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Indice degli argomenti: Bonus Casa 2020 Detrazioni fiscali Ecobonus Sismabonus Bonus Verde Bonus Facciate Bonus Mobili Conto termico La Legge di Bilancio 2020 ed il successivo decreto Milleproroghe, confermano sostanzialmente, anche per quest’anno, incentivi e detrazioni fiscali per tutti quegli interventi edilizi che hanno come obiettivo l’efficientamento energetico e/o la messa in sicurezza antisismica degli edifici. La Manovra incentiva una serie di misure, volte a favore di un nuovo green deal. Il risultato è un mare magnum eco-normativo, in cui si accavallano agevolazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica, ristrutturazioni edilizie, acquisto di mobili ed elettrodomestici efficienti, energie rinnovabili, adeguamento sismico e coibentazione di facciate, rivolti a singole unità immobiliari o interi condomini. I cosiddetti ecobonus, bonus casa, sismabonus, bonus verde e, il nuovo introdotto, bonus facciate. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza. Bonus Casa 2020 Grazie al Bonus Casa chi decide di ristrutturare la propria abitazione (o parti comuni di condomini), può detrarre dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) una parte delle spese sostenute per i lavori. Fino al 31 dicembre 2020 c’è la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%) nel limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Rientrano nella categoria degli interventi incentivabili dal Bonus Casa: manutenzione ordinaria (solo per i condomini, parti comuni) manutenzione straordinaria restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia Il Bonus Casa è applicabile solo agli immobili residenziali. Nel caso di uso promiscuo (abitazione e attività commerciale), la detrazione la detrazione del 50% base, va considerata ridotta di un ulteriore 50% (25% totale max di detrazione). Possono beneficiare del Bonus Casa, non soltanto i proprietari degli immobili ma anche i titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese: proprietari o nudi proprietari titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) locatari o comodatari soci di cooperative divise e indivise imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali. Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati. Rientrano, inoltre, tra gli interventi agevolabili dal Bonus Casa, anche quelli finalizzati al contenimento dell’inquinamento acustico, al risparmio energetico (impianti basati su fonti rinnovabili), alla messa in sicurezza sismica, alla bonifica dall’amianto, alla sicurezza domestica. Per alcuni di essi, esistono però dei bonus specifici più vantaggiosi. Vediamoli tutti. Detrazioni fiscali Ecobonus Il cosiddetto Ecobonus è la madre di tutte le normative green, una misura non strutturale introdotta dalla Legge Finanziaria 296/2006, che necessita di rinnovo ogni anno nella Legge di Bilancio. Rientrano in questa categoria tutti gli interventi che hanno come obiettivo l’efficientamento energetico dell’edificio (edifici residenziali, non residenziali e misti). Le agevolazioni, previste come detrazione fiscale IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) o IRES (imposta sul reddito delle società), è pari al 65% nel caso di interventi su singole unità immobiliari, ma può arrivare fino all’85%, per le parti comuni di edifici condominiali, se in combinazione col sismabonus. La riqualificazione energetica comprende: sostituzione di impianti di climatizzazione invernale; impianti di cogenerazione, trigenerazione, allaccio alla rete di teleriscaldamento, collettori solari coibentazione di strutture opache e di sostituzione di finestre comprensive di infissi Interventi applicabili sia alle parti comuni che alle singole unità immobiliari (se eseguiti sulle parti comuni o su tutte le unità immobiliari componenti il condominio, si applica sempre l’aliquota del 65%): Gli interventi di efficientamento energetico sulle parti comuni degli edifici condominiali (aliquota variabile tra il 70 e l’85%): Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (detrazione fiscale del 70% | spesa massima detraibile= 40.000 euro/ui); stessi interventi del punto a) finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la “qualità media” di cui alle tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 al DM 26/06/2015 – “decreto linee guida” – (detrazione fiscale del 75% | spesa massima detraibile= 40.000 euro/ui); stessi interventi di cui ai punti a) o b) e contestuali interventi che conseguono la riduzione di una classe di rischio sismico (detrazione fiscale dell’80% | spesa massima detraibile= 136.000 euro/ui); stessi interventi di cui ai punti a) o b) e contestuali interventi che conseguono la riduzione di due classi di rischio sismico (detrazione fiscale dell’85% | spesa massima detraibile= 136.000 euro/ui); Interventi applicabili solo alle parti comuni dell’involucro edilizio: L’intervento deve assicurare un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori limite definiti all’allegato A del D.M. 11/3/08. La spesa massima detraibile è pari a 40.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Sale a 136.000 euro per interventi che combinano riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica. Rientrano tra le opere agevolabili: le opere provvisionali ed accessorie strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi (punto 1a dell’Art.3 del “decreto edifici” quali ad esempio: ponteggi, nuove soglie o davanzali, rifacimento intonaci etc.); spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria, compresa la redazione dell’APE. Sismabonus (per la ristrutturazione e acquisto di immobili) Per le ristrutturazioni edilizie in zona sismica, a carattere residenziale o produttivo, aventi l’obiettivo di riduzione del rischio sismico, e che prevedano il miglioramento della condizione dell’edifico, sono altresì previste agevolazioni economiche. A seconda del risultato ottenuto con l’esecuzione dei lavori, della zona sismica in cui si trova l’immobile e della tipologia di edificio, sono concesse detrazioni differenti. La percentuale di detrazione può arrivare fino all’85% e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo. L’agevolazione riguarda, oltre all’abitazione principale, anche immobili secondari di uso residenziale e quelli utilizzati per attività produttive. Le opere devono essere realizzate su edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3, facendo riferimento all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Le detrazioni possono essere usufruite anche dai soggetti passivi Ires e, dal 2018, dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti che hanno le stesse finalità sociali, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa. Per gli interventi condominiali è possibile cedere il corrispondente credito, in alternativa alla detrazione. Esistono agevolazioni anche per l’acquisto di case antisismiche, in quei Comuni che si trovano in zone classificate a “rischio sismico 1, 2 e 3” e la possibilità di cedere il corrispondente credito. Ecobonus e sismabonus L’Ecosisma-bonus è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 e nuovamente confermato per il 2020. Esso prevede che, nel caso di interventi su parti comuni condominiali, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, si può accedere una super detrazione – complessiva di ecobonus e sismabonus – pari all’80% se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore all’85% se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Anche per l’ecosisma bonus, così come per l’ecobonus ed il sismabonus, si può ricorrere al sistema della cessione del credito. Bonus verde Confermato dal Decreto Milleproroghe per il 2020 anche il Bonus Verde, introdotto per la prima volta dalla Legge di Bilancio del 2018. Vediamo cosa prevede. Sono previste agevolazioni fiscali in misura del 36% per una spesa complessiva massima di 5.000 euro (1.800 euro di detrazioni). Possono beneficiarne i proprietari di abitazioni residenziali o condomini per singole unità abitative. I lavori incentivabili, previsti dalla normativa, comprendono: sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi realizzazione di coperture a verde e giardini pensili. La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi. La detrazione massima è di 1.800 euro per immobile (36% di 5.000). Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che consentono la tracciabilità delle operazioni (per esempio, bonifico bancario o postale). Bonus Facciate La New entry tra gli eco-incentivi previsti per il 2020, il bonus facciate stimola gli investimenti edilizi volti all’abbellimento delle città. Per il recupero o la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici esistenti, sono previste detrazioni del 90% sui costi sostenuti nell’anno corrente, senza limite di spesa, né di detrazione. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Possono beneficiarne tutti: inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese. Condizione essenziale è che gli edifici si trovino nelle zone A (centro storico) e B (zona di completamento), come individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in quelle a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Sono agevolabili i lavori per: interventi sulle strutture opache della facciata che influiscono dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, purché soddisfino il decreto requisiti minimi del 26 giugno 2015 e i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio. In questo caso sono previste le medesime procedure e i controlli che interessano che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus). interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi; spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le prestazioni richieste dal tipo di lavori (per esempio per il rilascio dell’APE); spese legate alla realizzazione degli interventi (per esempio installazione ponteggi o smaltimento materiali). Quadro riassuntivo degli interventi agevolabili: Per accedere al Bonus Facciate, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, deve essere inviata una comunicazione, esclusivamente in via telematica all’ENEA con tutti i dati dell’intervento realizzato. A differenza di altri benefici sulla casa (Ecobonus, Sismabonus), non è consentita, né la cessione del credito, né la richiesta dello sconto in fattura, al fornitore che esegue gli interventi. Bonus Mobili ed elettrodomestici Il Bonus, confermato dalla Legge di Bilancio per l’anno in corso, prevede una detrazione del 50% – su un importo di massimo 10.000 euro – per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare immobili in via di rifacimento. Per avere l’agevolazione è infatti indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione), sia su singole unità immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali. È inoltre necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile. Gli acquisti di alcuni elettrodomestici (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici), vanno comunicati all’Enea. La detrazione spetta per i seguenti apparecchi Ricordiamo gli interventi edilizi necessari per poter ottenere il Bonus Mobili: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti. I lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni) non danno diritto al bonus ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali. La detrazione del 50%, per un ammontare massimo di 10.000 euro ad unità immobiliare, è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Tra le spese da portare agevolabili si possono includere quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati. Conto termico Argomento a parte merita il Conto termico, un meccanismo di incentivazione, istituito con il DM 28/12/12 (il cosiddetto decreto “Conto termico”) e modificato dal DM 16 febbraio 2016 (Conto Termico 2.0). A differenza delle detrazioni fiscali, è un incentivo stabile, ovvero senza scadenza, usufruibile da privati e amministrazioni pubbliche per interventi destinati all’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni. Rispetto al meccanismo delle detrazioni fiscali, il Conto Termico è un incentivo diretto e dai tempi rapidi di erogazione. Vi possono accedere, solo gli edifici ed i fabbricati rurali esistenti e regolarmente accatastati, alla data di richiesta dell’incentivo. Gli interventi ammessi al beneficio sono: 1) Interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti (riservati alle PA) a) Efficientamento dell’involucro: • coibentazione pareti e coperture • sostituzione serramenti • installazione schermature solari • trasformazione degli edifici esistenti in “nZEB” • illuminazione d’interni • tecnologie di building automation b) Sostituzione di impianti esistenti per la climatizzazione invernale con impianti a più alta efficienza come le caldaie a condensazione 2) Interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza a) Sostituzione di impianti esistenti con generatori alimentati a fonti rinnovabili: • pompe di calore, per climatizzazione anche combinata per acqua calda sanitaria • caldaie, stufe e termocamini a biomassa • sistemi ibridi a pompe di calore. b) Installazione di impianti solari termici anche abbinati a tecnologia solar cooling per la produzione di freddo. Gli incentivi, variabili dal 40 al 65%, sono erogati dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) in rate annuali di durata da 2 a 5 anni, secondo tipologia e dimensione dell’intervento, oppure in un’unica soluzione, nel caso in cui l’ammontare dell’incentivo non superi 5.000 euro (in questo caso i tempi di erogazione sono di circa 2 mesi). Il calcolo degli incentivi in conto termico, in base alla tipologia di intervento, va eseguito secondo le modalità previste dall’allegato 1 del D.M. 16 febbraio 2016 (Conto Termico 2.0). La richiesta deve essere effettuata del portale del GSE. Per approfondire Le Guide dell’Agenzia delle Entrate Enea, Guida pratica alla ristrutturazione energetica degli edifici per gli amministratori di condominio, Febbraio 2020 Enea, Esempi per il calcolo delle detrazioni Enea e Logical Soft, Poster informativo GSE, Conto termico Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento
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