La nuova legislazione sull’efficienza energetica e l’attuazione della Legge 90

In arrivo il primo decreto attuativo della Legge 90 sui requisiti minimi per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici

Un anticipo di novità c’è stato già nell’ottobre scorso con la pubblicazione delle nuove UNI TS 11300. Il pacchetto normativo del 2008 ha subito una revisione e aggiornamento delle parti 1 e 2  riguardanti il calcolo del fabbisogno termico dell’involucro e la valutazione del fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria. Sono in corso i tavoli di lavoro al CTI per ampliare tale pacchetto con le parti 5 e 6. La UNI TS 11300-5 ha come base l’attuale Raccomandazione 14, si vuole quindi dare valore di norma al documento nato con l’obiettivo di chiarire alcuni aspetti non ancora del tutto definiti sul calcolo dei fabbisogni energetici degli edifici,  definendo in poche pagine quello che manca per “chiudere del cerchio” su diversi argomenti come quello dell’energia primaria con particolare riferimento all’uso di fonti rinnovabili (quali sono, come si trattano, quali sono i fattori di energia primaria ed altro).

La UNI TS 11300-6 nasce invece ex novo con l’obiettivo di definire i consumi energetici legati al ricorso e utilizzo negli edifici di scale mobili e ascensori.

Le più importanti novità le avremo ora, nei primi mesi del 2015 in quanto è in dirittura d’arrivo la pubblicazione del primo decreto attuativo della Legge 90 sui requisiti minimi per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e successivamente il nuovo decreto sulle linee guida nazionali per la certificazione energetica.

Il nuovo DPR 59

Il nuovo decreto attuativo va ad abrogare il DPR 59/09 per rispondere a parametri e requisiti sempre più restrittivi in vista dell’obiettivo 2021 degli edifici a energia quasi zero. La “nuova” direttiva sull’efficienza energetica la 2010/31/CE ha di fatto promosso e spinto l’efficienza energetica degli edifici introducendo il criterio dell’ottimo energetico in funzione dei costi chiedendo agli stati membri di definire :

  • una nuova metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici;
  • nuovi requisiti minimi di prestazione energetica che favoriscano livelli ottimali in funzione dei costi.
  • l’ “edificio a energia quasi zero” e redazione di una strategia per il loro incremento.
  • aggiornamento del sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE).
  • adozione delle misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche degli impianti di riscaldamento e climatizzazione degli edifici.

Dalle prime indiscrezioni sul testo del decreto gli aspetti salienti sono:

  1. la conformità alla normativa tecnica UNI e CTI, con i suoi aggiornamenti;
  2. fabbisogno energetico annuale globale ed energia rinnovabile calcolati per singolo servizio energetico, espressi in energia primaria, su base mensile;
  3. compensazione mensile tra i fabbisogni energetici e l’energia rinnovabile prodotta all’interno del confine del sistema (anche esportata), per vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato;
  4. i requisiti minimi rispettano le valutazioni del rapporto costi-benefici del ciclo di vita economico degli edifici;
  5. in caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i requisiti sono determinati con l’utilizzo dell’edificio di riferimento, in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche;
  6. per le verifiche sono previsti dei parametri specifici del fabbricato, in termini di indici di prestazione termica e di trasmittanze, e parametri complessivi, in termini di indici di prestazione energetica globale, espressi sia in energia primaria totale che in energia primaria non rinnovabile.

Il professionista che dovrà progettare nuovi edifici o ristrutturare edifici esistenti dovrà confrontarsi con nuovi ambiti di intervento e nuove correlazioni tra tipologia di intervento e obbligo. Il decreto infatti oltre alle nuove costruzioni distingue le ristrutturazioni importanti dalle riqualificazioni energetiche, inoltre le ristrutturazioni importanti sono poi suddivise ristrutturazioni di primo livello e secondo livello.

La nuova legislazione sull’efficienza energetica e l’attuazione della Legge 90 1

A quelle di primo livello corrisponde la verifica della prestazione energetica globale dell’edificio come per i nuovi edifici. Il valore limite EPgl,tot,limite non si basa più su classi e indici predefiniti in funzione dei Gradi Giorno della zona climatica e del rapporto di forma S/V, ma su valori di volta in volta ricavati sulla stessa geometria dell’edificio che si sta progettando a cui sono state attribuite prestazioni di involucro e impianto di riferimento.

Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello che riguardano più del 25% della superficie disperdente dell’involucro la verifica riguarda le prestazioni dell’involucro, il dato da verificare è lo scambio termico per trasmissione legato appunto al grado di isolamento delle strutture.

Per tutti gli altri interventi minori di riqualificazione energetica le verifiche riguarderanno la prestazione specifica del componente su cui si è agito.

Queste definizioni hanno quindi ridefinito gli ambiti di intervento del decreto per cui ad esempio nel caso di un ampliamento volumetrico questo va inquadrato nell’ambito di ristrutturazione importante di primo livello o di secondo livello (più prescrizioni aggiuntive) a seconda che la parte ampliata abbia un impianto nuovo o si agganci ad uno già esistente.

Il decreto entra nel merito di come dovranno essere progettati gli edifici a energia quasi zero : sono considerati NZEB tutti gli edifici per cui sono rispettati i requisiti al 2021 fissati per gli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello, nonché i requisiti riguardanti le FER ai sensi del Dlgs 28/2011.

Altre novità:

Vengono indicati i fattori di conversione in energia primaria rinnovabile e non rinnovabile da utilizzare nel calcolo dei rispettivi indici.

Sono introdotte nuove verifiche sulla riflettenza solare delle coperture e sull’area solare equivalente estiva, per limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e contenere il surriscaldamento a scala urbana.

L’obbligo di schermature solari richiede un fattore di trasmissione totale del vetro+schermatura più basso dell’attuale 0,5.

Le nuove linee guida nazionali per la certificazione energetica

La legge 90 prevede anche un aggiornamento e adeguamento a questi nuovi standard delle linee guida per la certificazione energetica con l’obiettivo di definire :

  • un format di APE che comprenda tutti i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi.
  • uno schema di annuncio di vendita o locazione che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini;
  • di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli APE e dei relativi controlli pubblici.

Proprio il format dell’APE e i suoi contenuti costituiranno la più importante novità per i certificatori, la classe energetica dell’immobile verrà determinata in base all’indice di prestazione energetica globale dell’edificio per tutti i servizi presenti: climatizzazione invernale, acqua calda sanitaria, climatizzazione estiva, ventilazione ed illuminazione.  La scala di classificazione sarà basata sull’edificio di riferimento.

La prestazione energetica globale dell’edificio sarà espressa sia primaria totale che primaria non rinnovabile e la classe energetica determinata attraverso l’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio; valutata sempre in kWh/m2 di superficie climatizzata, sia per gli edifici residenziali che per i non residenziali.

Le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti avranno più rilevanza e più spazi.

Inoltre l’attestato avrà le prime due pagine con informazioni complete ma semplificate dedicate al cittadino, per un approccio più “user friendly”, le informazioni più approfondite dedicate principalmente ai tecnici si troveranno nelle pagine successive.

La classe minima per i nuovi edifici sarà la nuova B e la classe A non sarà più distinta in A e A+ ma sarà suddivisa in ulteriori 4 classi dalla A1 alla A4 in termini di sempre maggior efficienza energetica, questo sicuramente porterà a un impossibile confronto tra l’attuale classe A e la futura e nel momento in cui ci si ritroverà (dopo i 10 anni di validità dell’APE o a seguito di un intervento) a ridefinire la classe ci potrebbero essere effettivi indietreggiamenti nella scala dell’efficienza energetica.

Conclusioni

Condividiamo le conclusioni esposte dai referenti del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) in un recente incontro “Il quadro normativo negli ultimi anni si è orientato verso la possibilità di offrire una maggiore conoscenza delle prestazioni energetiche del parco immobiliare ai cittadini, agli operatori e alle amministrazioni. Questo obiettivo, unitamente al concetto di ottimo energetico in funzione dei costi, contribuirà, nel prossimo futuro, a far divenire la qualità energetica parte integrante del valore commerciale degli immobili.”

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