Obbligo di rinnovabili negli edifici: dal 3 agosto 2026 le nuove quote per ristrutturazioni e impianti termici 24/07/2026
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Indice degli argomenti Toggle Cosa prevede il quadro normativo aggiornatoLe nuove quote di copertura da fonti rinnovabiliDeroghe: impossibilità tecnica e non convenienza economicaBiomasse, monitoraggio GSE e aggiornamento delle quoteLe implicazioni per progettisti e impreseFAQ Obbligo di rinnovabili negli edificiDa quando si applicano i nuovi obblighi sulle rinnovabili negli edifici?La sostituzione della caldaia fa scattare l’obbligo?Quali interventi non sono soggetti all’obbligo?Cosa succede se non si rispettano le quote minime?Con quali tecnologie si possono soddisfare gli obblighi? Dal 3 agosto 2026 saranno applicati i nuovi obblighi di utilizzo delle fonti rinnovabili introdotti dal D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, il decreto di recepimento della direttiva (UE) 2023/2413 – RED III – pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 gennaio 2026 ed entrato in vigore il 4 febbraio. Il provvedimento, all’articolo 29, modifica l’Allegato III del D.Lgs. 199/2021 e ridefinisce il perimetro e le percentuali dell’obbligo di integrazione FER, con un’importante novità: le quote minime non riguardano più soltanto le nuove costruzioni e le ristrutturazioni rilevanti, ma anche le ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello e gli interventi di ristrutturazione dell’impianto termico. Le nuove regole si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, quindi a partire dal 3 agosto 2026. A fare fede non è l’avvio dei lavori, ma la data di presentazione della pratica edilizia. Le richieste protocollate entro il 2 agosto restano soggette alla disciplina previgente. Cosa prevede il quadro normativo aggiornato L’Allegato III del D.Lgs. 199/2021, richiamato dall’articolo 26, comma 1, già imponeva una copertura minima del 60% dei consumi tramite fonti rinnovabili agli edifici di nuova costruzione e a quelli oggetto di ristrutturazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 28/2011, ossia gli edifici esistenti con superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati soggetti a ristrutturazione integrale dell’involucro, oppure gli edifici soggetti a demolizione e ricostruzione. Il D.Lgs. 5/2026 conferma la soglia del 60% per le nuove costruzioni, ma sostituisce il riferimento alle ristrutturazioni rilevanti con le categorie del decreto Requisiti Minimi del 26 giugno 2015: ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello e ristrutturazioni dell’impianto termico. Il riallineamento delle definizioni produce un doppio effetto, come evidenzia l’analisi fatta da ANCE. Per gli interventi che oggi ricadono tra le ristrutturazioni rilevanti, la soglia scende: dal 60% al 40% se l’intervento comprende la ristrutturazione dell’impianto termico (primo livello), oppure al 15% – senza considerare l’acqua calda sanitaria – se l’impianto termico non è coinvolto (secondo livello). Per gli interventi che invece non rientravano tra le ristrutturazioni rilevanti, e che finora non erano soggetti ad alcun obbligo, le soglie salgono da zero al 40% o al 15% a seconda del livello dell’intervento. Il risultato è un sistema più graduale nelle percentuali, ma con una platea di interventi molto più ampia. Le definizioni restano quelle dell’Allegato 1 del DM 26 giugno 2015. Rientrano nel primo livello gli interventi che coinvolgono oltre il 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e comprendono anche la ristrutturazione dell’impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva; nel secondo livello quelli che interessano l’involucro con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente e possono includere l’impianto termico. Quanto alla ristrutturazione dell’impianto termico, si intende l’insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione sia dei sistemi di distribuzione e/o emissione del calore: una definizione più circoscritta rispetto alla semplice sostituzione del generatore. Restano invece esclusi da qualsiasi obbligo, oggi come in futuro, gli interventi di riqualificazione energetica che coinvolgono una superficie pari o inferiore al 25% della superficie disperdente lorda senza intervenire sull’impianto termico. Le nuove quote di copertura da fonti rinnovabili La tabella riepiloga le percentuali minime di copertura dei consumi previste dal nuovo Allegato III per i titoli edilizi richiesti dal 3 agosto 2026. Tipologia di intervento Edifici privati Edifici pubblici Verifiche richieste Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamenti rilevanti 60% 65% Doppia verifica: 60% dei consumi per ACS e 60% dei consumi per ACS + climatizzazione invernale ed estiva Ristrutturazione importante di primo livello 40% 45% Doppia verifica: 40% dei consumi per ACS e 40% dei consumi per ACS + climatizzazione invernale ed estiva Ristrutturazione importante di secondo livello 15% 20% Verifica unica: 15% della somma dei consumi per climatizzazione invernale ed estiva (ACS esclusa) Ristrutturazione dell’impianto termico 15% 20% Verifica unica: 15% della somma dei consumi per climatizzazione invernale ed estiva (ACS esclusa) Per nuove costruzioni e ristrutturazioni di primo livello l’obbligo si articola in una doppia verifica: la quota va garantita sia sui consumi previsti per la sola produzione di acqua calda sanitaria, sia sulla somma dei consumi per acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale e climatizzazione estiva. Nelle ristrutturazioni di secondo livello e negli interventi di ristrutturazione dell’impianto termico, invece, la quota minima del 15% si applica unicamente alla somma dei consumi per la climatizzazione invernale ed estiva, con l’acqua calda sanitaria esclusa dal computo. Una previsione specifica riguarda i dispositivi a effetto Joule*. La regola generale conferma che gli obblighi non possono essere assolti tramite impianti a fonti rinnovabili che producono esclusivamente energia elettrica destinata ad alimentare dispositivi per la produzione di calore a effetto Joule; il nuovo Allegato III introduce però un’eccezione per le unità immobiliari con classificazione energetica B o superiore, per le quali questa modalità di assolvimento diventa ammessa. Si tratta di un passaggio su cui gli operatori segnalano un possibile disallineamento con il Decreto Requisiti Minimi e dubbi interpretativi che i chiarimenti ministeriali attesi dovrebbero risolvere. Accanto alle quote sui consumi resta in vigore l’obbligo, definito tramite formula basata sulla superficie in pianta dell’edificio, di installare una potenza elettrica minima da fonti rinnovabili sopra o all’interno dell’edificio o nelle sue pertinenze: la formula di calcolo non cambia rispetto al regime precedente. Per gli edifici pubblici le quote sui consumi sono maggiorate del 5%, mentre gli obblighi sulla potenza elettrica sono incrementati del 10%. Il decreto apre inoltre alla possibilità di soddisfare i vincoli tramite impianti realizzati da soggetti terzi, ad esempio mediante concessione di diritti di superficie, una soluzione di particolare interesse per le amministrazioni comunali. Sul piano tecnologico la copertura può essere assicurata combinando fotovoltaico, solare termico, pompe di calore, sistemi ibridi, geotermia o altre soluzioni FER, in funzione delle caratteristiche dell’edificio e della disponibilità di superfici idonee. La verifica va condotta in fase di progetto, con i calcoli previsti dall’Allegato III da inserire nella relazione tecnica di cui alla Legge 10/91. Deroghe: impossibilità tecnica e non convenienza economica Il mancato rispetto degli obblighi di integrazione delle rinnovabili comporta, come già previsto dall’articolo 26, comma 4, del D.Lgs. 199/2021, il diniego del rilascio del titolo edilizio. Non si tratta quindi di una sanzione economica, ma di un requisito abilitativo: senza la verifica FER, il progetto non ottiene l’autorizzazione. Il D.Lgs. 5/2026 amplia però il sistema delle deroghe. Alla tradizionale impossibilità tecnica – legata ad esempio a vincoli architettonici o paesaggistici – si aggiunge la possibilità di dimostrare la non convenienza economica dell’intervento, attestata dal progettista nella relazione tecnica di cui all’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 192/2005 (la relazione ex Legge 10). La deroga non è tuttavia un’esenzione pura: negli edifici nuovi e in quelli sottoposti a ristrutturazione di primo livello è richiesto in tal caso di conseguire un valore di energia primaria non rinnovabile, calcolato sulla somma dei servizi di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva e produzione di acqua calda sanitaria, inferiore al corrispondente valore limite. Il requisito alternativo non si applica invece alle ristrutturazioni di secondo livello e agli interventi sull’impianto termico. Le deroghe dovranno comunque essere motivate e documentate sotto il profilo tecnico ed economico. Biomasse, monitoraggio GSE e aggiornamento delle quote Il decreto interviene anche sui generatori a biomassa: in caso di sostituzione di impianti a gas con generatori a biomassa scattano requisiti più stringenti, mentre l’accesso agli incentivi per la sostituzione di apparecchi della stessa categoria è riservato ai generatori in classe 5 stelle alimentati con biomasse certificate. Sul fronte degli adempimenti, il progettista deve inserire i calcoli e le verifiche dell’Allegato III nella relazione tecnica, che viene trasmessa al GSE ai fini del monitoraggio degli obiettivi nazionali sulle rinnovabili e per alimentare il Portale per l’efficienza energetica degli edifici. Il quadro degli obblighi non è statico: a decorrere dal 1° gennaio 2026 le percentuali sono rideterminate con cadenza almeno quinquennale, per tenere conto dell’evoluzione tecnologica e del progressivo avvicinamento ai target di decarbonizzazione. Il D.Lgs. 5/2026 è intervenuto anche sull’Allegato IV del D.Lgs. 199/2021, che disciplina i requisiti minimi degli impianti a fonti rinnovabili per riscaldamento e raffrescamento, come le pompe di calore, e sull’Allegato 4 del D.Lgs. 28/2011, relativo alla certificazione di installatori e progettisti di impianti a fonti rinnovabili. Sul complesso delle disposizioni sono attesi nelle prossime settimane chiarimenti applicativi da parte del Ministero. L’intervento normativo si inserisce negli obiettivi fissati dal recepimento della RED III: il decreto porta al 39,4% il target nazionale di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo al 2030, mentre per il settore degli edifici l’obiettivo indicativo di copertura da FER sale al 40,1%. Le implicazioni per progettisti e imprese Per i professionisti che si occupano di relazioni ex Legge 10, APE e diagnosi energetiche, l’estensione dell’obbligo alle ristrutturazioni di primo e secondo livello e agli interventi di ristrutturazione dell’impianto termico ha conseguenze operative immediate. La verifica FER entra stabilmente nel flusso progettuale di una quota molto più ampia di pratiche edilizie, con effetti sulla scelta dei generatori, sul dimensionamento degli impianti fotovoltaici e sull’integrazione tra involucro e impianti. Per i cantieri in fase di pianificazione, la data di presentazione del titolo edilizio diventa una variabile progettuale da gestire con consapevolezza: anticipare o posticipare la pratica rispetto al 3 agosto 2026 significa ricadere in due regimi normativi differenti. FAQ Obbligo di rinnovabili negli edifici Da quando si applicano i nuovi obblighi sulle rinnovabili negli edifici? Le nuove quote si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata a partire dal 3 agosto 2026, ossia decorsi 180 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 5/2026 (4 febbraio 2026). Fa fede la data di presentazione della pratica, non l’inizio dei lavori. La sostituzione della caldaia fa scattare l’obbligo? Non necessariamente. L’obbligo del 15% si applica agli interventi di ristrutturazione dell’impianto termico, definiti come l’insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione sia dei sistemi di distribuzione e/o emissione del calore. La semplice sostituzione del generatore, senza interventi su distribuzione ed emissione, non rientra in questa definizione; sul punto sono comunque attesi chiarimenti ministeriali. Quali interventi non sono soggetti all’obbligo? Gli interventi che non rientrano nelle definizioni di ristrutturazione importante di primo o secondo livello e di ristrutturazione dell’impianto termico non attivano le quote minime: è il caso, ad esempio, della sola sostituzione dei serramenti, della sostituzione del solo generatore e delle riqualificazioni energetiche che coinvolgono una superficie pari o inferiore al 25% della superficie disperdente lorda senza intervenire sull’impianto termico. Cosa succede se non si rispettano le quote minime? L’inosservanza degli obblighi comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio. È possibile derogare solo attestando nella relazione ex Legge 10 l’impossibilità tecnica o la non convenienza economica dell’intervento, con conseguente applicazione di requisiti alternativi sull’energia primaria non rinnovabile. Con quali tecnologie si possono soddisfare gli obblighi? La norma non impone tecnologie specifiche: la copertura può essere raggiunta con fotovoltaico, solare termico, pompe di calore, sistemi ibridi o geotermia, singolarmente o in combinazione, purché i calcoli dell’Allegato III dimostrino il raggiungimento delle quote minime. * Per dispositivi a effetto Joule si intendono i sistemi che producono calore per dissipazione resistiva, ossia facendo passare corrente elettrica attraverso una resistenza: radiatori e termoconvettori elettrici, pannelli radianti elettrici, radiatori a infrarossi, scaldacqua elettrici a resistenza. Convertono 1 kWh elettrico in circa 1 kWh termico, a fronte dei 3-4 kWh termici resi da una pompa di calore a parità di energia assorbita: per questo il loro impiego ai fini dell’assolvimento degli obblighi FER è di regola escluso. Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento
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