L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la tanto attesa circolare con i chiarimenti per accedere al Superbonus 110%, misura introdotta dal Decreto Rilancio per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per interventi di efficientamento energetico o riqualificazione antisismica, installazione di impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Le disposizioni dell’articolo 119 si aggiungono alle detrazioni già esistenti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (50%), interventi antisismici e di riqualificazione energetica degli edifici (65%) La circolare 24/E, che segue di qualche giorno i decreti pubblicati dal Mise sui requisiti tecnici e sulle asservazioni, disciplina inoltre il meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito. I chiarimenti della Circolare dell’Agenzia delle Entrate I beneficiari La circolare chiarisce che la platea di chi può accedere al Superbonus del 110% comprende anche i familiari e i conviventi del possessore o detentore dell’immobile, purché realizzino i lavori e risultino conviventi “alla data di inizio dei lavori o, se antecedente, al momento del sostenimento delle spese”. E’ possibile usufruire del superecobonus anche per interventi realizzati su un’abitazione che non sia quella principale, dove avviene la convivenza, mentre non ne ha diritto il familiare su immobili locati o concessi in comodato. La circolare inoltre specifica che “anche il promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso può beneficiare della detrazione, a patto che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato”. Ok anche per gli imprenditori e autonomi che facciano lavori sulle singole unità abitative rientranti esclusivamente nella sfera privata della vita dei contribuenti, quindi su immobili estranei all’attività esercitata. Si tratta di un requisito non necessario nel caso in cui i lavori interessino le parti comuni dei condomini. Gli interventi agevolabili Per quanto riguarda gli interventi agevolabili, sono state inserite anche spese accessorie: rientrano infatti nella superdetrazione anche i costi per i materiali, la progettazione e le spese professionali connesse, purché gli interventi siano effettivamente realizzati (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione, ispezionee prospezione). Cessione del credito e sconto in fattura Con la circolare è stato inoltre approvato il modello di Comunicazione che permette di optare dal prossimo 15 ottobre per la cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante o di fruire di uno sconto sul corrispettivo. La comunicazione può essere inviata all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, esclusivamente per via telematica, anche avvalendosi dei professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, utilizzando l’apposito modello approvato con la circolare odierna. Per gli interventi che danno diritto al Superbonus, la comunicazione deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità. E’ possibile optare per la cessione o lo sconto relativamente alle detrazioni spettanti per le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. La circolare definisce inoltre le regole per permettere a cessionari e fornitori di fruire del credito d’imposta, con la medesima ripartizione delle quote annuali che verrebbe utilizzata per la detrazione. Il credito può essere utilizzato solo in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. “Il credito d’imposta è fruito a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese”. I cessionari e i fornitori a loro volta possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione. Il credito potrà essere ceduto anche dai successivi cessionari. Scarica la circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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