Condizionatori in condominio: dimensioni e tipologie ammessi dalla legge

Con il caldo alle porte chi ancora non ha installato un condizionatore probabilmente sta pensando di farlo. Ecco la normativa da rispettare in condominio su facciata, dimensioni, distanze e molto altro ancora. 

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Condizionatori in condominio: dimensioni e tipologie ammessi dalla legge

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Tipologia, dimensioni e motore esterno sono alcuni dei fattori a cui fare attenzione quando si decide di installare un condizionatore in ambito condominiale. Infatti leggi, normative Ue e regolamento condominiale potrebbero imporre limitazioni e indicazioni specifiche, al fine di non ledere il decoro architettonico dell’edificio e non arrecare disturbo agli altri condomini.

Ad esempio i condizionatori, se montati senza rispettare le distanze minime, potrebbero oscurare la visuale del vicino o essere eccessivamente rumorosi. Fattori che, in alcune circostanze, autorizzano l’assemblea condominiale ad ordinarne la rimozione forzata (a risarcire i danni, sempre che sia possibile dimostrarli). Ecco una panoramica della legislazione in materia e una guida su come comportarsi in condominio rispetto all’amministratore e ai singoli condomini.

Cosa dice la legge sui condizionatori

Chiunque, se lo desidera, può installare un condizionatore in casa propria sia che abiti in un’unità singola che in condominio. Salvo casi eccezionali in cui l’impianto altererebbe la facciata dell’edificio, in linea generale né la legge né il regolamento condominiale possono porre dei limiti. Quindi chi vuol procedere all’installazione non deve chiedere l’autorizzazione dell’assemblea, basterà informare l’amministratore di condominio e verificare la compatibilità della tipologia prescelta.

Cosa dice la legge sui condizionatori

Infatti esistono delle regole da rispettare:

  • non ledere il decoro architettonico, si pensi ad edifici di valore storico- culturale che sarebbero “rovinati” dal motore esterno;
  • non avere dimensioni eccessive tali da arrecare disturbo ai vicini;
  • modelli e motori esterni devono rispettare la normativa UNI 5104;
  • sia il tubo di scolo che il motore non possono ledere la visuale degli altri condomini;
  • i rumori emessi devono essere tollerabili.

Ai sensi dell’articolo 1122 del Codice civile:

“il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.”

Vuol dire che l’assemblea condominiale, in presenza di condizionatori eccessivamente grandi, rumorosi o non a norma può deliberare la rimozione coatta. Infatti, anche se non è richiesta l’autorizzazione per procedere al montaggio, è comunque necessario che l’amministratore e l’assemblea siano informati del modello e delle dimensioni del condizionatore prescelto.

Le cose cambiano per chi non possiede un balcone o un terrazzo. In tal caso si possono installare dei condizionatori split privi di unità esterna; per farlo bisogna realizzare due fori nel muro, uno per far entrare l’aria e l’altro per la fuoriuscita dell’aria calda. All’esterno dell’edificio saranno visibili soltanto due griglie in corrispondenza dei fori. Ciò che non cambia, invece, è l’obbligatorietà di informare l’amministratore.

Il concetto di “decoro architettonico”

Uno degli aspetti più delicati della vita in condominio è quello legato al “decoro”, cioè l’estetica della facciata. Infatti se all’interno della propria abitazione non vigono limitazioni, per quanto riguarda l’esterno le cose cambiano sensibilmente.

La facciata deve intendersi come una “parte comune” e quindi non è possibile disporne a proprio piacimento.
Tale concetto è fondamentale in sede di installazione degli impianti di condizionamento. Il motore esterno, difatti, non deve in alcun modo ledere l’armonia delle forme, le linee strutturali e la fisionomia complessiva. Per questo motivo, ove possibile, è buona norma montare gli impianti sui balconi che affacciano all’interno e non all’esterno.

Dove posizionare l’unità esterna del condizionatore

Le regole per il posizionamento del motore, quindi dell’unità esterna, sono previste dalla legge all’interno del Codice civile. Tuttavia, in alcuni casi residuali, il regolamento di condominio potrebbe stabilire indicazioni differenti rispetto al dettato normativo; quanto stabilito però deve aver ricevuto l’approvazione dell’assemblea condominiale.

Dove posizionare l’unità esterna del condizionatore in condominio

Qualora non fosse così, l’unità esterna si può posizionare a 3 metri sotto la finestra o il balcone dell’unità immobiliare del piano superiore. Attenzione anche allo scolo dell’acqua di condensa: posizionamento e fissaggio devono evitare il gocciolamento verso i piani inferiori e sulla strada ai danni dei passanti, per questo il tubo deve avere la distanza minima di un metro.

Condizionatore, facciata condominiale e distanze

La tipologia del condizionatore non è l’unico fattore a cui fare attenzione. Il regolamento potrebbe imporre delle limitazioni riguardo alla distanza minima da rispettare rispetto al balcone del vicino.

E questo sia per motivi di sicurezza che per garantire immissioni rumorose entro il livello della “normale tollerabilità”. Il motore infatti, se non a norma o posizionato senza badare alle giuste distanze, potrebbe arrecare un disturbo non trascurabile. Per tale motivo, chi fosse intenzionato a provare l’eccessivo rumore del motore del vicino, potrebbe ricorrere alla perizia fonometrica.

Condizionatore, facciata condominiale e distanze

Onde evitare spiacevoli problemi, il condizionatore dovrebbe sempre essere fissato nella parte inferiore del balcone del piano superiore a quello del vicino. La norma di riferimento è l’articolo 905 C.c “Distanza per l’apertura di vedute dirette e balconi” che stabilisce tale distanza minima a 1,5 metri al fine di non arrecare disturbo né ledere la veduta dei vicini.

Le regole da rispettare

Ora che abbiamo visto normative e regole per installare i condizionatori, proviamo a tirare le somme degli step da seguire.

Ciascun condomino deve:

  • informare per tempo l’amministratore (quindi prima di avviare i lavori) e verificare che il regolamento di condominio non preveda divieti, limiti o particolari direttive in merito a tipologie e distanziamento dei motori;
  • assicurarsi che la tipologia prescelta non leda il “decoro architettonico” dell’edificio e che sia in armonia con gli impianti già presenti;
  • rispettare le regole previste dal Codice civile o dal regolamento condominiale (se le prevede) riguardo al posizionamento del motore esterno con i balconi/finestre del vicino e la rumorosità;
  • il distanziamento rispetto a balconi e finestre dei vicini deve essere di almeno tre metri sotto la soglie delle finestre o del balcone del vicino di sopra e i tubi di scolo di almeno un metro.

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