Impianti fotovoltaici, al via la semplificazione: per le strutture turistiche basta la DILA

Il decreto Bollette ha introdotto un’importante novità sul fotovoltaico : al via l’installazione semplificata sui tetti delle strutture turistiche e termali.

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Impianti fotovoltaici, al via la semplificazione: per le strutture turistiche basta la DILA

Il Senato della Repubblica ha approvato la conversione in legge del D.L. n. 34/2023, il decreto Bollette, e al suo interno vi è una misura importante che faciliterà l’installazione degli impianti fotovoltaici . Tra le integrazioni approvate spunta una norma che semplifica l’installazione dei pannelli fotovoltaici a beneficio delle strutture turistiche e termali.

Si va così a modificare la disciplina attuale prevista all’articolo 6, comma 2-septies del D.L. n. 50/2022: per gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW e destinati all’autoconsumo basta presentare la DILA (Dichiarazione di inizio lavori asseverata). La semplificazione, tuttavia, ha una data di scadenza. Vediamo i dettagli.

Fotovoltaico nelle strutture turistiche: basta la DILA

La legge di conversione del c.d. decreto Bollette recante il titolo “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali” al suo interno prevede una norma di grande interesse per chi intende installare gli impianti fotovoltaici.

Fotovoltaico nelle strutture turistiche: basta la DILA

Come anticipato, tale misura di carattere “eccezionale” si estende unicamente alle strutture turistiche e ai centri termali.

Nel dettaglio, le novità introdotte semplificano l’installazione del fotovoltaico a patto che:

  • l’impianto abbia una potenza fino a 1 MW
  • siano destinati all’autoconsumo
  • l’installazione avvenga entro la data del 30 giugno 2024

Soddisfatte queste tre condizioni, si potrà procedere all’installazione dei pannelli fotovoltaici sui tetti semplicemente presentando una DILA, cioè la Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata, ai sensi dell’articolo 6-bis del D.lgs. n. 28/2011.

La semplificazione si estende anche alle aree vincolate

La procedura semplificata tramite DILA vale anche per le strutture turistiche/terminali collocate nei centri storici e nelle aree soggette a vincolo.

Impianti fotovoltaici con sola DILA per le strutture turistiche, anche in aree vincolate

Tuttavia devono ricorrere alcune condizioni tassativamente stabilite nella legge di conversione:

  • gli impianti fotovoltaici non devono essere visibili dai punti panoramici
  • i materiali utilizzati per le coperture devono richiamare i materiali tradizionali per non disturbare l’armonia del paesaggio

DILA, obblighi e adempimenti

Grazie alla semplificazione, basta presentare la DILA al Comune in formato cartaceo o telematico congiuntamente alla relazione sottoscritta da un progettista abilitato. La relazione in questione serve ad attestare il rispetto delle norme di sicurezza e antisismiche.

Le strutture turistiche e termali in centri storici e aree vincolate, oltre alla DILA, devono presentare una “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”, nella quale il progettista abilitato dichiara che gli impianti non alterano il paesaggio, non siano visibili e che i materiali usati siano conformi a quelli tradizionali della zona.

La Dichiarazione inizio lavori asseverata non comporta alcun atto da parte del Comune, il “titolo autorizzativo” è contenuto dalla stessa DILA, senza provvedimenti di assenso, valutazioni paesaggistiche, ambientali o di altra natura. Vuol dire che il solo deposito dà il via alla realizzazione degli impianti.

Più spazio all’edilizia libera per gli impianti fotovoltaici

La legge di conversione del DL Bollette, in continuità con il decreto Aiuti (D.L. 50/2022), conferma l’edilizia libera in caso di:

  • installazione di impianti solari fotovoltaici e termici su edifici, strutture e manufatti 
  • realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete (compresi potenziamenti o adeguamenti) ad eccezione degli impianti installati in ville, parchi e giardini di interesse storico-paesaggistico

Gli interventi sopra elencati sono considerati “manutenzione ordinaria” e non “straordinaria”, vale a dire che non sono richiesti permessi, autorizzazioni o atti amministrativi particolari.

Via libera all’edilizia libera anche nei centri storici, purché i pannelli non siano visibili dai punti panoramici, così ha ribadito anche la sentenza “rivoluzionaria” del Tar l’Aquila in relazione alla possibilità di utilizzare le fonti rinnovabili nei borghi antichi.

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