Niente Superbonus 110% per il cappotto interno

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito le FAQ dedicate a casi particolari per l’accesso al superbonus. Non si può beneficiare della detrazione del 110% per la realizzazione di un cappotto termico all’interno di una singola unità abitativa facente parte di un condominio

Niente Superbonus 110% per il cappotto interno

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nella sezione del proprio portale dedicata al Superbonus 110%, la risposta ad alcune FAQ riguardanti casi particolari.

Ricordiamo che la maxi detrazione del 110% è stata introdotta dal Decreto Rilancio per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per interventi di efficientamento energetico e antisismici, installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Tra gli interventi considerati trainanti vi è la realizzazione di un cappotto termico sull’intera facciata del condominio. L’Agenzia ha chiarito che non è possibile beneficiare della detrazione nel caso in cui venga posato un cappotto all’interno di una singola unità abitativa.

Una delle conditio sine qua non per l’accesso alla maxi detrazione prevede infatti l’intervento di isolamento termico coinvolga il 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e garantisca il miglioramento di due classi energetiche dell’intero edificio, o, laddove non fosse possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Tale miglioramento deve poi essere certificato dall’Attestato di Prestazione energetica (APE).

Qualsiasi intervento realizzato in una singola unità immobiliare, a parte le eventuali approvazioni dell’assemblea, dovrebbe dunque garantire il rispetto di entrambi i requisiti.

Nel caso in cui le singole abitazioni si trovino all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi, come nel caso dei cosiddetti condomini orizzontali, allora si avrà diritto al Superbonus anche se  l’intervento di isolamento termico viene realizzato sulla singola unità abitativa, purché siano rispettati i 2 requisiti, ovvero che incida su più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente dell’unità immobiliare e garantisca il miglioramento di due classi energetiche.

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