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La detrazione del 55%, prevista per le spese sostenute nell’anno 2007 e per quelle nel periodo 2008-2010, spettava fino ad un valore massimo di Euro 60.000, da ripartire per un periodo che va da tre a dieci anni. La detrazione è da applicare sul costo effettivamente sostenuto, al netto di eventuali sconti di cui può usufruire l’interessato e comprende: fornitura e posa dei prodotti; spese tecniche di asseverazione; certificazioni/attestazioni. Le condizioni per poter usufruire delle detrazioni sono le seguenti: nelle fatture deve essere evidenziato il costo della manodopera; la conformità della prestazione termica degli interventi, nei limiti stabiliti, deve essere asseverata da un tecnico abilitato che risponde civilmente e penalmente dell’asseverazione; l’unità immobiliare o l’edificio oggetto dell’intervento, dovranno avere l’attestato o la certificazione di qualificazione energetica; le spese sostenute dovranno essere pagate a mezzo bonifico bancario; le migliorie vengono attestate o dal tecnico o da un certificato del produttore; per la sostituzione di finestre e l’installazione di pannelli solari non ci sarà bisogno della certificazione energetica dell’edificio; detrazione fiscale del 55% prevista anche per tutti gli impianti di climatizzazione invernale non a condensazione tra i quali quelli che utilizzano biomasse vegetali, come pellet. La detrazione può essere applicata al massimo entro un limite di 1.000 euro all’anno. Detrazione 55%: le novità introdotte dal DL 185/2008 Fino ad ora la legge consentiva a chiunque avesse i necessari requisiti e dimostrasse di aver eseguito i lavori in regola e aver provveduto ai pagamenti in maniera corretta di ottenere tali benefici fiscali. Cosa che ha permesso a molti cittadini italiani di poter realizzare lavori da cui hanno tratto vantaggi economici per il maggior risparmio energetico ottenuto, a fronte di spese notevoli sostenute, rese però più sopportabili dalla prospettiva di avere uno sconto sulle tasse. La novità introdotta dal Decreto Legge 185/2008, all’art. 29 comma 7, consiste nell’introduzione di un tetto di spesa per coprire tali agevolazioni, stabilito in 82,7 milioni di euro per il 2008; 185,9 milioni per il 2009 e 314,8 milioni per il 2010. Pertanto, a questo punto, non basterà più inviare semplicemente all’Enea la documentazione per accedere agli incentivi, ma bisognerà preventivamente presentare istanza all’Agenzia delle Entrate e attenderne l’assenso. Nella pratica, dopo aver effettuato le spese, il contribuente dovrà inviare domanda per via telematica al sito dell’Agenzia delle Entrate. Se entro 30 giorni dall’invio non si riceverà assenso alla richiesta, essa si dovrà intendere respinta per il meccanismo del silenzio-rifiuto. Il decreto stabilisce anche che i contribuenti che ricevessero provvedimento di diniego potranno comunque beneficiare di una detrazione d’imposta del 36% delle spese sostenute solo fino all’ammontare della somma di 48.000 euro, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo. Si tratta della stessa aliquota applicata per i lavori di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, ma adottata in questo caso per interventi di riqualificazione energetica e con modalità differenti. Detrazione 55%: a che punto siamo? E’ scaduto ieri il termine entro cui l’Agenzia delle Entrate doveva pubblicare sul proprio sito Internet il modello da utilizzare per presentare l’istanza di accesso alla detrazione del 55% delle spese sostenute nel 2008 per la riqualificazione energetica degli edifici. Il DL 185/2008 (che il Parlamento deve convertire in legge entro il 28 gennaio 2009) prevede infatti che il modello contenente tutti i dati necessari alla verifica dello stanziamento complessivo, inclusa l’indicazione del numero di rate annuali in cui il contribuente sceglie di ripartire la detrazione, sia pubblicato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL stesso (29 novembre 2008). La scorsa settimana, nella seduta delle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera i deputati dell’opposizione hanno chiesto di modificare la disciplina della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli immobili, prevista dall’articolo 29 del decreto-legge, tenendo conto dei rilevanti effetti antielusivi della norma che, in sostanza, potrebbe pagarsi da sé consentendo l’emersione di compensi altrimenti non tassati. L’articolo 29 – ha segnalato l’opposizione – ha determinato una situazione di assoluta incertezza per i cittadini, le PMI e gli artigiani, in merito agli investimenti programmati nel mese di dicembre del 2008 e nei primi mesi del 2009. Inoltre, in assenza di una chiara presa di posizione del Governo, si rincorrono voci su possibili modifiche delle disposizioni e si parla di una circolare dell’Agenzia delle Entrate di prossima adozione che prevederebbe l’esclusione dell’applicazione dell’articolo 29 agli importi già pagati prima dell’entrata in vigore del decreto-legge. Ad oggi gli emendamenti annunciati dal Governo per eliminare la retroattività della norma sono all’esame del Parlamento e saranno votati non prima dell’8 gennaio 2009; occorrerà poi aspettare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l’entrata in vigore della legge di conversione perché diventino efficaci. Fino ad allora vige il DL 185/2008, il quale prevede che: per le spese sostenute negli anni 2008, 2009 e 2010, occorre inviare un’istanza all’Agenzia delle Entrate (oltre che all’Enea), esclusivamente in via telematica, attraverso un modello che l’Agenzia pubblicherà sul proprio sito Internet entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 185/2008; per le spese sostenute nel 2008, l’istanza potrà essere presentata dal 15 gennaio 2009 al 27 febbraio 2009. Per le spese sostenute nel 2009 e 2010, l’istanza andrà presentata dal 1° giugno e fino al 31 dicembre di ciascun anno; sono fissati limiti di spesa complessivi pari a 82,7 milioni di euro per il 2008, a 185,9 milioni di euro per il 2009, e 314,8 milioni di euro per il 2010; l’Agenzia delle Entrate esaminerà le istanze secondo l’ordine cronologico di invio e comunicherà, esclusivamente in via telematica, entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza stessa, l’esito della verifica. In caso di accoglimento il contribuente potrà usufruire della detrazione. Decorsi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza senza esplicito accoglimento da parte dell’Agenzia, l’assenso si intende non fornito (silenzio-rifiuto); i contribuenti persone fisiche che, per le spese sostenute nel 2008, non presentano l’istanza alle Entrate o non ricevono l’assenso delle Entrate, beneficiano della detrazione del 36%; con apposito provvedimento da pubblicare sul proprio sito Internet, l’Agenzia delle Entrate comunicherà l’esaurimento degli stanziamenti complessivi. Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento
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