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Il provvedimento – di cui possono beneficiare le persone fisiche, le persone giuridiche, i soggetti pubblici e i condomini – è stato ideato per incentivare e sostenere la diffusione di una tecnologia promettente come il fotovoltaico, promuovendo applicazioni innovative sul nostro territorio anche attraverso la sua parziale o completa integrazione in architettura e arredo urbano. Viene incentivata l’architettura sostenibile e sono premiati con incentivi maggiorati gli interventi di bonifica, l’incremento dell’efficienza e il risparmio energetico negli edifici pubblici e privati di qualsiasi destinazione d’uso. Il GSE – Gestore dei Servizi Elettrici – ha pubblicato un’utile guida agli interventi validi ai fini del riconoscimento dell’integrazione architettonica del fotovoltaico della quale è presentata una sintesi in questo approfondimento. Con questa guida si intende sottolineare come la tecnologia solare fotovoltaica possa entrare in perfetta simbiosi con la qualità dei nostri panorami urbani ed extraurbani integrandosi armoniosamente nel costruito e rispettando gli equilibri estetici e compositivi dell’architettura. Al fine di facilitare il processo di selezione dei progetti a cui è possibile riconoscere il premio legato all’integrazione architettonica e guidare o ispirare i potenziali beneficiari, sono stati raccolti esempi di realizzazioni nazionali e internazionali, organizzati per schede secondo le tredici tipologie delineate dal decreto: tre per l’integrazione parziale e dieci per l’integrazione totale. Integrazione architettonica parziale Tipologia specifica 1 – Moduli fotovoltaici installati su tetti piani e terrazze Cosa dice il Decreto: “Moduli fotovoltaici installati su tetti piani e terrazze di edifici e fabbricati. Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all’asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all’altezza minima della stessa balaustra.” Questa tipologia comprende i tetti piani (cioè i lastrici solari orizzontali non abitabili) e le terrazze (cioè le superfici piane di copertura utilizzabili e praticabili). Con riferimento alla norma UNI 8627 “Sistemi di copertura. Definizione e classificazione…” par 7.1.2, si considerano tetto piano le coperture orizzontali e suborizzontali con pendenza dell’elemento di tenuta fino al 5% (circa 3°). Tetti piani e terrazze possono prevedere elementi perimetrali come cornicioni, cordoli, balaustre o ringhiere. Al fine del riconoscimento dell’integrazione parziale in presenza di elementi perimetrali alti fino a 50 cm. da terra, l’impianto può essere montato senza limitazioni di altezza del supporto dei moduli. In caso di presenza di elementi perimetrali alti sopra i 50 cm. da terra, l’altezza H1 del modulo fotovoltaico o della schiera dei moduli fotovoltaici, misurata da terra fino all’asse mediano degli stessi, non deve superare l’altezza dell’elemento perimetrale misurata nel suo punto più basso. In altre parole, il singolo modulo o la schiera non deve sporgere per più di metà dalla porzione più bassa dell’elemento perimetrale. Tipologia specifica 2 – Moduli fotovoltaici installati su tetti, facciate e balaustre in maniera complanare Cosa dice il Decreto: “Moduli fotovoltaici installati su tetti, coperture, facciate, balaustre o parapetti di edifici e fabbricati in modo complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d’appoggio stesse.” I moduli, al fine di risultare complanari, dovranno essere montati mantenendo la stessa inclinazione della superficie che li accoglie; è necessario inoltre che lo spessore del modulo e della struttura di supporto che emergerà dalla superficie esistente siano ridotti al minimo indispensabile. In ogni caso i moduli non devono sporgere rispetto alla falda di copertura. Tipologia specifica 3 – Moduli fotovoltaici installati su elementi di arredo urbano, barriere acustiche, pensiline, pergole e tettoie in maniera complanare Cosa dice il Decreto: “Moduli fotovoltaici installati su elementi di arredo urbano, barriere acustiche, pensiline, pergole e tettoie in modo complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d’appoggio stesse.” Integrazione architettonica totale Tipologia specifica 1 – Moduli fotovoltaici sostitutivi di materiali di rivestimento degli edifici Cosa dice il Decreto: “Sostituzione dei materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici e fabbricati con moduli fotovoltaici aventi la medesima inclinazione e funzionalità architettonica della superficie rivestita.” Dal punto di vista estetico, il sistema fotovoltaico si deve inserire armoniosamente nel disegno architettonico dell’edificio. Dal punto di vista energetico funzionale, invece, l’integrazione del sistema deve garantire comunque i requisiti di performance energetica dell’involucro edilizio. Ovvero, non deve essere compromessa la resistenza termica dell’involucro durante il periodo invernale, né aumentato il carico termico estivo, né compromettere la tenuta dell’acqua. Caso A – I moduli coprono una porzione del tetto E’ indispensabile che tutti questi elementi di raccordo – come ad esempio le guaine, le scossaline speciali, le mezze tegole o quant’altro – siano perfettamente integrati con lo spessore e il bordo dei moduli, che vengano posati con cura o addirittura progettati ad hoc per evitare problemi di infiltrazioni e fuoriuscita di acqua dalle gronde. Caso B – I moduli coprono la totale superficie del tetto In questi casi è necessario che i moduli coprano perfettamente la totale superficie della copertura, e che quindi la loro dimensione e forma coincida con quella del tetto. Caso C – Soluzioni progettuali industrializzabili per nuovi componenti edilizi fotovoltaici per le coperture civili, industriali o commerciali Queste soluzioni possono prevedere la modifica della forma o della dimensione dei moduli fotovoltaici affinché possano essere perfettamente integrabili con diverse tipologie di coperture: sistemi per coppi, per marsigliesi, per pietra o lavagna, per legno o per coperture in lamiera ondulata. In alternativa si possono utilizzare profili industrializzati di copertura appositamente progettati per l’installazione dei moduli standard. In quanto identificati come sistemi, questi possono anche prevedere dei “pacchetti o sandwich” di fotovoltaico e materiale coimbentante, affinché con la posa di un unico modulo o pannello vengano installati contemporaneamente l’impianto e la copertura. Tipologia specifica 2 – Moduli fotovoltaici integrati in pensiline, pergole e tettoie Cosa dice il Decreto: “Pensiline, pergole e tettoie in cui la struttura di copertura sia costituita dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto.” Per pensiline, pergole e tettoie in cui la struttura di copertura sia costituita dai moduli fotovoltaici intendiamo quelle strutture di arredo urbano progettate ad hoc per accogliere i moduli fotovoltaici. Tipologia specifica 3 – Moduli fotovoltaici in sostituzione di superfici trasparenti degli edifici Cosa dice il Decreto: “Porzioni della copertura di edifici in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano il materiale trasparente o semitrasparente atto a permettere l’illuminamento naturale di uno o più vani interni.” Questa tipologia privilegia la sostituzione di superfici trasparenti (vetro o materiali plastici, policarbonati, ecc.) con moduli fotovoltaici semitrasparenti, ossia quei moduli in cui le celle fotovoltaiche siano distanziate tra di loro e contenute tra due pannelli trasparenti affinché la luce naturale possa filtrare nello spazio architettonico. Lo stesso effetto di texture luminosa può essere ottenuto anche con la tecnologia del film sottile; in questo caso la pellicola fotovoltaica dovrà essere incisa per permettere la trasparenza richiesta. Tipologia specifica 4 – Moduli fotovoltaici integrati in barriere acustiche Cosa dice il Decreto: “Barriere acustiche in cui parte dei pannelli fonoassorbenti siano sostituiti da moduli fotovoltaici.” L’esposizione dei moduli fotovoltaici dovrà risultare congruente con la funzionalità tecnica di produrre energia e di isolare acusticamente. Dovrà essere dato ai moduli il corretto orientamento ed evitare che siano montati nelle parti basse della barriera più soggette ad ombreggiamento, deterioramento o rottura. Tipologia specifica 5 – Moduli fotovoltaici integrati in elementi di illuminazione e strutture pubblicitarie Cosa dice il Decreto: “Elementi di illuminazione in cui la superficie esposta alla radiazione solare degli elementi riflettenti sia costituita da moduli fotovoltaici.” Saranno privilegiati gli esempi in cui la morfologia stessa del corpo illuminante e il suo supporto siano stati progettati ad hoc per alloggiare il modulo e possibilmente siano state utilizzate tecnologie ad alta efficienza energetica come i led. Parte di questa tipologia sono anche gli schermi di supporto per la pubblicità, le paline informative, i parcometri, ecc. Tipologia specifica 6 – Moduli fotovoltaici integrati ai frangisole Cosa dice il Decreto: “Frangisole i cui elementi strutturali siano costituiti dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto.” Per frangisole fotovoltaici si intendono quelle strutture collegate alla facciata o quelle coperture degli edifici atte a produrre ombreggiamento e raffrescamento passivo per l’edificio stesso. La condizione necessaria per il riconoscimento di questa tipologia specifica è costituita dalla presenza di superfici vetrate schermate dai moduli fotovoltaici installati. Tipologia specifica 7 – Moduli fotovoltaici integrati in balaustre e parapetti Cosa dice il Decreto: “Balaustre e parapetti in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano gli elementi di rivestimento e copertura.” Realizzazione di balaustre, parapetti, ringhiere e recinzioni il cui materiale da costruzione sia sostituito con moduli fotovoltaici perfettamente integrati nelle loro strutture di sostegno. Tipologia specifica 8 – Moduli fotovoltaici integrati nelle finestre Cosa dice il Decreto: “Finestre in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano o integrino le superfici vetrate delle finestre stesse.” La superficie vetrata deve essere sostituita da moduli fotovoltaici semitrasparenti, ossia quei moduli in cui le celle fotovoltaiche sono distanziate tra di loro e contenute fra due pannelli trasparenti affinché la luce naturale possa continuare a filtrare nello spazio da illuminare. Tipologia specifica 9 – Moduli fotovoltaici integrati nelle persiane Cosa dice il Decreto: “Persiane in cui i moduli fotovoltaici costituiscano gli elementi strutturali delle persiane.” Tipologia specifica 10 – Moduli fotovoltaici installati come rivestimento o copertura Cosa dice il Decreto: “Qualsiasi superficie descritta nelle tipologie precedenti sulla quale i moduli fotovoltaici costituiscano rivestimento o copertura aderente alla superficie stessa.” Questa tipologia comprende quelle integrazioni architettoniche realizzate in film sottile su supporto flessibile installato sulla superficie dell’involucro edilizio. Queste soluzioni possono dare spunto a nuovi prodotti industriali fotovoltaici per l’edilizia civile e industriale. Come presentare la richiesta al GSE Al fine di consentire al GSE di classificare l’impianto in una delle tipologie di integrazione architettonica descritte nel Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2007 occorre redigere in modo accurato la documentazione finale di progetto allegata alla Richiesta di Concessione della Tariffa Incentivante, ponendo particolare attenzione ai seguenti documenti fondamentali ai fini della valutazione: gli elaborati grafici di dettaglio devono presentare particolari costruttivi e di installazione in scala adeguata; nel caso venga richiesta la tariffa incentivante competente ad impianti installati su tetti piani in presenza di elementi perimetrali (integrazione architettonica parziale, tipologia specifica 1), gli elaborati devono essere necessariamente quotati; le 5 diverse fotografie devono fornire, attraverso diverse inquadrature, una visione completa dell’impianto, dei suoi particolari e del quadro d’insieme in cui si inserisce. Sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto Nel caso di impianti totalmente integrati (art. 2, comma 1, lettera b3) del D.M. 19 Febbraio 2007) in superfici esterne degli involucri edilizi, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto, le tariffe incentivanti sono incrementate del 5% con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale. Per avere diritto a questo incremento occorre rspettare le seguenti prescrizioni: l’intervento di smaltimento dell’eternit e/o dell’amianto deve essere stato effettuato in data successiva al 23 Febbraio 2007 (data di entrata in vigore del D.M. del 19 Febbraio 2007); l’intervento deve comportare lo smaltimento della totale superficie di eternit e/o amianto esistente; inviare il certificato di smaltimento dell’eternit e/o amianto rilasciato dall’Azienda Sanitaria Locale; inviare le fotografie di dettaglio prima e dopo l’intervento; la superficie dell’impianto fotovoltaico può essere inferiore o al massimo pari all’area di eternit e/o amianto bonificata, più un margine di tolleranza del 10%; in ogni caso, è consentito installare un impianto di almeno 1kWp. Guida agli interventi validi ai fini del riconoscimento dell’integrazione architettonica del fotovoltaico Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento
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