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Diniego paesaggistico e impianti rinnovabili: per il Consiglio di Stato non può essere automatico

La sentenza n. 2855/2026 chiarisce i casi in cui il diniego paesaggistico agli impianti fotovoltaici è illegittimo, tra obbligo di motivazione, aree idonee e silenzio-assenso nella conferenza di servizi.

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Diniego paesaggistico e impianti rinnovabili: per il Consiglio di Stato non può essere automatico

Nel procedimento autorizzativo degli impianti da fonti rinnovabili, la tutela del paesaggio è uno snodo centrale, spesso oggetto di contenzioso tra operatori e pubbliche amministrazioni. Con la sentenza n. 2855 del 9 aprile 2026, il Consiglio di Stato interviene nuovamente sul tema, consolidando un orientamento giurisprudenziale sempre più definito: il diniego paesaggistico non può fondarsi su presunzioni o divieti impliciti, ma richiede una valutazione istruttoria concreta e una motivazione riferita allo specifico intervento.

La decisione ha un grande rilievo operativo per progettisti, sviluppatori e amministrazioni, perché chiarisce il rapporto tra pianificazione paesaggistica, disciplina delle aree idonee e funzionamento della conferenza di servizi, alla luce del quadro normativo nazionale sulla transizione energetica.

Diniego paesaggistico e impianti rinnovabili: sentenza n. 2855/2026

Il caso esaminato dai giudici amministrativi riguardava un impianto fotovoltaico valutato nell’ambito della conferenza di servizi e concluso con un provvedimento negativo basato sul parere dell’autorità paesaggistica competente.

Diniego paesaggistico e impianti rinnovabili: sentenza n. 2855/2026

Il Consiglio di Stato ha confermato l’annullamento già disposto dal giudice di primo grado, rilevando l’assenza di una motivazione adeguata. L’amministrazione si era limitata a richiamare il regime di tutela previsto dal piano paesaggistico regionale per la fascia costiera, senza sviluppare una verifica puntuale delle caratteristiche del sito, delle soluzioni progettuali adottate e dell’effettivo impatto visivo e territoriale dell’impianto.

Secondo i giudici, invece, il parere paesaggistico deve sempre esplicitare il nesso tra opera proposta e concreta compromissione dei valori tutelati. L’atto amministrativo non può quindi limitarsi a richiamare il vincolo esistente, ma deve dimostrare in modo argomentato l’incompatibilità dell’intervento con il contesto.

Stop ai divieti automatici nelle aree vincolate

Uno dei passaggi più significativi della pronuncia riguarda il superamento dei dinieghi automatici. La sola localizzazione dell’impianto in area sottoposta a tutela paesaggistica non costituisce motivo sufficiente per respingere l’istanza autorizzativa.

La pronuncia ribadisce che l’amministrazione è tenuta a svolgere un’istruttoria effettiva, capace di analizzare il contesto reale, la presenza di infrastrutture analoghe già installate e le caratteristiche tecniche dell’intervento. Nel caso esaminato mancava una ricostruzione concreta del paesaggio interessato e non era stata valutata la coesistenza con altri impianti presenti nell’area.

La decisione si inserisce così in una linea giurisprudenziale recente che considera illegittimi i pareri fondati su motivazioni stereotipate o su un rifiuto preconcetto dell’energia solare, riaffermando la necessità di un bilanciamento tra tutela paesaggistica e interesse pubblico alla produzione di energia rinnovabile.

Aree idonee e applicazione del d.lgs. 199/2021

La sentenza affronta anche il tema delle aree idonee previsto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, attuativo della direttiva europea sulle energie rinnovabili.

Richiamando l’articolo 20 del decreto, i giudici amministrativi osservano che, nelle more dell’individuazione regionale delle aree idonee, la mancata inclusione di un sito negli elenchi regionali non equivale a dichiararne l’inidoneità. L’amministrazione procedente avrebbe dovuto considerare che il progetto ricadeva in un’area qualificabile come idonea secondo la disciplina applicabile ratione temporis.
A ciò si aggiunge che i giudici hanno escluso l’applicazione retroattiva della normativa regionale sopravvenuta, richiamando il principio generale di non retroattività degli atti amministrativi. Questo passaggio assume particolare importanza pratica perché impedisce alle amministrazioni di trasformare un vuoto pianificatorio temporaneo in una barriera autorizzativa.

Il silenzio-assenso della Soprintendenza nella conferenza di servizi

Un ulteriore chiarimento riguarda gli effetti del silenzio della Soprintendenza durante la conferenza di servizi.

Il Consiglio richiama gli articoli 14-bis e 17-bis della legge n. 241 del 1990, affermando che la mancata espressione del parere nei termini stabiliti produce gli effetti del silenzio-assenso.

L’inerzia dell’amministrazione preposta alla tutela paesaggistica non può essere interpretata come adesione implicita a un parere negativo espresso da altri enti.

L’assenso tacito riguarda direttamente l’istanza oggetto del procedimento. In coerenza con l’articolo 2, comma 8-bis, della stessa legge, eventuali pareri resi oltre i termini risultano inefficaci, salvo i casi di esercizio dell’autotutela nei limiti previsti dall’ordinamento.
Il principio rafforza la funzione acceleratoria della conferenza di servizi, evitando che il procedimento resti sospeso a causa dell’inerzia amministrativa.

Conferenza di servizi e formazione della posizione prevalente

Sul piano procedurale, viene ribadito un aspetto spesso frainteso nella prassi amministrativa: la determinazione conclusiva della conferenza di servizi non deriva dall’unanimità dei pareri né da una semplice somma numerica delle posizioni espresse.

La posizione prevalente deve emergere da una valutazione complessiva e motivata degli interessi pubblici coinvolti. Nel caso esaminato, l’amministrazione procedente aveva attribuito al parere paesaggistico negativo un valore decisivo automatico, senza svolgere un’effettiva comparazione tra le diverse determinazioni espresse.

Il Consiglio di Stato collega tale errore anche alla natura dell’intervento, ricordando che la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili è sostenuta da un interesse pubblico qualificato riconosciuto dalla normativa nazionale ed europea sulla transizione energetica.

Il bilanciamento tra tutela del paesaggio e transizione energetica

La Corte conferma un principio ormai consolidato: la tutela del paesaggio resta un valore costituzionale primario, ma deve essere esercitata attraverso valutazioni concrete e proporzionate.

La produzione di energia rinnovabile è a sua volta un interesse pubblico strategico. Di conseguenza il diniego autorizzativo risulta legittimo solo quando dimostra in modo analitico che quello specifico impianto determina un’alterazione significativa e incompatibile del paesaggio, non quando si limita a evocare una generica incidenza visiva o la semplice presenza di un vincolo.

Ne deriva un indirizzo applicativo chiaro per le amministrazioni: i divieti pianificatori richiedono motivazioni puntuali, l’istruttoria deve essere effettiva e la procedura autorizzativa non può essere condizionata da automatismi.

FAQ: Diniego paesaggistico e impianti fotovoltaici

Quando il diniego paesaggistico a un impianto fotovoltaico è illegittimo?

Il diniego è illegittimo quando manca una motivazione specifica riferita al progetto concreto. La pubblica amministrazione deve dimostrare in che modo l’intervento compromette i valori paesaggistici tutelati e non può limitarsi al richiamo del vincolo o della localizzazione geografica.

Un impianto fotovoltaico può essere autorizzato in area vincolata?

Sì. La presenza di un vincolo paesaggistico non comporta automaticamente il divieto di installazione. L’intervento deve essere valutato caso per caso attraverso un bilanciamento tra tutela del paesaggio e interesse pubblico alla produzione di energia rinnovabile.

Le aree non ancora classificate dalle Regioni sono automaticamente non idonee?

No. In base all’articolo 20 del d.lgs. 199/2021, fino all’individuazione regionale delle aree idonee, la mancata classificazione non determina l’inidoneità del sito. L’amministrazione deve comunque valutare il progetto secondo i criteri della normativa statale vigente.

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