Cosa cambia con la nuova certificazione energetica degli edifici?

Il 1 ottobre sono entrati in viore i decreti attuativi della Legge 90: novità, vantaggi, criticità e dubbi

Con la pubblicazione sul Supplemento Ordinario n.39 alla Gazzetta ufficiale n.162 del 15 luglio 2015 si è sancita ufficialmente l’entrata in vigore al 1° ottobre dei tanto attesi e discussi nuovi decreti attuativi della Legge 90.

Il DM 26/06/2015 definisce:

  1.  le nuove modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari.
  2. l’adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

L’articolo si concentra proprio su quest’ultimo aspetto focalizzando le novità, i dubbi interpretativi ed eventuali criticità.

Criticità e dubbi delle nuove Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici

A parte la curiosa coincidenza della data del 26 giugno tra il vecchio e il nuovo decreto, nasce subito un dubbio interpretativo sul titolo e sulle finalità di questo nuovo decreto: perché parlare di adeguamento? Perché non abrogare le vecchie linee guide e ridefinire le regole con un testo tutto nuovo?  

Mentre già nella Legge 90 del 2013 all’art. 13 è chiaramente scritto che è abrogato il D.P.R. 59/2009 corrispondente decreto sui requisiti minimi in materia di efficienza energetica, non si ritrova una correlazione per il DM 26/06/2009. Questo genera una confusione, o comunque un impegno da parte dei professionisti nel dover incrociare i contenuti dei vari articoli dei decreti e confrontarli tra loro.

Altro grosso dubbio interpretativo riguarda l’applicazione del decreto, l’entrata in vigore del nuovo APE è prevista dal 1 ottobre portando inevitabilmente a delle problematiche importanti sul mercato immobiliare (già sufficientemente colpito dalla crisi economica) soprattutto per quegli edifici appena realizzati che avranno un AQE ancora basato sui vecchi indici di prestazione energetica e che sono stati costruiti pensando ad una classe energetica ben precisa ma che poi saranno classificati con il nuovo APE , le nuove classi energetiche e i nuovi indici.

Ci si pone quindi una domanda a cui potrà e dovrà rispondere il Ministero: per quegli edifici da certificare a partire dal 1 ottobre già dotati di AQE, redatto però secondo il vecchio DM 26/06/2009, bisognerà emettere il nuovo APE? Come si giustifica l’incongruenza tra i contenuti dell’AQE e dell’APE? Come si risolvono le conseguenze giuridiche legate ad atti di compravendita basati su una previsione di classe?

Altra criticità del nuovo APE riguarda il metodo di classificazione, nello specifico la struttura della scala energetica e la soglia di separazione tra le diverse classi.

Il nuovo indicatore della classe energetica non è coerente con i nuovi indicatori che costituiscono i nuovi limiti di legge previsti dal DM 26/06/2015.

La classe energetica dell’edificio è determinata sulla base dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio EPgl,nren, per mezzo del confronto con una scala di classi prefissate, ognuna delle quali rappresenta un intervallo di prestazione energetica definito

La scala delle classi è definita a partire dal valore dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio di riferimento (EPgl,nren,rif,standard – 2019/21), calcolato secondo quanto previsto dall’Allegato 1, capitolo 3 del decreto requisiti minimi, ipotizzando che in esso siano installati elementi edilizi e impianti standard dell’edificio di riferimento di cui alla Tabella 1, dotati dei requisiti minimi di legge in vigore dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici, e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri. Tale valore è posto quale limite di separazione tra le classi A1 e B.

Significa che indipendentemente dalle prestazioni dell’involucro di progetto e dalla soluzione impiantistica prevista nel progetto ai fini della classe energetica, si considera sempre una caldaia con un rendimento assegnato escludendo quindi gli eventuali impianti a fonti rinnovabili presenti nell’edificio reale.

L’indicatore che è stato proposto per costruire la classificazione, EPgl-nren con ipotesi di un impianto standard, potrebbe scontrarsi con i limiti di legge e le prescrizioni dell’edificio ad energia quasi zero. Può succedere quindi che un edificio possa risultare di classe A1 ma non rispettare i limiti di legge né tanto meno essere un edificio ad energia quasi zero.

Altra criticità rilevante riguarda i controlli, unico timido riferimento è al minimo 2%, all’art.5 sui monitoraggi e controlli è scritto Le regioni e le province autonome al fine dell’effettuazione dei controlli della qualità dell’attestazione della prestazione energetica reso dai soggetti certificatori, definiscono piani e procedure di controllo che consentano di analizzare almeno il 2% degli APE depositati territorialmente in ogni anno solare.”

Ridefinire le regole della certificazione costituiva una importante occasione per ridare dignità all’APE come strumento comunicativo capace di guidare il consumatore nella scelta dell’immobile in cui vivere per questo si sarebbe potuto fare di più proprio sui controlli. Il monitoraggio e il controllo è l’unico vero strumento per garantire l’applicazione delle regole pertanto se c’è un compito che le Regioni devono recepire ora è proprio quello di attivare i controlli, associarli alle sanzioni e incrementare quella ridotta percentuale del 2%.

Ora è chiesto un compito importante alle regioni, non sprecare energie nel ridefinire dei propri complessi sistemi di certificazione ma gestire al meglio la nuova catalogazione sul portale unico SIAPE e attivare una campagna seria di controlli.

Le novità e i vantaggi del nuovo APE

La prima vera importante novità è la definizione di un attestato di prestazione energetica, che comprende tutti i dati relativi all’efficienza dell’edificio, quali la prestazione energetica globale e la classe energetica, per consentire al cittadino la valutazione e il confronto tra edifici differenti.

Il Ministero punta ad un format più comunicativo, nella sua prima pagina l’approccio del nuovo APE è meno tecnico e più “user friendly” per il consumatore. Ma soprattutto con le nuove Linee guida si punta ad assicurare uniformità ed omogeneità di applicazione su tutto il territorio nazionale. Il decreto riporta, infatti, la definizione di un format di APE unico per tutto il territorio nazionale, con una metodologia di calcolo omogenea, al quale le Regioni, che avessero già attuato un regolamento di recepimento della Direttiva 2010/31/UE, dovranno adeguarsi entro due anni. E le Regioni non hanno atteso a rispondere alla chiamata, proprio quelle Regioni più attente alla tematica energetica e che per prime si erano differenziate con una propria regolamentazione hanno recepito i nuovi decreti. Lombardia ed Emilia Romagna hanno infatti deliberato sul recepimento dei contenuti del nuovo decreto.

Il nuovo format di attestato di prestazione energetica risulta più completo sia di informazioni sia di dati tecnici. Il sistema di valutazione basato su classi energetiche, da A4 a G (dalle 7 precedenti a 10 attuali) in stretta analogia a quanto avviene da oltre dieci anni per gli apparecchi elettrodomestici e con le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’unità immobiliare/edificio, i dati identificativi e la foto dell’immobile. Le pagine successive riportano informazioni di dettaglio e di maggior contenuto tecnico utili agli addetti ai lavori per una conoscenza approfondita dell’immobile.

Novità assoluta è l’inserimento del consumo stimato in termini di costi di combustibile previsti con un uso standard, in sostanza è il costo del combustibile ottenuto dalla conversione dei Kwh/anno che definiscono l’EPgl dell’edificio. Si tratta sicuramente di un’informazione importante che rende semplice e trasparente la lettura dell’APE ai non tecnici, ma è una informazione piena di insidie che potrebbe essere usata per contenziosi e cause che potrebbero nascere proprio sul confronto tra le bollette e quanto contenuto dell’APE. Su questo punto, considerando che si va sempre più verso edifici a basso consumi ma in cui è fondamentale la regolazione, la gestione e il controllo della componente impiantistica, occorre fare cultura, spiegando alla “signora Maria” qual è la differenza tra l’uso standard di un edificio a cui quel consumo si riferisce e la gestione reale dell’edificio demandata all’utente che si legge poi in bolletta.

Sempre nell’ottica di una più efficace e trasparente comunicazione, il decreto ha introdotto un univoco format per gli annunci immobiliari. L’allegato C al D.M. 26 giugno 2015 riporta il modello dell’annuncio di vendita o di locazione dell’immobile da esporre nelle agenzie immobiliari contenente gli indici di prestazione energetica parziali, come quello riferito all’involucro, quello globale e la relativa classe energetica corrispondente, con l’utilizzo dei cosiddetti “emoticon” per facilitarne la comprensione.

Lo sforzo del legislatore di uniformare il sistema e le procedure legate all’APE si evince anche nella importante creazione di un “Sistema informativo sugli attestati di prestazione energetica, SIAPE” comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le Regioni e le province autonome. Il SIAPE è il sistema informativo per la gestione di un catasto degli edifici, degli Attestati di Prestazione Energetica e dei relativi controlli pubblici, è un sistema messo a punto dall’ENEA che dovrà garantire l’interoperabilità con i sistemi informativi nazionali e regionali esistenti ed in particolare con i catasti regionali degli edifici, degli APE, degli impianti termici e dei relativi controlli pubblici.

Altra interessante novità riguarda la definizione dei compiti e delle operazioni che il soggetto certificatore deve svolgere, che danno valore e rilevanza alla figura professionale e alle competenze richieste.

All’art. 7.1.3 infatti è scritto:

Nei casi di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni importanti, il servizio di attestazione della prestazione offerto dal soggetto certificatore deve comprendere almeno:

  • la valutazione della prestazione energetica dell’edificio a partire dai dati progettuali anche contenuti nell’attestato di qualificazione energetica, con l’utilizzo del “Metodo di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato” di cui al capitolo 4;
  • controlli in cantiere nei momenti costruttivi più significativi;
  • una verifica finale con l’eventuale utilizzo delle più appropriate tecniche strumentali.

A tali fini, deve essere previsto che il direttore dei lavori segnali al soggetto certificatore le varie fasi della costruzione dell’edificio e degli impianti, quando rilevanti per le prestazioni energetiche dell’edificio, al fine di consentire i previsti controlli in corso d’opera.

Il soggetto certificatore opera nell’ambito delle proprie competenze e per l’esecuzione delle attività di rilievo in sito, diagnosi, verifica o controllo, può procedere alle ispezioni e al collaudo energetico delle opere, avvalendosi ove necessario, delle necessarie competenze professionali.

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