Con il decreto 15 luglio 2026, n. 223, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica completa il quadro delle comunicazioni telematiche sugli impianti a fonti rinnovabili. La nuova Parte III del Modello Unico estende allo Sportello Unico delle Energie Rinnovabili (SUER) anche gli interventi realizzati in regime di attività libera, con obblighi di trasmissione, tempi definiti e una fase transitoria per gli impianti già in esercizio.

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Impianti FER in attività libera: il Modello Unico Parte III da trasmettere al SUER

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha adottato il decreto ministeriale 15 luglio 2026, n. 223, che introduce il Modello Unico Parte III, lo strumento con cui trasmettere al SUER le informazioni relative agli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati in regime di attività libera ai sensi del D.Lgs. n. 190/2024.

Il provvedimento non istituisce una nuova autorizzazione preventiva: interviene dopo l’entrata in esercizio dell’impianto e definisce una comunicazione telematica con cui il proponente, o l’installatore delegato, rende disponibili sulla piattaforma i principali dati tecnici, catastali, territoriali e urbanistici dell’intervento. Con questa aggiunta, il sistema del modello unico — finora limitato ad alcune tipologie di impianti fotovoltaici — si estende alla più ampia categoria di impianti oggi ricompresi nel regime di attività libera.

Cos’è il Modello Unico Parte III

Il decreto dà attuazione all’articolo 7, comma 10, del D.Lgs. n. 190/2024, che ha previsto la revisione del modello unico semplificato — già adottato per determinate installazioni fotovoltaiche — allo scopo di includere nella piattaforma SUER anche gli interventi soggetti ad attività libera. La base per la trasmissione è invece l’articolo 5, comma 2, dello stesso decreto legislativo, secondo cui i modelli unici semplificati sono resi disponibili al SUER, in modalità telematica, entro cinque giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto.

È utile ricostruire il perimetro delle piattaforme e degli atti coinvolti: lo Sportello Unico delle Energie Rinnovabili (SUER) è la piattaforma unica digitale istituita con il D.M. 23 ottobre 2024, n. 368, in attuazione dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 199/2021, e gestita dal GSE. Con il successivo D.M. 11 dicembre 2025, n. 441 sono stati adottati i Modelli Unici per le istanze relative agli impianti soggetti a procedura abilitativa semplificata o ad autorizzazione unica.

Il decreto n. 223/2026 aggiunge ora la Parte III, dedicata al regime di attività libera, andando a integrare le Parti I e II del Modello Unico disciplinate dal D.M. 2 agosto 2022, n. 297.

La funzione della nuova sezione è distinta rispetto a quella delle prime due. La Parte I resta collegata alla comunicazione preliminare di realizzazione e alla richiesta di connessione dell’impianto fotovoltaico; la Parte II riguarda la comunicazione di fine lavori; la Parte III interviene dopo l’entrata in esercizio e risponde alle esigenze informative della piattaforma SUER. Il regime di attività libera, dunque, non equivale all’assenza di adempimenti: alla realizzazione e all’avvio dell’impianto segue ora l’obbligo di trasmettere il modello previsto dal decreto.

Il provvedimento arriva al termine dell’iter avviato con l’intesa sancita in Conferenza Unificata il 7 luglio 2026, di cui abbiamo dato conto in questo approfondimento: Modello Unico Parte III: l’intesa in Conferenza Unificata sul nuovo adempimento per le rinnovabili in attività libera.

Quali interventi rientrano nella Parte III

La nuova sezione riguarda gli interventi individuati dall’Allegato A al D.Lgs. n. 190/2024, cioè le diverse tipologie di impianto ammesse al regime di attività libera.

Il modello è strutturato per gestire, in particolare:

  • impianti fotovoltaici, anche in configurazione agrivoltaica;
  • impianti eolici;
  • impianti idroelettrici;
  • impianti a biomassa e impianti termici;
  • sistemi di accumulo elettrochimico;
  • elettrolizzatori;
  • le relative opere connesse.

Le informazioni richieste variano in funzione della tecnologia e riguardano, a seconda dei casi, la potenza, la modalità di installazione, le superfici occupate, la connessione alla rete, le opere connesse e la data di entrata in esercizio.

Interventi singoli e impianti ibridi: come si compila

Il modello disciplina sia gli interventi singoli sia gli impianti ibridi, con modalità di compilazione differenti a seconda della configurazione realizzata.

Quando l’intervento riguarda una sola tecnologia, il proponente indica la sezione e la lettera dell’Allegato A al D.Lgs. n. 190/2024 in cui ricade l’opera e compila esclusivamente la parte riferita a quella specifica tipologia impiantistica. Nel caso di un impianto ibrido, come definito dall’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 190/2024, devono invece essere indicate tutte le componenti dell’intervento e compilate le relative sezioni: un impianto composto, ad esempio, da una parte fotovoltaica e da un sistema di accumulo richiede l’inserimento delle informazioni previste per entrambe le tecnologie.

Dalla potenza alla localizzazione: le informazioni richieste

Accanto ai dati tecnici, la Parte III raccoglie gli elementi necessari a individuare l’impianto e a inquadrarne la collocazione territoriale: localizzazione, indirizzo ed estremi del Catasto Fabbricati o del Catasto Terreni. Il modello richiede inoltre il codice POD, l’eventuale codice CENSIMP e, per alcune categorie di impianto, l’indicazione dell’eventuale appartenenza a una comunità energetica rinnovabile (CER).

Sul piano territoriale, il proponente deve dichiarare se l’intervento ricada in area agricola e, in tal caso, indicare la Superficie Agricola Utilizzata (SAU); per gli impianti agrivoltaici sono previsti dati specifici sulle superfici agricole e sulla percentuale complessivamente coperta dai moduli. Va inoltre specificato se l’impianto si trovi in un’area idonea ai sensi dell’art. 11-bis del D.Lgs. n. 190/2024 oppure in una zona di accelerazione ai sensi del successivo art. 12.

Il dichiarante attesta anche la compatibilità dell’intervento con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, l’assenza di contrasto con gli strumenti urbanistici adottati e, prima dell’avvio dei lavori, la disponibilità della superficie interessata e — ove necessario — l’avvenuta comunicazione o acquisizione del titolo richiesto per le opere edilizie.

Attività libera e titoli edilizi: due piani distinti

Il modello richiede di indicare se l’intervento abbia comportato un titolo edilizio e, in caso affermativo, di riportarne gli estremi: CIL, CILA, SCIA alternativa al permesso di costruire o permesso di costruire. La presenza di questa sezione, però, non modifica il regime amministrativo energetico e non introduce una nuova fattispecie abilitativa: il modello si limita ad acquisire le informazioni sugli adempimenti edilizi eventualmente già effettuati.

Si tratta di una distinzione precisa. La necessità di una comunicazione o di un titolo va verificata in relazione alle opere materialmente realizzate e alla disciplina applicabile al singolo intervento, senza sovrapporre il regime di attività libera previsto dal D.Lgs. n. 190/2024 all’eventuale rilevanza edilizia di determinate lavorazioni. Poiché la Parte III si trasmette dopo l’entrata in esercizio, non può sostituire né sanare adempimenti che avrebbero dovuto essere assolti prima dell’avvio dei lavori.

Tempi di invio e regime transitorio

Il Modello Unico Parte III sarà reso disponibile sul SUER entro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Il provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale del MASE, della cui adozione è data notizia con un avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

La data che conta per il nuovo adempimento è però quella in cui la Parte III viene effettivamente resa disponibile sulla piattaforma: da quel momento decorrono sia il termine ordinario, per gli impianti che entreranno in esercizio successivamente, sia il termine transitorio, per quelli già operativi. Per i primi, la comunicazione va trasmessa entro cinque giorni dall’entrata in esercizio; per gli impianti già entrati in esercizio prima della pubblicazione del modello, il decreto riconosce un periodo transitorio di sei mesi, anch’esso decorrente dalla data di disponibilità della Parte III sul SUER — e non dalla data di attivazione del singolo impianto.

Situazione dell’impianto Adempimento Termine Decorrenza
Entrata in esercizio dopo la disponibilità del modello Trasmissione Modello Unico Parte III al SUER 5 giorni Dall’entrata in esercizio
Già in esercizio prima della disponibilità del modello Trasmissione Modello Unico Parte III al SUER 6 mesi Dalla disponibilità della Parte III sul SUER
Disponibilità della Parte III sulla piattaforma Pubblicazione del modello sul SUER Entro 15 giorni Dall’entrata in vigore del decreto

Chi deve trasmettere il modello

La compilazione e la trasmissione competono al soggetto proponente oppure all’installatore delegato. L’invio avviene esclusivamente in modalità telematica attraverso il SUER, con accesso ai servizi digitali mediante SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Nei casi in cui la comunicazione sia trasmessa da un soggetto munito di procura o delega, la documentazione che attesta il potere di rappresentanza va allegata alla comunicazione.

Cosa cambia per le Parti I e II del Modello Unico

Il decreto non sostituisce le Parti I e II disciplinate dal D.M. 2 agosto 2022, n. 297, che continuano ad applicarsi agli impianti fotovoltaici installati su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché nelle relative pertinenze, con potenza nominale complessiva fino a 200 kW.

Vengono però aggiornati i riferimenti normativi contenuti nei due modelli: il rinvio all’abrogato art. 7-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 28/2011 è sostituito dal richiamo all’art. 7 del D.Lgs. n. 190/2024, coerentemente con l’abrogazione dell’art. 7-bis disposta dall’Allegato D, lettera h), dello stesso decreto legislativo. La Parte III, quindi, integra il sistema esistente senza sostituirlo: le Parti I e II mantengono la loro funzione per il fotovoltaico entro la soglia dei 200 kW, mentre la nuova sezione serve a trasmettere al SUER le informazioni relative alla più ampia categoria degli interventi in attività libera.

Cosa devono fare progettisti e installatori

Con l’introduzione della Parte III, la gestione amministrativa dell’intervento non si esaurisce con l’entrata in esercizio: da quel momento decorre il termine per la trasmissione al SUER. In concreto, professionisti e installatori dovranno verificare che l’opera rientri tra gli interventi dell’Allegato A al D.Lgs. n. 190/2024, individuare la sezione e la lettera applicabili e accertare se si tratti di un intervento singolo o di un impianto ibrido.

Considerato che, a regime, la comunicazione va trasmessa entro cinque giorni dall’entrata in esercizio, sarà opportuno raccogliere in anticipo i dati tecnici, catastali, territoriali ed edilizi richiesti dal modello, così da non comprimere i tempi nella fase finale del cantiere. Per gli impianti già operativi, la finestra transitoria di sei mesi offre un margine più ampio, ma va comunque presidiata a partire dalla data di pubblicazione della Parte III sulla piattaforma.

FAQ Modello Unico Parte III

Che cos’è il Modello Unico Parte III?

È lo strumento introdotto dal D.M. MASE 15 luglio 2026, n. 223, con cui si trasmettono al SUER le informazioni sugli impianti a fonti rinnovabili realizzati in regime di attività libera. Non è un’autorizzazione preventiva, ma una comunicazione telematica che interviene dopo l’entrata in esercizio dell’impianto.

Quali impianti riguarda?

Gli interventi individuati dall’Allegato A al D.Lgs. n. 190/2024: impianti fotovoltaici (anche agrivoltaici), eolici, idroelettrici, a biomassa e termici, sistemi di accumulo elettrochimico ed elettrolizzatori, oltre alle opere connesse.

Entro quando va inviato?

Entro cinque giorni dall’entrata in esercizio per gli impianti che entrano in funzione dopo la disponibilità del modello sul SUER. Per gli impianti già in esercizio è previsto un periodo transitorio di sei mesi, decorrente dalla data in cui la Parte III viene resa disponibile sulla piattaforma.

Chi deve compilare e trasmettere il modello?

Il soggetto proponente o l’installatore delegato. Se la trasmissione avviene tramite un soggetto munito di procura o delega, va allegata la documentazione che attesta il potere di rappresentanza.

Il modello sostituisce i titoli edilizi?

No. La sezione dedicata ai titoli edilizi si limita ad acquisire le informazioni sugli adempimenti eventualmente già effettuati. Poiché la Parte III si trasmette dopo l’entrata in esercizio, non sostituisce né regolarizza adempimenti che dovevano essere assolti prima dell’avvio dei lavori.

Cosa cambia per gli impianti fotovoltaici fino a 200 kW?

Restano in vigore le Parti I e II del Modello Unico (D.M. 297/2022), applicabili al fotovoltaico su edifici e manufatti fuori terra fino a 200 kW. Il decreto ne aggiorna soltanto i riferimenti normativi, allineandoli all’art. 7 del D.Lgs. n. 190/2024.

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Normativa, Solare fotovoltaico

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