Parco Agrisolare PNRR: aggiornate le modalità di rendicontazione. Scadenza al 30 giugno 2026

Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha pubblicato il 19 maggio 2026 un nuovo Decreto Direttoriale che integra il Regolamento Operativo del Parco Agrisolare, la misura PNRR (M2C1, Investimento 2.2) dedicata all’installazione di impianti fotovoltaici su edifici produttivi agricoli, zootecnici e agroindustriali. Il provvedimento — conseguente alla Decisione di esecuzione della Commissione europea del 27 novembre 2025 — ridefinisce le modalità di rendicontazione degli interventi e fissa al 30 giugno 2026 il termine per la trasmissione delle evidenze, con un’alternativa procedurale che consente più flessibilità ai beneficiari dei Bandi 1, 2 e 3

A cura di:

Parco Agrisolare PNRR: aggiornate le modalità di rendicontazione. Scadenza al 30 giugno 2026

Con il Decreto Direttoriale del 19 maggio 2026, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) ha aggiornato il Regolamento Operativo della misura PNRR Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2, che finanzia l’installazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.

Il nuovo provvedimento — pubblicato sui siti del MASAF e del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) — integra quanto già disposto con il Decreto Direttoriale n. 0550028 del 15 ottobre 2025 e recepisce le indicazioni della Commissione europea contenute nella Decisione di esecuzione (CID) COM (2025) 15106 del 27 novembre 2025.

Al centro del nuovo testo ci sono le modalità di trasmissione delle evidenze di conclusione dei progetti entro il 30 giugno 2026, termine fissato per contribuire al raggiungimento del target M2C1-9: il rilascio di certificati di installazione per almeno 1.550.000 kW di capacità di generazione solare installata. Si tratta di un obiettivo vincolante per l’intera Misura, che riguarda tutti gli interventi ammessi ai Bandi 1, 2 e 3 del Parco Agrisolare.

Due strade per rendicontare entro il 30 giugno 2026

Il decreto introduce una duplice opzione per i beneficiari che devono rendicontare gli interventi completati.

La prima, e più diretta, è il completamento sul Portale GSE della procedura informatica per la presentazione della richiesta di erogazione del contributo concesso.

La seconda, pensata per chi non sia ancora in grado di concludere l’iter completo sul portale entro la scadenza, consente di inviare via PEC al GSE le dichiarazioni previste dal paragrafo 8.2.1 del Regolamento Operativo, accompagnate da un set documentale specifico.

Quest’ultimo percorso, che il Decreto definisce “opzione B”, include:

  • il documento di identità in corso di validità del soggetto beneficiario o del legale rappresentante e del direttore dei lavori o tecnico abilitato;
  • il dossier fotografico dell’impianto;
  • lo schema elettrico unifilare as-built;
  • i dossier fotografici comprovanti l’installazione dei dispositivi di ricarica e del sistema di accumulo (laddove previsti);
  • il dossier fotografico degli interventi complementari eventualmente eseguiti; il formulario rifiuti;
  • la dichiarazione DNSH;
  • la dichiarazione di conformità dell’impianto ai sensi del D.M. 37/08.

L’indirizzo PEC dedicato alla trasmissione sarà comunicato dal GSE tramite apposita news sul proprio sito istituzionale.

Chi sceglie la via documentale ha tempo fino al 31 ottobre 2026 per completare la procedura sul portale

Per i beneficiari che optano per la trasmissione via PEC entro il 30 giugno 2026, il Decreto prevede una finestra aggiuntiva: la richiesta di erogazione del contributo dovrà essere completata sul Portale GSE entro il 31 ottobre 2026. Questo disaccoppiamento tra la trasmissione delle evidenze e la conclusione della procedura informatica risponde all’esigenza di garantire il raggiungimento del target europeo entro i termini del PNRR, senza penalizzare i soggetti che si trovino in una fase avanzata dei lavori ma non ancora nella condizione di chiudere l’iter online in modo definitivo.

Il quadro normativo: dalla CID europea al nuovo decreto MASAF

Il provvedimento si inserisce in una sequenza normativa che vale la pena ricostruire. Il Parco Agrisolare è stato avviato con il decreto ministeriale del 25 marzo 2022 (n. 140119), poi modificato e integrato nel luglio 2022, nell’aprile 2023 e nell’aprile 2024. A ciascun aggiornamento normativo ha corrisposto l’emanazione di un nuovo Avviso pubblico — il Primo Avviso nell’agosto 2022, il Secondo nel luglio 2023, il Terzo nell’agosto 2024 — ciascuno accompagnato dal proprio Regolamento Operativo.

Con il Decreto Direttoriale del 15 ottobre 2025 era già stata introdotta una prima integrazione rilevante: la possibilità di rendicontare gli interventi anche in assenza di connessione attivata, purché fossero stati completati i lavori di realizzazione dell’impianto e le opere strettamente necessarie alla connessione fisica, con registrazione della data di fine lavori sul portale GAUDÌ.

Il decreto di maggio 2026 aggiunge ora un ulteriore livello di dettaglio operativo, reso necessario dall’interlocuzione con la Commissione europea sulle modalità di fornitura delle evidenze richieste ai fini della valutazione del target M2C1-9.

«Deve essere garantita entro il 30 giugno 2026 la rendicontazione degli interventi, ossia rendicontata la completa realizzazione dell’intervento/impianto, ai fini di assicurare di contribuire al conseguimento del target M2C1-9», si legge all’articolo 1, comma 1, del Decreto Direttoriale firmato dalla Direttrice Generale Eleonora Iacovoni.

Il Regolamento Operativo aggiornato, allegato al decreto, sostituisce i precedenti e costituisce il testo di riferimento per tutti i beneficiari che devono ancora concludere la fase di rendicontazione, indipendentemente dal bando di riferimento.

FAQ – Domande sul Parco Agrisolare e le nuove scadenze PNRR

Qual è la scadenza per la rendicontazione del Parco Agrisolare PNRR?

Il termine per la rendicontazione degli interventi è fissato al 30 giugno 2026. Entro questa data i beneficiari dei Bandi 1, 2 e 3 devono trasmettere le evidenze di completamento dell’intervento, secondo una delle due modalità previste dal Decreto Direttoriale MASAF del 19 maggio 2026.

Cosa succede se non si riesce a completare la procedura sul Portale GSE entro il 30 giugno 2026?

Il decreto prevede un’alternativa: è possibile inviare via PEC al GSE la documentazione richiesta entro il 30 giugno 2026 e completare la procedura informatica di richiesta di erogazione del contributo sul Portale GSE entro il 31 ottobre 2026.

Quali documenti servono per la rendicontazione via PEC del Parco Agrisolare?

La documentazione da trasmettere comprende: documenti di identità del beneficiario e del direttore dei lavori, dossier fotografici dell’impianto e degli interventi complementari, schema elettrico unifilare as-built, formulario rifiuti, dichiarazione DNSH e dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08. L’indirizzo PEC dedicato sarà comunicato dal GSE.

Cos’è il target M2C1-9 del PNRR e perché è rilevante per il Parco Agrisolare?

Il target M2C1-9 è l’obiettivo comunitario che prevede il rilascio di certificati di installazione per almeno 1.550.000 kW di capacità fotovoltaica installata nell’ambito della Misura. Il suo raggiungimento entro il 30 giugno 2026 è condizione necessaria per il riconoscimento degli investimenti da parte della Commissione europea nell’ambito del PNRR.

Il Parco Agrisolare è ancora accessibile per nuove domande?

Il Terzo Bando del Parco Agrisolare (Avviso n. 371689 del 19 agosto 2024) ha già concluso la fase di presentazione delle domande. Il decreto di maggio 2026 riguarda esclusivamente la fase di rendicontazione degli interventi già ammessi al beneficio nell’ambito dei Bandi 1, 2 e 3.

Consiglia questa notizia ai tuoi amici

Commenta questa notizia



Tema Tecnico

Normativa

Le ultime notizie sull’argomento