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Indice degli argomenti Toggle In capo a chi sono le responsabilitàIl punto sui reatiMalversazione, Indebita percezione, Truffa aggravata Le agevolazioni fiscali previste dai bonus edilizi hanno aperto la porta, purtroppo, ad innumerevoli truffe. Lo scopo è quello di accedere alle varie misure messe a disposizione del governo, anche quando non si ha alcun diritto ad ottenerle. Quali sono le conseguenze di un comportamento illecito? Ma soprattutto quali sono le conseguenze per eventuali ignari terzi soggetti coinvolti nelle operazioni illecite? Uno dei casi da manuale che si potrebbe venire a verificare è quello di una ditta appaltatrice che, grazie alla compiacenza e alla complicità di un tecnico asseveratore, procede con l’emissione di fatture per prestazioni che non sono mai state eseguite verso un ignaro committente. Grazie a questa operazione la ditta appaltatrice sconta completamente il costo della fattura. Successivamente provvede a cedere il credito che ha maturato ad un qualsiasi istituto finanziario. Una volta monetizzata l’operazione il tecnico asseveratore e la ditta appaltatrice si dividono il corrispettivo della monetizzazione. In capo a chi sono le responsabilità Nel caso in cui si venisse a configurare una situazione di questo tipo, quali sono le responsabilità del committente? E le conseguenze penali? Cerchiamo di capire cosa prevede la legge. La ditta appaltatrice, con questa operazione, si è resa responsabile del reato previsto all’articolo 640 bis del Codice penale: truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, che comporta la reclusione fino a sette anni. Anche nei confronti del tecnico asseveratore è ascrivibile una responsabilità penale a titolo di concorso (ex articolo 110 del Codice Penale) nel reato di truffa aggravata, che è stato consumato direttamente dall’impresa appaltatrice. A seguito di questi reati l’autorità giudiziaria avrà la possibilità di emettere un decreto di sequestro preventivo pari all’importo che è stato monetizzato dall’istituto di credito. Il sequestro preventivo risulterà essere ascrivibile sia nei confronti del tecnico asseveratore che della ditta appaltatrice. Nei confronti del committente, in questo caso, non risulterà essere ascrivibile alcuna responsabilità penale a titolo di concorso al reato commesso dalla ditta appaltatrice. Nel caso in cui il committente risulti essere completamente ignaro dell’operazione compiuta, non sarà rinvenibile alcun titolo di colpa. Il punto sui reati Come si potrà notare dall’esempio che abbiamo appena riferito, la repressione penale nei confronti dei soggetti che si rendono colpevoli di indebite fruizioni delle erogazioni pubbliche, diventa sempre più ampia. A fare il punto della situazione sui reati relativi alle indebite percezioni pubbliche è l’ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, attraverso la relazione 31/2022. Il Decreto Legge 4/2022 – convertito dalla Legge n. 25/2022, ha introdotto alcune modifiche, che riguardano direttamente i delitti di: malversazione, articolo 316-bis del Codice Penale; indebita percezione, articolo 316-ter; truffa aggravata, articolo 640 bis. Il legislatore, inoltre, ha provveduto ad estendere anche alla truffa aggravata la confisca allargata per sproporzione. Ma in estrema sintesi, quali sono le differenze tra i tre reati che sono stati modificati. Vediamo: malversazione: è il reato commesso da una persona che, estranea alla pubblica amministrazione, non destina agli scopi previsti le contribuzioni pubbliche che ha ricevuto; indebita percezione di risorse pubbliche: consiste nell’utilizzare o nel presentare delle dichiarazioni o dei documenti falsi che attestino cose non vere. O dall’omettere informazioni dovute; truffa aggravata: si viene a costituire nel momento in cui si costruisce un artificio o un raggiro idoneo ad indurre in errore. La malversazione Il legislatore ha provveduto ad ampliare quello che è l’oggetto della cosiddetta condotta distrattiva. In precedenza, questo reato veniva circoscritto unicamente ai contributi, alle sovvenzioni o ai finanziamenti pubblici. Adesso, invece, è stato esteso anche ai mutui agevolati e alle altre erogazioni pubbliche, in qualsiasi modo vengano denominate. All’interno dell’area di rilevanza della malversazione, ora come ora, sono comprese altre finalità che, almeno potenzialmente, risultano essere oggetto di sviamento. La distrazione, almeno in passato, andava ad incidere unicamente sulle erogazioni “destinate a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse”. Adesso, invece, assume rilevanza anche la distrazione da finalità private. In questo contesto rientrano anche i casi di uso irregolare dei bonus edilizi. Indebita percezione All’interno dell’indebita percezione, adesso, sono state ricomprese una serie di condotte tipiche commesse, come ad esempio la presentazione o l’utilizzo di dichiarazione o documenti falsi. O che comunque attestino fatti non veri e le omissioni di informazioni dovute. Il reato si viene a configurare anche quando non sia stato provocato un danno diretto allo Stato. Nel caso in cui la somma indebitamente percepita risulti essere pari o inferiore a 3.999,96 euro viene applicata solo e soltanto una sanzione amministrativa che può oscillare da un minimo di 5.164 a 25.822 euro. In ogni caso la sanzione non può superare il triplo del beneficio che è stato conseguito. Truffa aggravata Soffermandosi, infine, sulla truffa aggravata è importante sottolineare che questo reato può benissimo concorrere con la malversazione di risorse pubbliche. Si tratta, infatti, di frodi che si realizzano in tempi diversi: la truffa nel momento in cui si percepisce la provvidenza economica, la malversazione si realizza nella fase esecutiva del progetto finanziato. Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento
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