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A cura di: Erika Bonelli Indice degli argomenti Toggle Che cosa prevedeva la norma regionalePerché la Corte ha dichiarato l’illegittimitàLa moratoria e i limiti statutariL’irragionevolezza del blocco indistintoAree non idonee, cosa significa davveroIl parametro abrogato e l’ammissibilità del ricorsoGli effetti per operatori e amministrazioniFAQ Aree idonee rinnovabili e sentenza 144/2026 della Corte costituzionaleChe cosa ha stabilito la sentenza 144/2026 della Corte costituzionale?Le aree non idonee vietano la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili?Perché una Regione a statuto speciale non può introdurre una moratoria sulle FER?Che cosa succede ora ai procedimenti sospesi in Sardegna?Quali precedenti richiama la decisione? La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Sardegna 6 novembre 2025, n. 31, che sospendeva i procedimenti autorizzativi per gli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili localizzati nelle aree non qualificate come idonee. La sentenza numero 144, redattore Angelo Buscema e presidente Giovanni Amoroso, è stata decisa il 10 giugno 2026 e depositata il 23 luglio. Il giudizio era stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 12 gennaio 2026. Secondo la Corte la disposizione sarda eccede i limiti che gli articoli 3 e 4 dello statuto speciale pongono alla competenza legislativa regionale in materia di produzione e distribuzione dell’energia elettrica, perché introduce di fatto una moratoria incompatibile con il principio della massima diffusione degli impianti FER, e viola i principi di uguaglianza e ragionevolezza dell’articolo 3 della Costituzione. Che cosa prevedeva la norma regionale La disposizione impugnata inseriva un nuovo comma 7-bis nell’articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20, dedicata all’individuazione delle aree idonee e non idonee e alla semplificazione dei procedimenti autorizzativi. Il meccanismo era articolato in tre punti: Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, la Regione avrebbe dovuto adottare un regolamento con le direttive per la corretta applicazione della disciplina sugli impianti FER ricadenti in aree non incluse tra quelle idonee. Nelle more dell’adozione del regolamento non poteva essere dato corso alle istanze di autorizzazione già presentate prima dell’entrata in vigore della legge, né potevano essere presentate nuove domande. Restavano salve soltanto le istanze finalizzate all’autoconsumo o alle necessità di una comunità energetica. L’Avvocatura generale dello Stato ha contestato la scelta come un arresto ex lege dell’iter autorizzatorio per un’intera categoria di interventi, subordinato a un atto di secondo grado futuro e incerto, in contrasto con l’articolo 20, comma 6, del d.lgs. 199/2021, che vietava moratorie e sospensioni dei procedimenti nelle more dell’individuazione delle aree idonee. Perché la Corte ha dichiarato l’illegittimità La pronuncia si muove lungo due direttrici, e conferma l’indirizzo già tracciato dalle sentenze 28, 134 e 184 del 2025. La moratoria e i limiti statutari La competenza sarda in materia di produzione e distribuzione dell’energia elettrica, riconosciuta dall’articolo 4, lettera e), dello statuto speciale, incontra i limiti degli articoli 3 e 4 dello statuto stesso, che impongono il rispetto della Costituzione, degli obblighi internazionali, delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato. Il d.lgs. 199/2021, adottato in attuazione della direttiva 2018/2001/UE e in coerenza con il regolamento 2021/1119/UE sulla neutralità climatica, esprime principi fondamentali della materia energetica che vincolano anche le Regioni ad autonomia speciale. Impedire la prosecuzione dei procedimenti avviati e la presentazione di nuove istanze si risolve, nella sostanza, in una misura di carattere moratorio incompatibile con quel quadro. Non è bastato alla Regione sostenere che il blocco fosse a tempo e limitato a una parte del territorio. La Corte respinge le obiezioni della Regione: né la durata limitata della sospensione né il fatto che riguardasse solo le aree non idonee bastano a escludere il contrasto con i principi fondamentali della materia. La sentenza riconosce al tempo stesso che la transizione energetica non assorbe integralmente le competenze regionali in materia urbanistica, paesaggistica e di governo del territorio. Le Regioni possono incidere sulla localizzazione degli impianti con strumenti conformativi e pianificatori, ma non fino al punto di introdurre moratorie generalizzate che compromettano la continuità del sistema autorizzativo nazionale. L’irragionevolezza del blocco indistinto Il secondo punto riguarda l’articolo 3 della Costituzione. La sospensione operava in modo automatico e generalizzato, senza alcun criterio di graduazione, che colpiva allo stesso modo procedimenti in fase iniziale e istruttorie prossime alla conclusione, senza considerare lo stato di avanzamento, l’entità degli investimenti già sostenuti o il diverso affidamento maturato dagli operatori economici. Situazioni oggettivamente eterogenee venivano trattate in modo identico, e la Corte qualifica la disciplina come intrinsecamente irragionevole, oltre che come ostacolo agli obiettivi di decarbonizzazione perseguiti a livello europeo e nazionale. Le censure fondate sull’articolo 41 e sull’articolo 97 della Costituzione sono state invece assorbite: accertata l’illegittimità sotto i primi due profili, la Corte non le ha esaminate. Parametro invocato Contenuto della censura Esito Artt. 3 e 4, lett. e), statuto speciale, in relazione all’art. 117, terzo comma, Cost. e all’art. 20, c. 6, d.lgs. 199/2021 Sospensione generalizzata dei procedimenti in contrasto con il divieto statale di moratorie e con il principio di massima diffusione delle FER Fondata Art. 3 Cost. Blocco indistinto senza considerare stato dell’istruttoria, investimenti sostenuti e affidamento degli operatori Fondata Art. 41 Cost. Compressione sproporzionata della libertà di iniziativa economica privata Assorbita Art. 97 Cost. Paralisi dell’azione amministrativa priva di strumenti di garanzia Assorbita Aree non idonee, cosa significa davvero Per quanto riguarda il significato della non idoneità, la Corte ribadisce che la qualificazione di un’area come non idonea non equivale a un divieto assoluto e aprioristico di installazione, richiamando la sentenza 134/2025. La non idoneità esclude soltanto l’applicazione dei regimi autorizzativi semplificati, mentre i singoli progetti restano valutabili attraverso gli ordinari procedimenti autorizzativi, nel rispetto delle valutazioni ambientali, paesaggistiche e territoriali previste dall’ordinamento. È la medesima lettura della sentenza 184/2025, secondo cui l’individuazione delle aree idonee è uno strumento di accelerazione, non un perimetro esclusivo entro il quale confinare lo sviluppo delle rinnovabili. Il parametro abrogato e l’ammissibilità del ricorso La Regione aveva chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso per una ragione tecnica. La norma statale su cui il Governo aveva fondato l’impugnazione, l’articolo 20, comma 6, del d.lgs. 199/2021, era stata abrogata dal DL 175/2025, entrato in vigore il 22 novembre 2025, sedici giorni dopo la legge sarda. Secondo la difesa regionale il contrasto non era quindi più configurabile. La Corte respinge l’obiezione: quello che conta è che la norma statale fosse in vigore quando la Regione ha adottato la propria legge, e l’abrogazione successiva non cancella retroattivamente il termine di confronto. Superata anche la seconda eccezione, relativa alla presunta discrepanza tra la delibera del Consiglio dei ministri e il ricorso: tra i due atti serve una corrispondenza sostanziale, non un’identità letterale. Gli effetti per operatori e amministrazioni La declaratoria colpisce l’intera lettera b) dell’articolo 1 della legge regionale 31/2025, quindi viene meno sia la sospensione sia la previsione del regolamento regionale da adottare entro novanta giorni. I procedimenti autorizzativi relativi a impianti FER nelle aree non idonee della Sardegna possono riprendere il proprio corso e tornano presentabili nuove istanze, secondo i regimi autorizzativi ordinari applicabili a quelle aree. Per gli sviluppatori si riapre una pipeline progettuale rimasta ferma dal novembre 2025, mentre per le amministrazioni regionali si pone il tema di gestire l’arretrato istruttorio accumulato nel periodo di vigenza della norma. Sul piano più generale, la pronuncia consolida un orientamento ormai stabile. Le Regioni, comprese quelle ad autonomia speciale, conservano spazi di intervento sulla localizzazione degli impianti attraverso la pianificazione territoriale e paesaggistica, ma non possono sospendere in blocco l’attività amministrativa in attesa di provvedimenti futuri. FAQ Aree idonee rinnovabili e sentenza 144/2026 della Corte costituzionale Che cosa ha stabilito la sentenza 144/2026 della Corte costituzionale? Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Sardegna 31/2025, che sospendeva i procedimenti autorizzativi per gli impianti FER nelle aree non qualificate come idonee fino all’adozione di un regolamento regionale. Le aree non idonee vietano la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili? No. La Corte ribadisce che la non idoneità non comporta un divieto assoluto di installazione. Esclude soltanto l’accesso ai regimi autorizzativi semplificati, mentre i progetti restano valutabili con i procedimenti autorizzativi ordinari e le relative valutazioni ambientali e paesaggistiche. Perché una Regione a statuto speciale non può introdurre una moratoria sulle FER? Perché la competenza statutaria in materia di produzione e distribuzione dell’energia elettrica incontra i limiti degli articoli 3 e 4 dello statuto sardo, che impongono il rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato. I principi di attuazione degli obblighi eurounitari sulle rinnovabili vincolano anche le autonomie speciali. Che cosa succede ora ai procedimenti sospesi in Sardegna? Venuta meno la norma, le istanze già presentate riprendono il loro corso e possono essere depositate nuove domande di autorizzazione per impianti FER in aree non idonee, secondo la disciplina autorizzativa ordinaria. Quali precedenti richiama la decisione? La sentenza si inserisce nel solco delle pronunce 28, 134 e 184 del 2025, che avevano già censurato meccanismi di blocco generalizzato e chiarito la funzione acceleratoria dell’individuazione delle aree idonee. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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