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Indice degli argomenti Toggle Quando una struttura fotovoltaica diventa una nuova costruzioneLa vicenda: un progetto autorizzato diverso dall’opera realizzataLe semplificazioni per il fotovoltaico hanno un ambito precisoIn area vincolata serve una verifica ulterioreProgettare prima di installare, quali aspetti controllareFAQ pergola fotovoltaica e permesso di costruireUna pergola fotovoltaica rientra sempre nell’edilizia libera?Quando una struttura per pannelli solari è considerata una nuova costruzione?Che cosa ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 7584/2026?Si può installare una pergola fotovoltaica in un’area con vincolo paesaggistico?Quale normativa considerare oggi per un nuovo progetto di pergola fotovoltaica? Installare un impianto fotovoltaico in edilizia libera non autorizza automaticamente a costruire la struttura che dovrà sostenerlo. La distinzione è importante soprattutto quando il progetto prevede una tettoia o una pergola ancorata al terreno, con fondazioni e caratteristiche tali da modificare stabilmente lo stato dei luoghi. A chiarire questo aspetto è il Consiglio di Stato con la sentenza n. 7584 del 16 ottobre 2026 , relativa a una struttura destinata a ospitare pannelli solari, realizzata in difformità rispetto al progetto autorizzato in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico. La decisione mette in evidenza un punto essenziale per chi progetta interventi di questo tipo: la finalità energetica dell’opera non esclude la necessità di rispettare le disposizioni edilizie, urbanistiche e paesaggistiche applicabili. Quando una struttura fotovoltaica diventa una nuova costruzione Non è la presenza dei pannelli a determinare, da sola, il regime edilizio dell’intervento. A fare la differenza sono anche la consistenza della struttura portante, le modalità di ancoraggio e la trasformazione prodotta sul territorio. Una cosa è collocare un impianto su una copertura esistente; un’altra è realizzare un manufatto appositamente progettato per sostenerlo. Nel secondo caso, la struttura deve essere valutata autonomamente sotto il profilo edilizio, senza presumere che possa beneficiare delle stesse semplificazioni previste per l’installazione dei pannelli. Il riferimento è la nozione di nuova costruzione contenuta nell’articolo 3, comma 1, lettera e), del D.P.R. 380/2001. La qualificazione dipende dalle caratteristiche concrete dell’opera e dalla sua capacità di determinare una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio. Dimensioni, stabilità, fondazioni e caratteristiche costruttive concorrono alla valutazione, insieme alla disciplina applicabile nell’area interessata. Sulla base di ciò si può dire che una struttura destinata al fotovoltaico non può essere considerata automaticamente una semplice pertinenza o un elemento accessorio di modesta rilevanza. Se presenta i caratteri di una nuova costruzione, può essere necessario il permesso di costruire, anche se la sua funzione principale è produrre energia. La vicenda: un progetto autorizzato diverso dall’opera realizzata Il caso esaminato dal Consiglio di Stato riguarda un impianto fotovoltaico da 7,5 kW previsto a servizio di tre unità abitative nel territorio di Scandicci, in Toscana. L’intervento interessava un’area destinata a verde privato tutelato e soggetta a vincolo paesaggistico. L’autorizzazione originaria riguardava una tettoia in legno di circa 30 metri quadrati, sostenuta da quattro pali. L’opera effettivamente realizzata aveva invece una struttura metallica con dodici sostegni, una platea in cemento armato e una superficie di circa 38 metri quadrati. Le differenze non riguardavano dunque soltanto dettagli esecutivi, ma caratteristiche costruttive rilevanti per la valutazione dell’intervento. Il Comune aveva respinto la richiesta di sanatoria e disposto la demolizione. La controversia è arrivata poi al Consiglio di Stato, che ha confermato l’esito sfavorevole per il proprietario. La decisione si fonda sulla natura dell’opera realizzata e sul quadro normativo applicabile. La disciplina semplificata invocata per i pannelli fotovoltaici non poteva essere utilizzata per legittimare automaticamente la costruzione della struttura portante, tanto più in presenza di un intervento difforme da quello originariamente autorizzato. Questa vicenda evidenzia anche un’altra criticità: un’autorizzazione rilasciata per uno specifico progetto non copre necessariamente un’opera realizzata con caratteristiche differenti. Le variazioni devono essere valutate in relazione alla loro rilevanza edilizia e paesaggistica Le semplificazioni per il fotovoltaico hanno un ambito preciso Per l’intervento oggetto della controversia, realizzato nel 2023, il riferimento normativo era l’articolo 7-bis, comma 5, del D.Lgs. 28/2011, modificato dall’articolo 9 del D.L. 17/2022. La disposizione riconduceva alla manutenzione ordinaria determinate installazioni di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici e su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici. Il Consiglio di Stato ha chiarito che questa previsione non può essere interpretata come un’autorizzazione generale a costruire nuovi manufatti per sostenere i pannelli. La semplificazione riguarda l’installazione dell’impianto nei limiti stabiliti dalla legge, non qualsiasi opera edilizia collegata alla sua realizzazione. Per questo occorre distinguere il regime amministrativo dei pannelli da quello della struttura che li ospita. Il principio è coerente con la necessità di conciliare lo sviluppo delle fonti rinnovabili con la pianificazione del territorio. Favorire la produzione di energia pulita non equivale a escludere le verifiche urbanistiche o a rendere ammissibili opere vietate dagli strumenti comunali. Per gli interventi successivi occorre inoltre considerare il D.Lgs. 190/2024, che ha riordinato i regimi amministrativi per la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili. Il decreto non si applica retroattivamente alla vicenda del 2023, ma costituisce un riferimento per valutare i nuovi progetti secondo la disciplina vigente. In area vincolata serve una verifica ulteriore Quando l’intervento interessa un’area sottoposta a tutela paesaggistica , la valutazione non si esaurisce nella verifica del titolo edilizio. Occorre accertare anche se l’opera richieda l’autorizzazione paesaggistica e se le caratteristiche effettive del manufatto corrispondano a quelle assentite. L’articolo 146 del D.Lgs. 42/2004 disciplina il regime ordinario dell’autorizzazione paesaggistica. Le eventuali esenzioni previste dalla normativa devono essere applicate entro il loro specifico ambito e non possono essere estese automaticamente a strutture che, per dimensioni e caratteristiche, non rientrano nella semplificazione. Nel caso esaminato, il vincolo paesaggistico e la difformità rispetto al progetto autorizzato hanno contribuito a rendere determinante la verifica dell’opera nella sua configurazione concreta. La funzione fotovoltaica non era sufficiente a superare i limiti derivanti dalla tutela dell’area e dalle prescrizioni urbanistiche. Per chi intende installare una pergola fotovoltaica, è quindi opportuno verificare in anticipo sia la disciplina edilizia sia quella paesaggistica, senza considerarle adempimenti intercambiabili. La presenza di un vincolo, inoltre, non comporta automaticamente il divieto di installare pannelli solari: impone di individuare il regime applicabile e di valutare l’intervento in base alle sue caratteristiche effettive. Progettare prima di installare, quali aspetti controllare La sentenza offre un’indicazione concreta per proprietari, tecnici e progettisti. Prima di avviare i lavori, è necessario verificare se l’intervento consista nell’installazione di pannelli su una struttura esistente oppure richieda la realizzazione di una nuova opera. Nel secondo caso, il progetto deve essere esaminato nel suo complesso, considerando dimensioni, materiali, sostegni, fondazioni e rapporto con il contesto. A questa valutazione va affiancato il controllo delle previsioni urbanistiche comunali e dell’eventuale presenza di vincoli paesaggistici. È altrettanto importante che l’opera venga realizzata in conformità al progetto autorizzato. Modifiche apparentemente circoscritte possono incidere sulla qualificazione edilizia e sulla validità dei titoli ottenuti, rendendo necessarie ulteriori verifiche prima di procedere. La semplificazione amministrativa per le energie rinnovabili resta uno strumento importante per favorire la diffusione del fotovoltaico, ma non elimina la necessità di valutare le opere che accompagnano l’impianto. La corretta individuazione del regime edilizio fin dalla fase progettuale permette di ridurre il rischio di contestazioni, richieste di sanatoria e ordini di ripristino. FAQ pergola fotovoltaica e permesso di costruire Una pergola fotovoltaica rientra sempre nell’edilizia libera? No. Le semplificazioni previste per il fotovoltaico riguardano l’installazione dei pannelli nei limiti stabiliti dalla legge. Non coprono la costruzione di qualsiasi struttura destinata a sostenerli. Se la pergola o la tettoia ha dimensioni, fondazioni e caratteristiche costruttive tali da modificare stabilmente lo stato dei luoghi, deve essere valutata autonomamente sotto il profilo edilizio e può richiedere il permesso di costruire. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 7584 del 16 ottobre 2026. Quando una struttura per pannelli solari è considerata una nuova costruzione? Il riferimento è l’articolo 3, comma 1, lettera e), del D.P.R. 380/2001. La qualificazione dipende dalle caratteristiche concrete dell’opera: dimensioni, stabilità, modalità di ancoraggio, presenza di fondazioni e capacità di produrre una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio. Il fatto che la struttura serva a produrre energia rinnovabile non basta a escluderla da questa valutazione. Che cosa ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 7584/2026? Il caso riguarda un impianto fotovoltaico da 7,5 kW a Scandicci, in un’area a verde privato tutelato e soggetta a vincolo paesaggistico. Il progetto autorizzato prevedeva una tettoia in legno di circa 30 m² su quattro pali. L’opera realizzata aveva invece una struttura metallica con dodici sostegni, una platea in cemento armato e una superficie di circa 38 m². I giudici hanno confermato il diniego della sanatoria e l’ordine di demolizione. Hanno precisato che l’articolo 7-bis, comma 5, del D.Lgs. 28/2011 non costituisce un’autorizzazione generale a costruire manufatti di sostegno per i pannelli. Si può installare una pergola fotovoltaica in un’area con vincolo paesaggistico? Il vincolo non comporta automaticamente il divieto di installare pannelli solari. Impone però una verifica aggiuntiva rispetto al titolo edilizio: occorre accertare se l’opera richieda l’autorizzazione paesaggistica prevista dall’articolo 146 del D.Lgs. 42/2004. Le eventuali esenzioni valgono solo entro il loro specifico ambito e non si estendono a strutture che, per dimensioni e caratteristiche, non vi rientrano. Quale normativa considerare oggi per un nuovo progetto di pergola fotovoltaica? La vicenda esaminata risale al 2023 ed era regolata dall’articolo 7-bis, comma 5, del D.Lgs. 28/2011, come modificato dal D.L. 17/2022. Per i nuovi interventi occorre fare riferimento anche al D.Lgs. 190/2024, che ha riordinato i regimi amministrativi per gli impianti da fonti rinnovabili. A questo si affiancano il D.P.R. 380/2001, le previsioni urbanistiche comunali e l’eventuale disciplina paesaggistica. È inoltre essenziale realizzare l’opera in conformità al progetto autorizzato. Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento
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