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Ecobonus, cessione detrazione per i condomini, sismabonus, impianti fotovoltaici contraffatti: tutte le novità contenute nella manovra fiscale in vigore dal 24 giugno 2017 E’ stata pubblicata sulla GU del 21 giugno la conversione in legge del Dl 50/2017, con le disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. Ecobonus condomini Tra le principali novità il Governo ha confermato la possibilità per i soggetti incapienti, appartenenti alla no tax area, di cedere anche alle Banche le detrazioni del 65% per gli interventi di riqualificazione di parti comuni degli edifici, dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2021. Rete Irene che insieme ad altre associazioni si è molto impegnata per assicurare la cedibilità delle detrazioni per i condomini, in una nota sottolinea che grazie alla Manovrina, ora ci sono due possibilità, regolate dal D.L. 63/2013: art. 14, comma 2-sexies e art. 16, comma 1-quinquies: a favore di tutti, la cessione verso qualunque soggetto privato diverso da banche e intermediari finanziari, per interventi di riqualificazione energetica dell’involucro degli edifici condominiali (detrazioni 70-75%) o finalizzati al loro miglioramento sismico (detrazioni 75-85%). L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i decreti che definiscono le modalità di cessione. art. 14, comma 2-ter: a favore dei soli incapienti, la cessione verso qualunque soggetto privato comprese le banche e gli intermediari finanziari, per tutti gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici condominiali (detrazioni 65-70-75%). Le modalità di attuazione dovranno essere definite con specifico provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Rete Irene pur apprezzando la novità che certamente rappresenta un primo passo nell’ambito della razionalizzazione del sistema di incentivazione, non nasconde che si tratta di una vittoria dai modesti effetti pratici. “Gli incapienti infatti potevano già cedere ad altri soggetti diversi dalle banche. E le banche, che potranno utilizzare i crediti acquistati solo in compensazione di propri debiti verso l’erario, oppure ricedendoli nuovamente ad altri soggetti, probabilmente non saranno così entusiaste di acquistare piccoli crediti al dettaglio”. A questo proposito secondo Rete Irene il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che definirà l’attuazione di questa cessione, dovrebbe permettere di avvalersi della nuova facoltà di cessione ex comma 2-ter anche ai condòmini che acquisiscono lo status di incapienti negli anni successivi a quello di sostenimento delle spese (sempre che nel frattempo non abbiano già fruito della cessione ex comma 2-sexies). Inoltre sarebbe auspicabile permettere ai cessionari (almeno quelli appartenenti alla categoria dei soggetti finanziari) di ricedere le rate relative a singole annualità. In questo modo si potrebbe gestire in modo molto più flessibile la copertura finanziaria, minimizzando i costi della provvista di risorse. Il rischio con questa legge è che si creino difficoltà fra i condòmini che rientrano nella definizione di incapienti e quelli che magari lo diventeranno, o coloro che semplicemente non lo sono per poche migliaia di euro; aumentando i problemi nelle assemblee condominiali, fra chi ha interesse a vendere le proprie detrazioni e quelli per i quali è più conveniente assumere un finanziamento, obbligando quindi a gestire in modo differenziato le quote delle diverse categorie di condòmini. L’auspicio di Rete Irene è che in occasione della prossima Legge di Bilancio si incentivino in maniera più razionale gli interventi di riqualificazione profonda, premiando gli interventi integrati, che comprendono involucro, impianti, parti condominiali e parti pertinenti le singole unità abitativa. Cambiamento destinazione d’uso Per gli interventi edilizi di restauro e di risanamento conservativo è possibile il mutamento di destinazione d’uso a condizione che gli elementi tipologici, formali e strutturali siano compatibili e conformi con quanto previsto dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Sismabonus Chi acquista una casa in un edificio demolito e ricostruito, anche con variazione volumetrica, nei comuni che si trovano nelle zone a rischio sismico 1, nel caso venga assicurato il passaggio ad una classe di rischio inferiore, ha diritto alla detrazione rispettivamente del 75% e dell’85% del prezzo della singola unità immobiliare, fino a 96.000 euro per singola unità immobiliare. Ricordiamo che in questo caso è possibile cedere il credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, mentre non è stata estesa la cessione delle detrazioni a istituti di credito e intermediari finanziari. E’ stato confermato il “Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico” che prevede un totale di 40 milioni di euro per il triennio 2017-2019, 5 milioni di euro per l’anno 2017, 15 milioni di euro per l’anno 2018 e 20 milioni di euro per l’anno 2019. I fondi sono destinati ai Comuni nelle zone a rischio sismico 1, a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, che riguardano interventi di opere pubbliche. L’ammontare del contributo attribuito a ogni Comune è definito entro il 15 novembre per l’anno 2017 e il 30 settembre per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Certificazioni per impianti fotovoltaici contraffatti Per quanto concerne le sanzioni in materia di incentivi agli impianti fotovoltaici, è stato Introdotto un nuovo emendamento per gli impianti con pannelli non certificati o non rispondenti alla normativa di riferimento, che interessa gli impianti di potenza superiore ai 3 KW che hanno beneficiato degli incentivi. Ai sensi del nuovo comma 4-bis, nel caso in cui il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso azioni consentite dalla legge nei confronti dei responsabili della non conformità dei moduli, si applica, su istanza del soggetto beneficiario, una decurtazione del 20% della tariffa incentivante base per l’energia prodotta sin dalla data di decorrenza della convenzione con il GSE. Il nuovo comma 4-ter dispone un dimezzamento della suddetta decurtazione qualora il beneficiario dell’incentivo dichiari spontaneamente, al di fuori di un procedimento di verifica o di indagine, la mancanza della certificazione o che la certificazione non risponde alla normativa di riferimento. Impianti eolici Infine, il comma 4-sexies dispone che tutti gli impianti eolici già iscritti in posizione utile nel registro EOLN-RG2012, ai quali è stato negato l’accesso agli incentivi di cui al D.M. 6 luglio 2012 a causa della errata indicazione della data del titolo autorizzativo in sede di registrazione dell’impianto al Registro EOLN-RG2012, sono riammessi agli incentivi previsti dalla normativa per tale registro. La riammissione avviene a condizione che l’errata indicazione della data del titolo autorizzativo non abbia effettivamente portato all’impianto un vantaggio in relazione alla sua posizione in graduatoria. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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