No al Suberbonus 110% se l’edificio è di un unico proprietario

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito le FAQ dedicate a casi particolari per l’accesso al superbonus 110%. Nel caso in cui un edificio sia di un solo proprietario questo non ha diritto alla detrazione perché l’immobile non è un condominio

No al Suberbonus 110% se l’edificio è di un unico proprietario

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nella sezione del proprio portale dedicata al Superbonus 110%, la risposta ad alcune FAQ riguardanti casi particolari.

Ricordiamo che la maxi detrazione del 110% è stata introdotta dal Decreto Rilancio per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per interventi di efficientamento energetico e antisismici, installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Edificio di un unico proprietario: niente superbonus

Un contribuente, unico proprietario insieme alla moglie – in qualità di persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni – di un immobile composto da più appartamenti, autonomamente accatastati, si è rivolto all’Agenzia delle Entrate perché voleva essere certo di poter usufruire della detrazione del superbonus, volendo fare un intervento di riqualificazione attraverso l’installazione di un sistema di isolamento a cappotto e il rifacimento degli infissi delle singole unità immobiliari.

In questo caso il contribuente non ha diritto a beneficiare del Superbonus 110% per entrambi gli interventi – cappotto termico e sostituzione degli infissi – perché l’immobile oggetto degli interventi non è costituito in condominio.

A questo proposito il paragrafo 1.1 della circolare dell’Agenzia n. 24/E dell’8 agosto 2020, specifica infatti che la maxi detrazione “non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti”.

Superbonus 110%: pagamento delle spese per gli interventi

L’Agenzia ricorda che, a parte nel caso in cui i contribuenti scelgano lo sconto in fattura, per poter beneficiare del Superbonus 110%, il pagamento deve essere fatto attraverso bonifico bancario o postale, in cui sia chiara la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Su questi bonifici i diversi Istituti applicano la ritenuta d’acconto, attualmente dell’8 per cento, prevista dall’articolo 25 del decreto-legge n.78 del 2010.

 

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