Impianti fotovoltaici e aree idonee: il ruolo vincolante della Soprintendenza

La sentenza del TAR 20429/2025 chiarisce i limiti delle aree idonee per impianti fotovoltaici a terra e il ruolo del parere della Soprintendenza.

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Impianti fotovoltaici e aree idonee: il ruolo vincolante della Soprintendenza

La crescente esigenza di accelerare la transizione energetica sta scontrandosi con i vincoli paesaggistici; il tema è oggetto di dibattito, soprattutto per le incertezze legate alla definizione di area idonea ex lege introdotta dal d.lgs. 199/2021.

La questione è stata affrontata di recente dal TAR Lazio con la sentenza n. 20429 del 17 novembre 2025, che ha fornito indicazioni importanti, chiarendo i limiti della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) e il valore dei vincoli paesaggistici.

Il caso preso in esame riguardava un progetto per un impianto fotovoltaico da 4,7 MW su terreno agricolo. L’azienda proponente sosteneva che l’area potesse essere considerata automaticamente idonea in base alla normativa, escludendo così la necessità di valutare l’impatto paesaggistico. Il TAR ha invece precisato come occorre procedere, definendo in quali situazioni la Soprintendenza debba essere coinvolta e ribadendo che la presenza di vincoli paesaggistici non può essere bypassata tramite la sola qualificazione dell’area come idonea.

Impianti fotovoltaici e aree idonee: cosa dice la legge

Gli impianti fotovoltaici non possono essere installati ovunque; bisogna rispettare le indicazioni dell’articolo 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021.

Si considerano “aree idonee”:

  • le aree agricole situate a meno di 500 metri da cave, miniere o insediamenti produttivi, purché non gravate da vincoli paesaggistici ex parte II del d.lgs. n. 42/2004
  • le aree non incluse nei perimetri di beni tutelati

L’articolo 22 dello stesso decreto stabilisce che, solo in presenza di area idonea, il parere della Soprintendenza diventa obbligatorio ma non vincolante, consentendo all’amministrazione procedente di superarlo con motivazione autonoma.

Invece se l’impianto ricade in un’area vincolata ex art. 136 del d.lgs. 42/2004, come nel caso analizzato dal TAR Lazio, il parere della Soprintendenza è vincolante e imprescindibile. Ciò perché l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto presupposto per qualsiasi procedura.

Il quadro procedurale e la decisione del TAR

Nel caso in oggetto, la Regione aveva espresso parere favorevole all’installazione dei pannelli mentre la Soprintendenza si era pronunciata negativamente.

La società proponente aveva contestato il diniego, sostenendo che l’area fosse idonea ex legge, invocando il regime accelerato previsto dalla PAS.

Il TAR ha chiarito che la distanza di 500 metri deve essere rispettata lungo l’intero perimetro dell’area e non solo in punti specifici. La presenza di vincoli paesaggistici esclude automaticamente l’applicabilità delle lettere c-ter e c-quater dell’art. 20, confermando la vincolatività del parere soprintendizio.

Inoltre, la Regione aveva espresso il proprio parere prima della Soprintendenza, violando l’ordine procedurale previsto dall’art. 146, comma 5, del d.lgs. 42/2004. Secondo il TAR, tale valutazione fuori sequenza non poteva incidere sul diniego definitivo, ribadendo che in presenza di vincolo paesaggistico l’amministrazione locale non ha margine valutativo.

Implicazioni pratiche per il settore fotovoltaico

La sentenza funge da riferimento operativo per gli operatori del settore e per le amministrazioni locali.

Solo un’area chiaramente documentata come libera da vincoli e conforme ai requisiti geometrici può essere considerata “idonea” ai sensi del d.lgs. 199/2021. In tutti gli altri casi, il parere della Soprintendenza è vincolante e la PAS non può sostituire l’autorizzazione paesaggistica.

Per progettisti, sviluppatori e pianificatori urbani, la decisione sottolinea l’importanza di una valutazione preventiva accurata del vincolo paesaggistico e della sequenza procedurale, elementi fondamentali per la sostenibilità e la compatibilità degli interventi fotovoltaici con il territorio.

FAQ: Impianti fotovoltaici e aree idonee

Quali sono le aree idonee per il fotovoltaico?

Oltre ai tetti di edifici esistenti, rientrano tra le aree idonee quelle situate entro 500 metri da zone industriali, artigianali e commerciali, cave dismesse o miniere non più attive. In alcuni casi, è prevista una distanza ridotta (350 metri) per impianti in prossimità di siti industriali dotati di Autorizzazione Integrata Ambientale.
Sono considerate adatte anche le aree lungo le infrastrutture autostradali (fino a 300 metri) e i siti oggetto di bonifica o ex discariche.

Quando è necessario il parere della Soprintendenza?

Il parere è obbligatorio ogni volta che l’intervento interessa luoghi sottoposti a vincoli paesaggistici, come stabilito dal D.Lgs. 42/2004. È richiesto anche per scavi in aree soggette a tutela urbanistica (PRG) o interventi che modificano l’aspetto esterno degli immobili.
Non è invece necessario per lavori di manutenzione ordinaria o restauro conservativo che non incidono sull’aspetto esteriore, come previsto dal D.P.R. 31/2017.

Qual è una delle principali novità introdotte dal Decreto aree idonee?

La novità più significativa è l’introduzione di un catalogo nazionale che identifica automaticamente le aree idonee allo sviluppo delle energie rinnovabili. Un passo importante pensato per snellire e velocizzare le procedure autorizzative.
In questo elenco rientrano, ad esempio, siti industriali e aree dismesse, cave non più attive, zone vicine a infrastrutture autostradali e ferroviarie, oltre ai luoghi che già ospitano impianti da ricostruire o potenziare.
Il decreto stabilisce inoltre che le Regioni debbano individuare ulteriori aree idonee entro scadenze precise. In caso di mancato rispetto dei termini, lo Stato potrà intervenire direttamente. Per garantire uniformità e trasparenza su tutto il territorio nazionale, vengono introdotti criteri condivisi per la classificazione delle aree, così da evitare interpretazioni differenti a livello locale.

Dove non si può installare il fotovoltaico?

Non è possibile installare impianti fotovoltaici in:

  • aree con vincoli paesaggistici, storico-artistici o ambientali;
  • parchi nazionali, riserve, centri storici e siti archeologici;
  • terreni agricoli ritenuti di particolare pregio o in condizioni strutturalmente non idonee.

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