Decreto-legge 42/2026: accise, autoconsumo FER e nuove misure per le imprese

Il decreto-legge n. 42 entrato in vigore il 4 aprile 2026, nasce per fronteggiare il rialzo dei prezzi petroliferi connesso alle crisi dei mercati internazionali, ma il suo perimetro va oltre l’emergenza carburanti. Il provvedimento interviene infatti anche sul sostegno alle imprese, rafforzando i contributi per investimenti già comunicati al GSE, introducendo un supporto per autoproduzione da fonti rinnovabili e sistemi di accumulo, riconoscendo un credito d’imposta alle imprese agricole e incrementando le risorse del Fondo nazionale per l’efficienza energetica.

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Decreto-legge 42/2026: accise, autoconsumo FER e nuove misure per le imprese

Il decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, “Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese“, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2026 è entrato in vigore il 4 aprile 2026.

Il testo interviene formalmente sul DL 27 marzo 2026, n. 38 e tocca più aspetti: fiscalità energetica, sostegno alle filiere produttive, agricoltura, internazionalizzazione e investimenti in efficienza e autoproduzione elettrica da fonti rinnovabili.

Per il mercato dell’energia e dell’edilizia l’obiettivo del provvedimento è quello di limitare l’esposizione delle imprese alla volatilità dei mercati energetici, non solo intervenendo sul fronte del prezzo, ma anche rafforzando la capacità di produrre energia in sito, gestire i consumi, integrare storage e documentare in modo puntuale le prestazioni energetiche e ambientali degli investimenti.
In questa chiave, il decreto valorizza un approccio integrato che uniscegestione dell’energia, autoconsumo da fonti rinnovabili, rispetto del principio DNSH e corretta rendicontazione tecnica delle spese ammissibili.

Decreto-legge 42/2026 su accise, agricoltura e internazionalizzazione

Una parte delle misure interviene in risposta al rincaro dei prodotti energetici. Con il nuovo articolo 8-bis, il decreto ridetermina, dall’8 aprile 2026 al 1° maggio 2026, le aliquote di accisa su benzina, gasolio, GPL e gas naturale usati come carburanti.

In particolare, benzina e gasolio vengono allineati a 472,90 euro per 1.000 litri, il GPL viene fissato a 167,77 euro per 1.000 chilogrammi, mentre il gas naturale usato come carburante viene portato a zero euro per metro cubo. Per lo stesso periodo, la medesima aliquota di 472,90 euro per 1.000 litri viene applicata anche ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel che rispettano le condizioni richiamate dal regolamento europeo indicato nel testo normativo. Gli oneri derivanti da questa misura sono valutati in 308 milioni di euro per il 2026 e in 4,4 milioni di euro per il 2028.

Il decreto introduce anche una disposizione specifica per il comparto primario. L’articolo 8-ter riconosce infatti alle imprese agricole un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta fino al 20% della spesa sostenuta nel mese di marzo 2026 per l’acquisto di gasolio e benzina destinati ai mezzi utilizzati per l’esercizio delle attività agricole, al netto dell’IVA e nel limite complessivo di 30 milioni di euro per il 2026. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2026, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP ed è cumulabile con altre agevolazioni, purché il cumulo non ecceda il costo sostenuto. Le modalità attuative dovranno essere definite con decreto del Masaf, di concerto con il Mef, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento.

L’articolo 8-quater guarda alle imprese italiane impegnate su mercati esteri. La norma prevede, nel limite di 800 milioni di euro delle disponibilità del fondo rotativo di cui al decreto-legge 251/1981, un incremento del cofinanziamento a fondo perduto fino al 20% dei finanziamenti concessi, elevabile fino al 30% per le PMI, in presenza di determinate condizioni. Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre 2026, devono riguardare iniziative di transizione digitale o ecologica e devono riferirsi a imprese che abbiano subito un impatto negativo a causa del rincaro dei costi energetici o una riduzione di fatturato o flussi di cassa in relazione al conflitto nell’area del Golfo Persico. Le erogazioni autorizzate per questa misura sono pari a 160 milioni di euro per il 2026 e 140 milioni di euro per il 2027.

Autoconsumo da fonti rinnovabili, accumulo ed efficienza

Sul fronte industriale ed energetico, il decreto modifica l’articolo 8 del DL 38/2026 a favore delle imprese che hanno già presentato le comunicazioni previste dall’articolo 38, comma 10, del DL 19/2024 e che hanno ricevuto dal GSE sia la comunicazione di ammissibilità tecnica dell’investimento sia la notifica dell’esaurimento delle risorse disponibili. Per queste imprese, il provvedimento riconosce per il 2026 un contributo sotto forma di credito d’imposta, entro il limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro, pari all’89,77% dell’ammontare richiesto, con riferimento agli investimenti relativi agli Allegati A e B della legge 232/2016 e alle spese di formazione del personale.

Il nuovo contributo per impianti FER in autoconsumo e sistemi di storage

Alle stesse imprese viene riconosciuto anche un ulteriore contributo per le spese sostenute in impianti finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, incluse le spese per i sistemi di accumulo dell’energia prodotta.

Il plafond previsto è pari a 57,7 milioni di euro per il 2026, 80 milioni di euro per il 2027 e 60 milioni di euro per il 2028.

Il contributo è concesso in proporzione alle spese sostenute e non può eccedere, per ciascuna istanza, l’ammontare del credito d’imposta richiesto con le comunicazioni già presentate per le medesime spese. L’erogazione spetta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sulla base delle informazioni fornite dal GSE, secondo modalità che saranno definite con proprio decreto.

Dal punto di vista applicativo, la misura consolida un modello energetico sempre più rilevante per immobili produttivi, piattaforme logistiche e siti industriali: generazione elettrica in sito da FER, autoconsumo, minore esposizione al prelievo dalla rete e integrazione di sistemi di accumulo per valorizzare l’energia prodotta e non immediatamente utilizzata. Il tema, quindi, non è soltanto il risparmio in bolletta, ma la possibilità di aumentare la resilienza energetica dell’impresa, migliorare la gestione dei carichi e rendere più prevedibile la dinamica dei costi.

DNSH, certificazioni e Fondo nazionale per l’efficienza energetica

Il decreto chiarisce inoltre che tra le spese agevolabili rientrano non solo quelle per gli impianti e per l’accumulo, ma anche le certificazioni relative alla documentazione contabile e quelle necessarie a dimostrare la riduzione dei consumi energetici e la conformità al principio DNSH, purché rilasciate da soggetti abilitati. Non basta realizzare l’impianto, la qualità tecnico-documentale dell’intervento diventa parte integrante del percorso incentivato.

L’articolo 18 autorizza una spesa ulteriore per il potenziamento del Fondo nazionale per l’efficienza energetica pari a 175 milioni di euro per il 2027, 159,2 milioni per il 2028, 129,6 milioni per il 2029, 78,5 milioni per il 2030 e 30,1 milioni per il 2031. In questo modo, il provvedimento potenzia uno strumento di medio periodo, importante per sostenere investimenti finalizzati alla riduzione dei consumi, all’ammodernamento degli impianti e al miglioramento della performance energetica del sistema produttivo.

Le principali misure per energia e imprese del DL 42/2026 

Misura Contenuto Dati principali Periodo / limite
Accise carburanti Rideterminazione temporanea di benzina, gasolio, GPL e gas naturale 472,90 €/1000 l per benzina e gasolio; 167,77 €/1000 kg GPL; 0 €/mc gas naturale Dall’8 aprile al 1° maggio 2026
Credito d’imposta agricoltura Sostegno ai maggiori costi di carburante per attività agricole Fino al 20% della spesa sostenuta a marzo 2026; tetto 30 milioni € Compensazione entro il 31 dicembre 2026
Imprese già ammesse dal GSE Contributo su investimenti e formazione 1.302,3 milioni €; 89,77% del credito richiesto Anno 2026
Autoproduzione FER e accumulo Contributo per impianti in autoconsumo, storage e certificazioni 57,7 mln € nel 2026; 80 mln € nel 2027; 60 mln € nel 2028 2026-2028
Fondo nazionale per l’efficienza energetica Incremento delle risorse autorizzate 175 mln € nel 2027; 159,2 mln € nel 2028; 129,6 mln € nel 2029; 78,5 mln € nel 2030; 30,1 mln € nel 2031 2027-2031
Internazionalizzazione Cofinanziamento a fondo perduto per imprese impattate da rincari energetici o crisi geopolitiche Fino al 20%, elevabile al 30% per PMI; plafond 800 mln € Domande entro il 31 dicembre 2026

FAQ Decreto-legge 42/2026

Quando entra in vigore il decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42?

Il decreto-legge n. 42 del 3 aprile 2026 è entrato in vigore il 4 aprile 2026, cioè il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Cosa prevede il DL 42/2026 per l’autoconsumo da fonti rinnovabili?

Il decreto introduce un contributo per le imprese che sostengono spese per impianti finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo e per le certificazioni richieste.

Quali sono gli importi stanziati per autoproduzione FER e accumulo?

Le risorse previste sono pari a 57,7 milioni di euro per il 2026, 80 milioni di euro per il 2027 e 60 milioni di euro per il 2028.

Il decreto prevede anche misure per l’efficienza energetica?

Sì. L’articolo 18 incrementa le risorse del Fondo nazionale per l’efficienza energetica con una spesa ulteriore di 175 milioni di euro nel 2027, 159,2 milioni nel 2028, 129,6 milioni nel 2029, 78,5 milioni nel 2030 e 30,1 milioni nel 2031.

Sono previste agevolazioni per le imprese agricole?

Sì. Alle imprese agricole è riconosciuto un credito d’imposta fino al 20% della spesa sostenuta nel mese di marzo 2026 per l’acquisto di gasolio e benzina destinati ai mezzi utilizzati nell’attività agricola, entro un limite di 30 milioni di euro per il 2026.

Come può essere utilizzato il credito d’imposta per le imprese agricole?

Il credito d’imposta per le imprese agricole è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2026. Inoltre, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP ed è cumulabile con altre agevolazioni, purché il cumulo non superi il costo sostenuto.

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