Direttiva EED: l’efficienza energetica non può attendere

La Direttiva (UE) 2023/1791 sull’efficienza energetica introduce nuovi obblighi per pubbliche amministrazioni e imprese, rafforzando il principio “Energy Efficiency First”. Il mancato recepimento della Direttiva EED rischia di rallentare investimenti, creare incertezza normativa e compromettere gli obiettivi di decarbonizzazione, in un contesto in cui l’efficienza energetica rappresenta per l’Italia un mercato da oltre 50 miliardi di euro.

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Direttiva EED: l’efficienza energetica non può attendere

Il mancato recepimento della Direttiva EED rischia di costare caro all’Italia. Il valore dell’efficienza energetica e del mercato da essa generato è stimato, nel solo 2025, tra 53 e 62 miliardi di euro, secondo il Report Energy Efficiency & Green Building 2026 del Politecnico di Milano.

Insieme alla Direttiva “Case green”, la Energy Efficiency Directive è il tassello mancante di un ecosistema integrato che, con la RED III va a completare il quadro entro cui muoversi per migliorare il patrimonio edilizio pubblico e privato nazionale.

La Direttiva (UE) 2023/1791 (EED III), in particolare, individua nel settore pubblico il motore della transizione energetica, imponendo una riduzione annua dei consumi dell’1,9% e un tasso di riqualificazione del 3% della superficie coperta degli edifici pubblici verso gli standard NZEB/ZEB. Le disposizioni riguardano inoltre il patrimonio edilizio, le imprese e anche i data center.

Vi è poi un obbligo passato quasi inosservato, ma destinato ad avere un impatto significativo: dal 1° gennaio 2027, in base alla direttiva EED, tutti i contatori e i ripartitori dei costi di riscaldamento già installati dovranno essere dotati della capacità di lettura da remoto oppure sostituiti. Secondo stime degli operatori del settore, oggi solo il 3% del patrimonio immobiliare nazionale sarebbe conforme a questo requisito; considerando gli impianti installati dopo il 2020 la quota sale al 5-6%.

La pubblica amministrazione come motore della transizione

La Direttiva EED stabilisce un quadro comune di misure per promuovere l’efficienza energetica nell’Unione europea. Entrata in vigore il 10 ottobre 2023 nell’ambito del pacchetto Fit for 55, fissa l’obiettivo vincolante di ridurre il consumo finale di energia dell’UE dell’11,7% entro il 2030 rispetto allo scenario di riferimento del 2020.

Efficienza energetica: La pubblica amministrazione come motore della transizione

Gli Stati membri devono garantire che il consumo complessivo di energia finale del settore pubblico diminuisca di almeno l’1,9% ogni anno rispetto ai livelli del 2021. L’obbligo riguarda tutte le amministrazioni, comprese quelle locali e i Comuni con meno di 5mila abitanti. La direttiva prevede inoltre che gli Stati supportino gli enti pubblici attraverso linee guida, formazione e sviluppo delle competenze.

La sfida è particolarmente rilevante per l’Italia: secondo un’analisi ENEA basata sui dati SIAPE, circa il 60% degli edifici pubblici o a uso pubblico rientra ancora nelle classi energetiche E, F e G.

“Energy Efficiency First”: un cambio di paradigma

Uno degli elementi più innovativi della Direttiva EED è il rafforzamento del principio “Energy Efficiency First” (“efficienza energetica al primo posto”). Già presente nella normativa europea, esso diventa un criterio operativo vincolante.

Direttiva EED: Energy Efficiency first

Gli Stati membri devono valutare sistematicamente le soluzioni basate sull’efficienza energetica prima di autorizzare grandi investimenti pubblici o decisioni di pianificazione nei settori dell’energia, dei trasporti, dell’edilizia, delle risorse idriche, delle ICT e in tutti gli ambiti ad alta intensità energetica.

Come ricorda la direttiva, si tratta di “un principio trasversale di cui si dovrebbe tenere conto a ogni livello in tutti i settori, al di là del sistema energetico, incluso nel settore finanziario”.

Nuovi obblighi per le imprese

La Direttiva EED introduce importanti novità anche per il sistema produttivo.

Gli Stati membri devono garantire che le imprese con un consumo medio annuo superiore a 85 TJ (circa 2000 tep) adottino un Sistema di Gestione dell’Energia (SGE), strumento finalizzato al miglioramento continuo delle prestazioni energetiche, dei consumi e dell’utilizzo dell’energia.

Le imprese interessate dovranno adeguarsi entro l’11 ottobre 2027.

La Direttiva EED interviene anche sui data center

Tra le principali novità della direttiva vi sono i data center. Per favorire uno sviluppo sostenibile delle infrastrutture digitali, gli Stati membri devono assicurare la raccolta e la pubblicazione di dati sulle prestazioni energetiche, sull’impronta idrica e sulla flessibilità della domanda, secondo un modello comune europeo.

La Direttiva EED e il Regolamento delegato (UE) 2024/1364 introducono, infatti, obblighi di monitoraggio e rendicontazione standardizzata per tutti i data center con una potenza IT installata pari o superiore a 500 kW.

Un quadro normativo integrato con la Direttiva “Case Green”

La Direttiva EED acquista pieno significato se letta insieme alla Direttiva “Case Green” (EPBD IV). Come ha ricordato recentemente Nicolandrea Calabrese, insieme alla RED III esse costituiscono un ecosistema normativo integrato nel quale obblighi e strumenti si rafforzano reciprocamente.

Anche l’ENEA, nel più recente Rapporto annuale sull’Efficienza energetica, evidenzia come EED III ed EPBD IV delineino un sistema coordinato di interventi tra i diversi livelli di governo, traducendo il principio “Energy Efficiency First” in obiettivi di risparmio energetico e strumenti operativi per le pubbliche amministrazioni.

In questo quadro, gli enti pubblici assumono un ruolo guida nella transizione energetica, con particolare riferimento agli edifici pubblici, chiamati a svolgere una funzione esemplare. Il loro ruolo è tanto più rilevante se si considera che le amministrazioni territoriali detengono circa il 70% del patrimonio immobiliare pubblico italiano.

Sportelli unici e recepimento: una riforma ancora incompleta

Le due direttive promuovono inoltre il coinvolgimento degli stakeholder attraverso l’istituzione di Sportelli unici per l’efficienza energetica: l’articolo 22 della EED III li estende a tutti i settori produttivi, mentre l’articolo 18 della EPBD IV è dedicato al comparto edilizio.

L’esigenza di recepire rapidamente entrambe le direttive è stata ribadita da numerose associazioni di settore. FIRE ha recentemente evidenziato come il ritardo stia creando incertezza normativa e mettendo “a rischio i conti delle imprese”, sia per il rinvio degli obblighi relativi ai sistemi di gestione dell’energia e alle diagnosi energetiche, sia per il rallentamento degli investimenti necessari ad affrontare le attuali criticità del mercato energetico.

In quest’ottica, il principio “Energy Efficiency First” assume un valore strategico: ridurre la domanda di energia non significa attribuire all’efficienza un ruolo esclusivo rispetto alle altre politiche energetiche, ma renderne più efficace l’integrazione con le fonti rinnovabili, la decarbonizzazione e gli altri strumenti della transizione energetica.

FAQ Direttiva EED

Quando l’Italia avrebbe dovuto recepire la Direttiva EED?

Per sostenere l’obiettivo dell’UE di ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto al 1990, la Commissione ha rivisto la direttiva sull’efficienza energetica (UE/2023/1791) nel 2023. Il termine per il recepimento era l’11 ottobre 2025. Il mancato recepimento dell’Italia è costato l’avvio di una procedura di infrazione.

Cosa significa Energy Efficiency First?

Il principio “Efficienza energetica prima di tutto” garantisce che le soluzioni per l’efficienza energetica siano prese in considerazione nella pianificazione, nelle politiche e nelle decisioni di investimento, sia nel settore energetico che in quello non energetico.

Promuovendo l’efficienza energetica, il principio sottolinea non solo la necessità di ridurre il consumo di combustibili fossili, ma anche l’importanza di ridurre la domanda di energia e, di conseguenza, la produzione.

Come ricorda la Commissione Europea, Sebbene il principio “Prima l’efficienza energetica” fosse già sancito dal Regolamento sulla governance dell’Unione dell’energia e sull’azione per il clima (UE/2018/1999) e dalla Direttiva sull’efficienza energetica (UE/2018/2002), la Direttiva sull’efficienza energetica rifusa (UE/2023/1791) fornisce una base giuridica più solida e ampia per l’applicazione di tale principio.

Quali sono i risultati dell’Italia in termini di efficienza energetica?

Come emerge dal 15° Rapporto annuale ENEA sull’efficienza energetica, di ENEA, il risparmio energetico conseguito in Italia, tra il 2021 e il 2025, attraverso le misure di efficienza monitorate è stato di 5,08 Mtep. Il dato corrisponde all’85% dell’obiettivo intermedio del PNIEC, fissato a 6 Mtep.

A questo risultato ha contribuito in modo determinante il ricorso ai meccanismi di detrazione fiscale, che hanno generato risparmi energetici pari a 2,67 Mtep nel periodo in esame, confermandosi la principale leva (circa 52% dei risparmi complessivi). Tuttavia, nel solo 2025 si è osservata una riduzione di 0,24 Mtep (-37% rispetto al 2024).

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