Ecobonus hotel cumulabile con “super ammortamento”

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 118/E sancisce la possibilità di cumulare le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione negli hotel con il super ammortamento.

circolare dell'agenzia delle entrate stabilisce che ecobonus hotel è cumulabile con super ammortamentoL’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 118/E che stabilisce che le strutture alberghiere che beneficiano del credito di imposta per i lavori di riqualificazione possono cumularlo, per gli stessi investimenti agevolabili, con il cosiddetto “super ammortamento”.

Il dubbio su cui l’Agenzia è stata chiamata a intervenire è sorto considerando che il decreto del 7 maggio 2015, attuativo del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive, al comma 3 dell’articolo 3, stabilisce che lo stesso “è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale”.

L’Agenzia precisa che il decreto delimita l’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione del credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive, precisando quali interventi rientrano tra quelli di ristrutturazione edilizia, di eliminazione delle barriere architettoniche e di incremento dell’efficienza energetica ammissibili, disponendo l’alternatività e la non cumulabilità del bonus con altre agevolazioni di natura fiscale già in vigore nel maggio 2015, che abbiano per oggetto gli stessi costi, così da escludere che l’ntestatario possa “moltiplicare” indebitamente il beneficio concesso con il “bonus hotel”, con un impatto considerevole anche per l’erario.

Questo divieto non vale, però, nel caso del super ammortamento, misura introdotta con la legge n. 208 del 2015, con obiettivi diversi rispetto a quelli del credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive. Il super ammortamento è una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto in relazione agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ed è valido esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi.

Obiettivo del super ammortamento, si legge nella Circolare dell’Agenzia, è incentivare gli investimenti diretti al rinnovo del “parco beni strumentali”, sostenendo, in tal modo, il processo di trasformazione delle imprese italiane sul fronte dell’efficienza dei processi, della riduzione dei costi e del miglioramento della produttività, anche nell’ottica di un posizionamento strategico e maggiormente competitivo a livello internazionale.

Si tratta quindi di una misura diversa dal bonus hotel che costituisce, invece, un contributo pubblico concesso nella forma di credito d’imposta, utilizzabile in compensazione per la riduzione dei versamenti relativi a debiti fiscali e previdenziali.

L’Agenzia delle Entrate, sentito il competente Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha espresso quindi parere positivo alla cumulabilità dei due bonus, nel caso in cui le spese ammissibili agli stessi possano incidentalmente coincidere.

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