Arriva la Carta delle aree per il deposito di rifiuti nucleari, 67 siti possibili in 7 Regioni 08/01/2021
L’Agenzia delle Entrate ha finalmente fissato le modalità per la cessione dell’Ecobonus dei condomini all’impresa che realizza il lavoro per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali per le quali spetta la detrazione del 65%. Ricordiamo che la misura, fortemente voluta da Architetti e Legambiente, è stata introdotta dalla Legge di Stabilità che ha stabilito che per i contribuenti della “no tax area”, cioè i possessori di redditi esclusi dall’imposizione Irpef per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per redditi previste dal Tuir, che generalmente non possono beneficiare della detrazione, fosse possibile cedere la detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2016 per la riqualificazione energetica di parti condominiali, agli stessi fornitori che hanno eseguito i lavori o le prestazioni come parte del pagamento dovuto, con regole di accesso che avrebbero dovuto essere definite dall’Agenzia delle Entrate entro il 29 febbraio 2016. Con un mese di ritardo l’Agenzia ha definito le Regole per cedere il credito. La scelta di cedere il credito deve risultare dalla assemblea di condominio che approva gli interventi oppure può essere comunicata al condominio che la inoltra ai fornitori. I fornitori, a loro volta, devono comunicare al condominio l’avvenuta accettazione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti e le attività prestate. Per rendere efficace tutta l’operazione, il condominio è tenuto a trasmettere entro il 31 marzo 2017 un’apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate con il canale Entratel o Fisconline che indichi il totale della spesa sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica su parti comuni, l’elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle spese, il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l’importo del credito ceduto da ciascuno, il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi. Il condominio, deve inoltre comunicare ai fornitori l’avvenuto invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate. I fornitori che ricevono il credito come pagamento possono utilizzarlo esclusivamente in compensazione in 10 rate annuali di pari importo, a partire dal 10 aprile 2017. La quota del credito non fruita nell’anno è utilizzabile negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso.Il modello F24 per la compensazione deve essere presentato tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline. L’Agenzia, con apposita risoluzione, istituirà il codice tributo per l’uso del credito d’imposta da indicare nell’F24. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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