Bozza decreto per l’efficienza energetica e le rinnovabili

In approvazione il decreto che definisce le linee guida che disciplinano modalità operative e procedure autorizzative per l’installazione di impianti per l’efficienza energetica e lo sfruttamento delle rinnovabili, attrraverso l’individuazione di procedure uniformi e semplificate su tutto il territorio nazionale.

Bozza decreto per l'efficienza energetica e le rinnovabili

Nell’ordine del giorno della Conferenza Unificata del 21 marzo vi era anche lo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico che definisce le linee guida per la semplificazione e delle procedure autorizzative per l’installazione, in ambito residenziale e terziario, di impianti per l’efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili. Il decreto prevede inoltre l’armonizzazione delle regole per quanto riguarda l’attestazione della prestazione energetica degli edifici, i requisisti dei certificatori e il sistema dei controlli e delle sanzioni.

Le linee guida in particolare, redatte ai sensi dell’articolo 14, comma 5 del decreto 102/2014, disciplinano le procedure autorizzative per semplificare l’installazione degli impianti per l’efficienza energetica e per lo sfruttamento delle rinnovabili;  assicurano l’attuazione omogenea su tutto il territorio nazionale di tali procedure; prevedono l’adeguamento dei modelli di comunicazione per garantire la semplificazione amministrativa; definiscono i costi amministrativi di riferimento e promuovono l’informatizzazione delle procedure autorizzative anche attraverso un portale accessibile al pubblico.

Le linee guida si applicano ai casi di nuove installazioni o sostituzione di impianti per la climatizzazione invernale, estiva e per la produzione di acqua calda sanitaria.

Gli interventi per l’installazione di pompe di calore sono considerati attività di edilizia libera e sono eseguiti senza comunicazione all’amministrazione comunale né titolo abilitativo se ascrivibili ad intervento di manutenzione ordinaria, nei casi di impianti di aria-aria con potenza termica inferiore a 12 kW, se gli interventi non richiedono una ristrutturazione dell’impianto termico; nei casi di installazione di pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria o solo acqua in sostituzione di un altro generatore, sempre che gli interventi non richiedano una ristrutturazione dell’impianto termico.

E’ invece richiestauna comunicazione dell’inizio dei lavori all’amministrazione comunale nel caso di interventi di manutenzione straordinaria e nei casi di nuova installazione di impianti destinati alla produzione di acqua calda e aria o solo acqua che comportino una ristrutturazione dell’impianto termico.

Negli altri casi è richiesta comunicazione anche per via telematica all’amministrazione comunale che deve essere asseverata da un tecnico abilitato.

Gli interventi di installazione di generatori di calore volti a mantenere gli impianti termici esistenti efficienti sono in edilizia libera e possono essere realizzati senza comunicazione all’amministrazione comunale o titolo abilitativo se ascrivibili ad interventi di manutenzione ordinaria; nei casi di generatori a biomassa o a condensazione a gas installati in sostituzione di altri generatori se non viene effettuata una ristrutturazione dell’impianto.

E’ invece necessaria una comunicazione dell’inizio dei lavori all’amministrazione comunale nel caso di interventi di manutenzione straordinaria e nei casi di installazione di nuovi generatori a biomassa o a condensazione che non richiedano la ristrutturazione dell’impianto.

Negli altri casi è richiesta comunicazione anche per via telematica all’amministrazione comunale che deve essere asseverata da un tecnico abilitato.

Gli interventi di installazione di impianti solari termici sono in edilizia libera e possono essere realizzati senza comunicazione all’amministrazione comunale o titolo abilitativo se l’impianto è integrato nel tetto e i componenti dell’impianto non cambiano la sagoma degli edifici. La superficie dell’impianto non deve essere maggiore di quella del tetto

Una volta approvato il decreto ed entro 90 giorni dall’entrata in vigore, le Regioni e gli Enti locali dovranno adeguare la loro normativa. Decorso il termine, le linee guida verranno applicate.

Per quanto riguarda la certificazione energetica degli edifici il decreto stabilisce la necessità di omogeneità di applicazione, su tutto il territorio nazionale, della disciplina che qualifica il ruolo del certificatore energetico che può redigere gli APE.

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Tema Tecnico

Efficienza energetica, Normativa

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