Come funziona il fotovoltaico ad uso esclusivo in condominio: come si divide il tetto e permessi necessari 30/04/2025
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Le Commissioni Finanze e Attività produttive della Camera hanno approvato degli emendamenti al Ddl Destinazione Italia (DL n. 145/2013) che modificano i vincoli imposti dal Regolamento sui requisiti professionali necessari per rilasciare la certificazione energetica degli edifici (Dpr 75/2013) e la disciplina dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) In particolare molti laureati e diplomati specializzati non dovranno frequentare il corso di abilitazione alla certificazione energetica degli edifici; sale però da 64 a 80 ore la durata minima del corso di formazione. Non dovranno seguire il corso di 80 ore i professionisti in possesso della laurea nelle seguenti discipline: laurea in ingegneria aerospaziale, astronautica, biomedica, dell’automazione, delle telecomunicazioni, elettronica, informatica e navale; laurea in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; laurea in scienze e tecnologie della chimica industriale. Sono esonerati anche i diplomati in aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica e in metalmeccanica. Per quanto riguarda i requisiti di indipendenza e imparzialità dei certificatori energetici, all’articolo 3 del Dpr 75/2013, dopo il comma 1 viene inserita una norma la quale dispone che, “Qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di enti pubblici o di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, il requisito di indipendenza di cui al punto 3 è da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi”. Le Regioni e le Province autonome potranno “riconoscere, quali soggetti certificatori, i soggetti che dimostrino di essere in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell’esame finale, di specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici, attivato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto del Presidente della Repubblica e comunque conforme ai contenuti minimi definiti nell’Allegato 1”. L’emendamento approvato stabilisce inoltre che le disposizioni del Dpr 75/2013 debbano applicarsi anche ai fini della redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica – APE. Un’altra novità rispetto all’APE è che si avranno a disposizione 45 giorni per allegarlo ai contratti di compravendita e affitto, in caso di omessa dichiarazione o allegazione dell’attestazione di prestazione energetica, i contratti saranno comunque ritenuti validi ma trascorsi i 45 giorni scatterà la multa, a carico di conduttore e locatore in parti uguali, che sarà variabile dai 3mila ai 18mila euro. Anche dopo il pagamento dell’eventuale sanzione, rimarrà l’obbligo di presentare l’APE entro 45 giorni. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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