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Indice degli argomenti Toggle Aree non idonee: il progetto non viene escluso automaticamenteSardegna, la Consulta non ha confermato l’intera legge regionaleFotovoltaico a terra nei terreni agricoli: il limite riguarda una precisa tipologiaIl suolo agricolo entra nella valutazione del progettoLa disciplina sulle aree idonee è cambiataLocalizzazione e tecnologia diventano sempre più decisive La classificazione di un’area come non idonea non determina automaticamente l’impossibilità di realizzare un impianto da fonti rinnovabili. Per chi sviluppa un progetto, la questione riguarda soprattutto il percorso autorizzativo: quando l’intervento interessa anche una superficie non idonea, non può accedere alla procedura semplificata e deve essere valutato nell’ambito del procedimento previsto per il singolo impianto. È uno dei punti centrali della sentenza n. 156 del 2026 della Corte costituzionale, depositata il 1° ottobre, che riguarda alcune disposizioni della legge della Regione Sardegna n. 20 del 2024 e la disciplina statale sul fotovoltaico con moduli collocati a terra nelle aree agricole. Il giudizio nasce dall’ordinanza con cui il TAR Lazio ha sollevato questioni di legittimità costituzionale nell’ambito di una controversia tra Iberdrola Renovables Italia e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Tra i progetti interessati ci sono tre iniziative localizzate in Sardegna, per le quali erano già state avviate le procedure di valutazione di impatto ambientale. La decisione interviene così su due aspetti che hanno un impatto diretto sullo sviluppo delle FER: da una parte, la relazione tra localizzazione dell’impianto e regime autorizzativo; dall’altra, la possibilità di installare fotovoltaico a terra nelle aree agricole e la distinzione rispetto all’agrivoltaico. Aree non idonee: il progetto non viene escluso automaticamente Il caso sardo parte da una situazione tutt’altro che teorica per chi progetta un impianto: un intervento può interessare superfici che non hanno tutte la stessa classificazione. L’articolo 1, comma 7, della legge regionale n. 20 del 2024 stabilisce che, quando un progetto ricade in parte in un’area idonea e in parte in una non idonea, prevale quest’ultima classificazione. La Corte ha ritenuto legittima la disposizione, interpretandola però nel senso già indicato nella sentenza n. 184 del 2025. La presenza di una porzione dell’impianto in area non idonea non impedisce di per sé la realizzazione del progetto. Il suo effetto è un altro: viene meno la possibilità di utilizzare la procedura autorizzatoria semplificata. La decisione sulla realizzazione resta affidata al procedimento relativo al singolo impianto. È in quella sede che devono essere considerate le caratteristiche concrete dell’intervento e il rapporto tra le diverse aree coinvolte, insieme alle esigenze di tutela del paesaggio e delle aree naturalistiche protette. La classificazione territoriale, quindi, incide sul percorso amministrativo senza sostituire la valutazione del progetto. Per uno sviluppatore questo rende la verifica della localizzazione una fase ancora più delicata. Non basta sapere se una superficie rientra o meno tra quelle idonee: occorre capire quale regime autorizzativo ne deriva e quali valutazioni dovranno accompagnare l’iter. Sardegna, la Consulta non ha confermato l’intera legge regionale La sentenza n. 156 del 2026 non è una conferma complessiva della legge sarda sulle aree idonee e non idonee. Diverse disposizioni contestate dal TAR Lazio erano già state dichiarate illegittime dalla Corte con la sentenza n. 184 del 2025. Le relative questioni sono quindi risultate manifestamente inammissibili per il venir meno delle norme oggetto di censura. Un esito diverso riguarda gli Allegati A, B, C, D ed E della legge regionale, che individuano le aree non idonee per diverse categorie di impianti. In questo caso la Consulta ha dichiarato le questioni inammissibili perché il TAR aveva contestato l’insieme degli Allegati senza individuare specificamente le singole disposizioni alle quali riferire le censure. Resta invece nel merito il comma 7 dell’articolo 1. Su questo punto la Corte ha confermato che la classificazione di non idoneità, nel caso di un progetto che interessa entrambe le tipologie di area, incide sulla procedura autorizzativa ma non equivale a un divieto assoluto e preventivo di realizzazione. Fotovoltaico a terra nei terreni agricoli: il limite riguarda una precisa tipologia La seconda parte della pronuncia interessa direttamente il fotovoltaico. La disciplina statale sottoposta all’esame della Consulta limitava, nel quadro normativo applicabile al giudizio, l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici. La Corte ha ritenuto non fondate le questioni sollevate dal TAR Lazio, richiamando quanto già stabilito nella sentenza n. 127 del 2026. Qui la distinzione tecnologica è determinante. Il limite non riguarda infatti ogni impianto solare realizzato su un terreno agricolo, ma gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra. La stessa Corte chiarisce che restano possibili gli impianti agrivoltaici con moduli non collocati a terra, collocati a un’altezza adeguata a consentire la continuità delle attività agricole e pastorali nell’area interessata. Per il settore significa che la modalità di installazione dei moduli entra nella valutazione della compatibilità del progetto con la destinazione agricola del terreno. La distinzione tra fotovoltaico a terra e agrivoltaico non è quindi soltanto tecnologica, ma assume rilievo anche sul piano della disciplina applicabile. Il suolo agricolo entra nella valutazione del progetto La posizione della Corte sul fotovoltaico agricolo si lega a un tema che interessa sempre più da vicino lo sviluppo degli impianti: il rapporto tra produzione di energia e uso del suolo. La Consulta richiama l’articolo 9 della Costituzione, che tutela ambiente, biodiversità ed ecosistemi oltre al paesaggio, e considera il paesaggio agricolo una componente di quest’ultimo. Da qui la conclusione che la diffusione degli impianti FER non possa essere considerata automaticamente prevalente rispetto alla tutela del paesaggio. Nel caso esaminato, il legislatore ha scelto di limitare il fotovoltaico con moduli collocati a terra nelle aree agricole proprio tenendo conto degli effetti che una maggiore occupazione di questi terreni può produrre: perdita di suolo coltivabile, frammentazione del paesaggio agrario, riduzione della biodiversità e possibili interferenze con la pianificazione agricola e ambientale. La Corte considera questa scelta un bilanciamento non irragionevole tra interessi diversi, tra cui la produzione di energia solare, la tutela del paesaggio agricolo, delle colture, del suolo e della biodiversità e gli obiettivi della transizione ecologica. La disciplina sulle aree idonee è cambiata C’è però un elemento temporale da tenere presente quando si valuta la portata della sentenza. Il quadro nazionale sulle aree idonee applicabile al momento degli atti oggetto del giudizio non è più quello attuale. L’articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 è stato abrogato dal decreto-legge n. 175 del 2025, convertito dalla legge n. 4 del 2026. La disciplina è stata trasferita nel decreto legislativo n. 190 del 2024, attraverso il nuovo articolo 11-bis sulle aree idonee sulla terraferma. Le Regioni devono quindi individuare ulteriori aree idonee sulla base del nuovo quadro normativo e dei criteri stabiliti dall’articolo 11-bis, non più in attuazione dell’articolo 20 del d.lgs. n. 199 del 2021 e del decreto ministeriale 21 giugno 2024. La Corte ha comunque ritenuto applicabile al giudizio la disciplina precedente. Il motivo è legato alla natura del procedimento: il TAR Lazio deve valutare la legittimità del decreto ministeriale del 21 giugno 2024 e, secondo il principio tempus regit actum, il controllo deve essere condotto sulla base delle norme vigenti al momento dell’adozione dell’atto. Per chi oggi lavora allo sviluppo di un impianto, la conseguenza è importante: la sentenza n. 156 del 2026 va letta per ciò che decide nel procedimento da cui nasce e non come una fotografia completa dell’attuale disciplina nazionale sulle aree idonee. Localizzazione e tecnologia diventano sempre più decisive La pronuncia lascia quindi due indicazioni concrete per il comparto delle rinnovabili. La prima riguarda la localizzazione. Nel caso esaminato dalla Consulta, la presenza di una parte dell’impianto in un’area non idonea non fa scattare automaticamente uno stop al progetto, ma comporta l’uscita dal percorso autorizzativo semplificato. La valutazione si sposta sul procedimento del singolo impianto, dove devono essere esaminati anche gli interessi paesaggistici e naturalistici coinvolti. La seconda riguarda il rapporto tra fotovoltaico e attività agricola. Per le aree classificate agricole, la disciplina esaminata dalla Corte distingue tra moduli collocati a terra e soluzioni agrivoltaiche sopraelevate che permettono di mantenere le attività colturali e pastorali. Sono due aspetti che riportano la scelta della superficie e la configurazione dell’impianto al centro della fase progettuale. Non basta, dunque, individuare un terreno potenzialmente disponibile, occorre verificare la classificazione dell’area, il regime autorizzativo applicabile e le caratteristiche tecniche dell’intervento. La sentenza n. 156 del 2026 non risolve tutte le questioni che accompagnano lo sviluppo delle FER in Italia. Offre però un chiarimento utile su un punto destinato a restare centrale, ovvero che la crescita delle rinnovabili passa anche dalla qualità della localizzazione e dal modo in cui gli impianti si inseriscono nel territorio. Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento
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