Conto Energia per incentivare gli impianti solari fotovoltaici

Il D.M. 19 febbraio 2007, pienamente in vigore da aprile 2007, definisce i criteri per l’incentivazione dell’energia prodotta da impianti solari fotovoltaici. Il meccanismo del conto energia è assimilabile ad un finanziamento in conto esercizio, in quanto non prevede alcuna facilitazione particolare da parte dello Stato per la messa in servizio dell’impianto.

Conto energiaIndice:

Il principio che regge il meccanismo del Conto energia consiste nell’incentivazione della produzione elettrica, e non dell’investimento necessario per ottenerla.

l proprietario dell’impianto fotovoltaico percepisce somme in modo continuativo, con cadenza tipicamente mensile, per i primi 20 anni di vita dell’impianto.

Possono beneficiare dell’incentivazione le persone fisiche e giuridiche, ivi inclusi i soggetti pubblici e i condomini di edifici.

Le tariffe incentivanti riconosciute dal D.M. 19 febbraio 2007 si aggiungono ai ricavi derivanti dalla vendita dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico o ai risparmi conseguiti sulla bolletta elettrica nel caso l’energia elettrica prodotta sia utilizzata per alimentare le utenze collegate all’impianto fotovoltaico.

Conto energia: il valore delle tariffe incentivanti

Le tariffe riconosciute agli impianti entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2008 – variabili in funzione della classe di potenza degli impianti e del livello di integrazione architettonca – sono indicate nella tabella seguente:

Dimensione impianto
(kWp)
Non integrato
(€/kWh)
Parzialmente integrato
(€/kWh)
Integrato
(€/kWh)
1 kWp ≤ P ≤ 3 kWp 0,40 0,44 0,49
3 kWp < P ≤ 20 kWp 0,38 0,42 0,46
P > 20 kWp 0,36 0,40 0,44

Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, le tariffe sono decurtate del 2% per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008.

L’incentivo viene erogato dal Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.a.

Come funziona il Conto energia

Durata dell’incentivazione

L’incentivazione è erogata per venti anni. Al termine del periodo ventennale non si interrompono i benefici derivanti da:

  • scambio sul posto dell’elettricità per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW che abbiano optato per tale disciplina;
  • remunerazione dell’elettricità consegnata alla rete per tutti gli impianti di potenza ad eccezione di quelli di potenza fino a 20 kW che abbiano optato per il servizio di scambio sul posto.

Maggiorazioni della tariffa incentivante

Le suddette tariffe sono incrementate del 5% (con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale) nei seguenti casi, non cumulabili fra di loro:

  • impianti maggiori di 3 kW di potenza non integrati architettonicamente, i cui soggetti responsabili impiegano l’energia elettrica prodotta in modo tale da conseguire il titolo di autoproduttori (ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D. Lgs. n. 79/99 e successive modifiche e integrazioni);
  • impianti i cui soggetti responsabili sono scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado o strutture sanitarie pubbliche;
  •  impianti integrati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto realizzati in superfici esterne degli involucri di:
  • impianti i cui soggetti sono Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti in base all’ultimo censimento ISTAT (incluse Municipalità e Circoscrizioni, sempre che abbiano una loro autonomia e siano sotto i 5000 abitanti).

Premio per un uso efficiente dell’energia

Per gli impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto e che alimentano, anche parzialmente, utenze ubicate all’interno o asservite a unità immobiliari di edifici, è prevista l’applicazione di un premio aggiuntivo abbinato all’esecuzione di interventi che conseguono una riduzione del fabbisogno energetico degli edifici.

Tale premio consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa (con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale), pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita e certificata.

In tutti i casi, compresa la reiterazione di interventi che conseguono ulteriori riduzioni del fabbisogno di energia, il premio non può superare la percentuale del 30% della tariffa riconosciuta alla data di entrata in esercizio degli impianti.

Il premio spetta altresì, nella misura del 30% qualora le predette unità immobiliari o edifici siano stati completati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e conseguano, sulla base di idonea certificazione, un valore limite di fabbisogno di energia annuo per metro quadrato di superficie utile dell’edificio o unità immobiliari, inferiore di almeno il 50 % rispetto ai valori riportati nell’allegato C, comma 1, tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni.

Limite massimo della potenza elettrica cumulativa incentivabile

La potenza nominale cumulativa incentivabile di tutti gli impianti è di 1.200 MW.

In aggiunta a tale potenza, hanno diritto a richiedere la concessione delle tariffe incentivanti e, se del caso, del premio aggiuntivo, tutti gli impianti che entrano in esercizio entro 14 mesi dalla data, pubblicata dal GSE, nella quale verrà raggiunto il limite dei 1.200 MW (24 mesi per i soli impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici).

Conto energia cumulabile con altri incentivi

Le tariffe incentivanti non sono cumulabili con:

  • certificati verdi;
  • il riconoscimento o la richiesta di detrazione fiscale (articolo 2, comma 5 della legge n. 289/02 e successive modifiche ed integrazioni);
  • incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20 % del costo di investimento per la realizzazione dell’impianto;
  • titoli di efficienza energetica.

Le tariffe incentivanti sono cumulabili con incentivi pubblici di natura regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/ in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20 % del costo di investimento per la realizzazione dell’impianto esclusivamente nel caso in cui il soggetto responsabile sia una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine e grado o una struttura sanitaria pubblica.

Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell’IVA per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia elettrica

Come accedere all’incentivo previsto dal Conto energia

L’iter generale da seguire per accedere all’incentivazione è il seguente:

  1. il soggetto responsabile inoltra il progetto preliminare al gestore di rete competente e chiede la connessione alla rete;
  2.  nel caso di impianti di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW, contestualmente alla richiesta di connessione, il soggetto specifica se intende avvalersi o meno del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta;
  3. ad impianto ultimato, il soggetto responsabile comunica la conclusione dei lavori al gestore di rete competente;
  4. entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, – pena la decadenza dal diritto all’incentivo – il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al GSE la richiesta di concessione della pertinente tariffa. Il termine per la presentazione della richiesta è perentorio pena la non ammissibilità alle tariffe.

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