Decreto PNRR 3 in Gazzetta Ufficiale, autorizzazioni più rapide per le Rinnovabili: le novità

Continua l’iter di semplificazione per le fonti di energia green: sparisce la VIA fino al 30 giugno 2024, aumentano le aree idonee all’installazione degli impianti e le opere considerate “manutenzione ordinaria”. Tutte le novità del decreto PNRR 3.

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Decreto PNRR 3 in Gazzetta Ufficiale, autorizzazioni più rapide per le Rinnovabili: le novità

Il 20 aprile 2023 il decreto PNRR 3 è entrato in vigore, al suo interno diverse novità su SPID, contratti a termine, rapporti con la Pubblica amministrazione e Rinnovabili. Fino al 30 giugno 2024 sarà più semplice installare impianti fotovoltaici ed eolici grazie alla prosecuzione dell’iter di semplificazione avviato dalle precedenti normative.

Si riducono le tempistiche per ottenere l’ok ai lavori – 45 giorni al massimo – e vengono ampliate le ipotesi considerate “manutenzione ordinaria”, in cui l’autorizzazione non è richiesta.

Meno autorizzazioni, più aree dedicate agli impianti di energia green e nuovi interventi di “edilizia libera”: di seguito l’elenco delle principali novità del decreto PNRR 3.

Rinnovabili, installazione più semplice fino al 2024

Tra le diverse novità del cosiddetto Decreto PNRR 3 (n. 13 del 24 febbraio 2023) una delle principali riguarda le autorizzazioni degli impianti di produzione di energia rinnovabile. La VIA, la valutazione di impatto ambientale, non sarà più necessaria fino al 30 giugno 2024 per installare impianti fotovoltaici, impianti destinati allo stoccaggio dell’energia elettrica prodotta da fonti green e per ristrutturare/potenziare impianti esistenti, sia fotovoltaici che eolici.

PNRR 3 e rinnovabili, installazione più semplice fino al 2024

Per gli impianti che hanno già ottenuto la VAS (la Valutazione ambientale strategica), la VIA non è necessaria nei casi indicati dal decreto legge convertito e qui elencati:

  •  impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 30 MW
  • impianti di accumulo elettrico
  • repowering di impianti fotovoltaici ed eolici fino a 50 MW, compresi i sistemi di accumulo
  • impianti di produzione di energia green offshore, fino a 50 MK nelle aree del Piano di gestione dello spazio marittimo

Rinnovabili, ampliate le aree idonee al fotovoltaico

Oltre alla semplificazione, il decreto amplia le aree in cui poter installare gli impianti alimentati da energie green: sono idonei i sedimi aeroportuali e i siti dove sono già presenti impianti della stessa fonte che richiedono manutenzione:

“per il rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20%”.

Fotovoltaico nelle aree agricole

Parte importante della “liberalizzazione” del fotovoltaico è dedicata alle zone agricole, dove gli impianti fotovoltaici sono considerati “manufatti strumentali all’attività”.

Decreto PNRR3: Fotovoltaico nelle aree agricole

Ad eccezione delle aree protette o incluse nella Rete Natura 2000, l’installazione dei pannelli nelle aree agricole è libera:

  • nelle piantagioni ad almeno 2 metri dal suolo
  • purché non supportati da strutture in cemento
  • integrate alle attività agricole presenti nel terreno (ad esempio usati per fare ombra o come supporto per piante e sistemi di irrigazione)

Fotovoltaico, in quali casi si tratta di “manutenzione ordinaria”

Uno dei principali ostacoli alla diffusione degli impianti fotovoltaici è il processo autorizzativo richiesto per la loro installazione. Il decreto legge PNRR 3, ora convertito, amplia le ipotesi in cui tale autorizzazione non è obbligatoria, in altre parole amplia i casi in cui gli interventi sono compresi nella “manutenzione ordinaria” e non “straordinaria”.

Niente autorizzazioni se gli impianti fotovoltaici sono da installare:

  • nelle aree industriali, artigianali e commerciali
  • nelle discariche
  • nelle cave non più sfruttabili

I casi citati rientrano nella manutenzione ordinaria a patto che la Soprintendenza non si esprima diversamente, per esempio in presenza di eventuali vincoli paesaggistici.

Invece per ville, case e giardini di interesse pubblico l’autorizzazione deve essere esaminata e rilasciata entro 45 giorni. Ciò vale sia per impianti solari fotovoltaici che termici. Decorso inutilmente il termine di 45 giorni, scatta la regola del “silenzio assenso”, vuol dire che in assenza del diniego espresso la realizzazione dell’opera si considera autorizzata.

Eolico più veloce: manutenzione ordinaria senza permessi

Oltre al fotovoltaico, il decreto PNRR 3 velocizza e semplifica gli iter autorizzativi per gli impianti eolici.

La norma individua e specifica i casi tassativi in cui l’installazione degli impianti eolici può essere classificata come “manutenzione ordinaria” e, quindi, non richiede autorizzazioni e permessi.

La semplificazione si attua a queste condizioni:

  • che gli impianti eolici non superino i 20 kW;
  • che gli impianti siano installati fuori dalle zone A (i centri storici), dalle aree B, dalle aree protette e della Rete Natura 2000.

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