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L’Autorità per l’Energia ha rilasciato Parere favorevole (16 aprile 2015 -num. 172/2015/I/efr ) al Ministro dello Sviluppo Economico allo schema di decreto recante approvazione di modello unico per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti fotovoltaici sotto ai 20 kW integrati sugli edifici, in attuazione di quanto disposto dal D.lgs 28/11, dopo aver apportato alcune modifiche procedurali.Il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso lo scorso 19 marzo all’Autorità uno schema di decreto che si pone l’obiettivo di approvare e rendere disponibile il modello unico da utilizzarsi “per realizzare piccoli impianti fotovoltaici integrati sugli edifici”, rimandando a successivi provvedimenti l’implementazione di modelli unici per le altre tipologie impiantistiche e per le altre casistiche più complesse.Il Modello Unico sostituisce ogni altro modello adottato dai Comuni, dai gestori di rete e dal Gestore dei Servizi Energetici, facendo in modo che i produttori possano comunicare a un’interfaccia unica, cioè il gestore di rete la realizzazione, la connessione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, Il modello unico è costituito da due parti: – la prima finalizzata alla comunicazione preliminare alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico, alla richiesta di connessione, alla comunicazione del codice IBAN per all’addebito dei costi di connessione e l’accredito dei proventi che deriveranno dallo scambio sul posto, alle dichiarazioni di possedere tutti i requisiti necessari per accedere alle procedure semplificate e al conferimento (al gestore di rete) del mandato con rappresentanza per il caricamento dei dati sul sistema GAUDÌ;– la seconda finalizzata alla comunicazione di fine lavori di realizzazione dell’impianto di produzione, alla dichiarazione di corretta esecuzione dei lavori (nel rispetto delle diverse normative vigenti, come richiamate) e alla dichiarazione di avvenuta presa visione del format del regolamento d’esercizio e del contratto di scambio sul posto Lo schema di decreto trova applicazione per impianti fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche: realizzazione presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione; potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo; potenza nominale non superiore a 20 kW; contestuale richiesta di accesso al regime dello scambio sul posto realizzazione sui tetti degli edifici con le modalità di cui all’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 28/11; assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di connessione Di seguito le modifiche raccomandate dall’Autorità:a) previsione che il vademecum informativo, di cui al medesimo articolo, sia predisposto dai gestori di rete sulla base di principi definiti dall’Autorità, anziché prevedere che tale vademecum informativo sia oggetto di preventiva approvazione da parte dell’Autorità per ciascun gestore di rete;b) espunzione, dalla parte I del modulo, dell’autorizzazione all’utilizzo del codice IBAN per effettuare i pagamenti afferenti allo scambio sul posto; previsione, nella parte II del modulo, che il codice IBAN per effettuare i pagamenti afferenti allo scambio sul posto sia direttamente trasmesso dal richiedente al GSE all’atto della sottoscrizione del contratto di scambio sul posto da effettuarsi presso il medesimo GSE;c) previsione, nella parte II del modulo (da inviare alla fine del lavori di realizzazione dell’impianto di produzione), che il produttore indichi anche la marca e il modello degli inverter, dei sistemi di protezione d’interfaccia e degli eventuali sistemi di accumulo presenti Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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