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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due risposte a Istanze di interpello, con chiarimenti relativi alla cessione del credito corrispondente alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica Nei giorni scorsi l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato 2 due risposte a Istanze di interpello con chiarimenti sulla cessione del credito corrispondente alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63. Risposta n. 61 del 5 novembre 2018 L’Agenzia ha risposto a una Società che fornisce personale per le imprese appaltatrici di lavori per i quali è possibile cedere il credito corrispondente alle detrazioni che spettano per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, stipulando in alcuni casi un’associazione temporanea di imprese fornitrici di beni e di servizi e che chiedeva se la fornitura effettuata a favore delle imprese esecutrici dei lavori o la partecipazione in associazione temporanea di imprese fornitrici di beni e servizi la qualificasse “impresa collegata” e, quindi, avente diritto all’acquisizione dei crediti. In questo caso l’Agenzia ha confermato che la cessione del credito può essere effettuata anche nei confronti della società istante, esercente l’attività di somministrazione di lavoro, considerando che partecipa ad un’associazione temporanea di imprese per l’assunzione di appalti per opere che legittimano la cessione del credito. “Coerentemente con quanto affermato con la circolare n. 17 del 2018 con riferimento ai Consorzi o alle reti d’impresa, si deve ritenere che anche nell’ipotesi in cui la cooperazione imprenditoriale si realizzi attraverso l’associazione temporanea di imprese, il credito corrispondente alla detrazione possa essere ceduto anche a favore delle imprese partecipanti che non hanno eseguito i lavori. Come confermato dalla circolare 11/E del 2018 infatti i soggetti privati cessionari devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, purché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. La detrazione potrà quindi essere ceduta, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo. Inoltre la Circolare precisa che caso di lavori effettuati da un’impresa appartenente ad un Consorzio oppure ad una Rete di imprese, il credito corrispondente alla detrazione può essere ceduto anche agli altri consorziati o retisti, anche se non hanno eseguito i lavori. La successiva circolare 17/E del 2018 ha poi precisato che nel caso in cui il fornitore del servizio si avvalga di un sub-appaltatore per eseguire l’opera, la cessione del credito può essere effettuata anche a favore di quest’ultimo o del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l’opera”. Risposta n. 56 del 31 ottobre 2018 L’Agenzia ha risposto a un interpellante che chiedeva se fosse possibile effettuare la cessione del credito sulla base di un legame familiare, in questo caso tra padre e figlio, sia per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione di un intero edificio non in condominio ma in comproprietà, sia per le spese relative agli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari private. Infatti il figlio voleva acquistare a titolo gratuito dal padre, titolare della detrazione, un credito corrispondente alla detrazione IRPEF per le spese sostenute nel 2017, per gli interventi di riqualificazione energetica dell’edificio in comproprietà tra il padre e lo zio, sulle parti comuni e sulle singole unità immobiliari che lo compongono. L’Agenzia ha risposto che non è possibile, la cessione dell’ecobonus ad altri soggetti privati è consentita solamente quando questi siano collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione fiscale, come chiarito nella circolare n. 11/E del maggio 2018, che conferma appunto che per soggetti privati cessionari si debbano intendere i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. La detrazione potrà essere ceduta, nel caso di interventi condominiali, nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali e non nel mero rapporto di parentela tra soggetto che ha sostenuto le spese e cessionario. Lo stesso varrebbe anche nel caso in cui ci fosse la donazione tra padre e figlio della nuda proprietà degli immobili oggetto di riqualificazione. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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