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Indice degli argomenti: Autoconsumo collettivo da rinnovabili: cos’è e chi ne fa parte Autoconsumo collettivo da rinnovabili: gli incentivi vigenti I fattori premianti dell’autoconsumo collettivo Le fasi salienti per arrivare all’autoconsumo collettivo Autoconsumo collettivo da rinnovabili: quanta energia si può produrre Oltre alle Comunità energetiche, si fa spazio anche l’autoconsumo collettivo da rinnovabili. È una possibilità che ha promosso il decreto attuativo firmato dall’allora ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli nel settembre 2020. Tale decreto definisce la tariffa con la quale si incentiva la promozione dell’autoconsumo collettivo e le comunità energetiche da fonti rinnovabili, rendendo operativa una misura introdotta nel dicembre 2019 con il decreto Milleproroghe. Tale decreto ha anticipato l’attuazione della Direttiva 2018/2001 RED II consentendo di costituire l’autoconsumo collettivo. Il passaggio è avvenuto dopo la Conversione in legge del Decreto Milleproroghe 2020 del 30 dicembre 2019, e la pubblicazione della deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020, il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli ha firmato il 15 settembre 2020 il Decreto MISE, che individua le modalità di incentivazione dei gruppi di autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche. Ma che cos’è l’autoconsumo collettivo e quali sono gli incentivi attivi? Ecco qualche informazione utile. Autoconsumo collettivo da rinnovabili: cos’è e chi ne fa parte La Direttiva UE 2018/2001 definisce “autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente”: un gruppo di almeno due autoconsumatori che si trovano nello stesso edificio o condominio e che intendano produrre energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e accumulare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta “purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l’attività commerciale o professionale principale”. I soggetti associati – tramite un contratto di diritto privato – mantengono i loro diritti di cliente finale, incluso quello di scegliere il proprio venditore di energia e recedere (nel rispetto del contratto) dalla configurazione di autoconsumo. Autoconsumo collettivo da rinnovabili: gli incentivi vigenti Con autoconsumo collettivo da rinnovabili si definisce così una pratica attivabile da famiglie e altri soggetti che si trovano nello stesso edificio o condominio. La misura è strutturata per promuovere l’autoconsumo energetico condiviso, anche tramite l’impiego dei sistemi di accumulo. La tariffa per l’energia autoconsumata sarà pari rispettivamente a 100 €/MWh per le configurazioni di autoconsumo collettivo. L’incentivo, di durata ventennale, gestito dal GSE, è cumulabile con il Superbonus al 110%. Fra l’incentivo MISE, contributo ARERA e il PUN (il prezzo all’ingrosso risparmiato dell’energia autoconsumata), si può arrivare a un valore di 150-160 €/MWh sull’energia autoconsumata da impianti a fonti rinnovabili: si tratta di un valore pari ad oltre tre volte il normale prezzo “all’ingrosso” dell’energia (circa 50 €/MWh). L’incentivo viene erogato sulla base della rete in cui c’è condivisione di energia tra gli utenti. La legislazione utilizza un modello di rete “virtuale” che connette le utenze tramite la rete pubblica. Nel caso di un condominio, in cui ogni utenza dispone di un proprio contatore, sommando l’energia prelevata rilevata da ciascun contatore si ottiene l’energia totale prelevata dalla comunità o del gruppo di autoconsumo collettivo. Un altro contatore si occupa di calcolare quale sia l’energia immessa. L’energia condivisa per l’autoconsumo è definita, in ogni ora, come il minimo tra la somma dell’energia elettrica immessa e la somma dell’energia elettrica prelevata dalla rete. Tutta l’energia prodotta viene riversata nella rete pubblica prima di essere prelevata dagli utenti. I fattori premianti dell’autoconsumo collettivo Perché possa prendere piede l’autoconsumo collettivo da rinnovabili sono necessari diversi fattori, ma di certo gli incentivi pensati dal Superbonus 110 e i costi in ribasso fotovoltaico e batterie per accumulo rendono possibile e sempre più conveniente pensare a installare fonti rinnovabili per produrre e consumare l’energia. «I momenti di picco, più significativi nel caso di un singolo utente, potrebbero essere gestiti meglio contando su più utenti che ne usufruiscono», afferma Giuseppe Masanotti, ingegnere edile e titolare dello studio omonimo. È un primo vantaggio quindi mettere a fattore comune un impianto a più condòmini. Pensiamo solo al periodo di vacanza in cui si produce comunque energia: gli utenti attivi potranno sfruttarla. Ci sono poi sistemi di regolazione pensati per ottimizzare ulteriormente l’accumulo (che può essere pensato anch’esso completamente collettivo) e l’impiego. Le fasi salienti per arrivare all’autoconsumo collettivo Il primo passo, fondamentale, è la consapevolezza e l’intenzione dei condomini di realizzare un sistema di autoconsumo collettivo. Per questo occorre che l’assemblea di condominio sia sufficientemente sensibilizzata e consapevole che c’è questa possibilità di fare investimenti interessanti, specie in ottica Ecobonus 110%. «Va fatto approvare la redazione di uno studio di fattibilità tecnica e di regolarità edilizia su tutto il condominio su cui si interviene – specifica Masanotti – Lo studio di fattibilità mette in luce i costi e le potenzialità di impiego delle facilitazioni previste dal Superbonus 110 per coprire anche del tutto i costi. Ma l’aspetto importante è che si possa cogliere l’obiettivo di riprodurre un sistema di bilanciamento energetico in grado di raggiungere non solo l’autoproduzione, ma anche avvicinarsi all’autosufficienza». A questo punto il professionista dovrà mettere in atto interventi e cercare tecnologie più adatte a conseguire questo risultato, bilanciando e mettendo in comune la produzione energetica. Autoconsumo collettivo da rinnovabili: quanta energia si può produrre I soggetti che possono attivare l’autoconsumo collettivo da rinnovabili producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW. I diritti di scelta del proprio fornitore e anche di recesso dei clienti finali che si associano ai fini dell’autoconsumo collettivo, i quali individuano anche un soggetto delegato, responsabile del riparto dell’energia condivisa. Come specifica la legge, i soggetti partecipanti condividono l’energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente. L’energia condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l’energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e quella prelevata dall’insieme dei clienti finali associati. L’energia è condivisa per l’autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati nel perimetro o presso gli edifici o i condomini. Nel caso di autoconsumatori collettivi, gli stessi si trovano nello stesso edificio o condominio. Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento
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