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A cura di: Adele di Carlo Indice degli argomenti Toggle Pannelli fotovoltaici e Superbonus, cosa dicono le ultime sentenzeCosa prevede la normativa sulla tutela paesaggisticaLe motivazioni del diniego La fruibilità della bellezza del paesaggio nelle aree vincolate non è una causa sufficiente ad escludere la possibilità di installare i pannelli fotovoltaici. La dimensione estetica del paesaggio, seppur rilevante, non può impedire ai cittadini di installare i sistemi di efficientamento energetico agevolati dai bonus statali, ad esempio dal Superbonus. Il Tar Campania in una recente sentenza ha specificato che occorre fare un bilanciamento tra la dimensione estetica e la promozione delle fonti di energia rinnovabile, dunque è inammissibile un diniego tout court. Questa decisione rappresenta un altro tassello importante per la diffusione dei pannelli fotovoltaici, segno che la giurisprudenza diventa sempre più sensibile alle tematiche ambientali. Ecco nei dettagli cosa hanno stabilito i giudici in merito al Superbonus e al fotovoltaico ad uso privato. Pannelli fotovoltaici e Superbonus, cosa dicono le ultime sentenze La sentenza in esame è la n. 73 del 3 gennaio 2024 del Tar Campania. In questa sede i giudici amministrativi hanno annullato il rigetto dell’istanza di autorizzazione paesaggistica con la quale si vietata l’installazione di 8 pannelli fotovoltaico agevolati da Superbonus. L’edificio in questione – un’abitazione unifamiliare – è situazione in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico, ovvero un’area geografica di “pregio paesaggistico”. L’istanza di rigetto alla realizzazione dell’opera era stato emesso dalla Soprintendenza sulla base del fatto che i pannelli fotovoltaici erano stati considerati “dannosi” per la tutela del paesaggio e le caratteristiche della zona poiché “estremamente stridenti rispetto all’ambito, di tipo prettamente rurale/agricolo, nel quale si collocano”. Il Tar Campania ha ribaltato questo orientamento, annullando il diniego e fissando un principio fondamentale per tutti coloro che intendono passare alle fonti green: ovvero che i principi del nostro ordinamento tendono ad agevolare la transizione green, anche se l’immobile si trova in aree di pregio. Le amministrazioni locali e la Soprintendenza, quindi, dovrebbero favorire la diffusione del fotovoltaico, ove possibile. Cosa prevede la normativa sulla tutela paesaggistica La disciplina sull’installazione degli impianti fotovoltaici si trova all’interno del d.lgs. n. 28/2011, comma 5, che stabilisce quanto segue: l’installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio tipo … non sono subordinate all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. Fanno eccezione a questa regola gli impianti installati in aree o immobili individuati mediante apposito provvedimento amministrativo. Dunque, in linea generale, l’installazione degli impianti fotovoltaici (agevolati e non dai bonus statali) è consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente. La sentenza del Tar Campania precisa anche che la mera visibilità di pannelli fotovoltaici dai punti panoramici non deve essere percepita come “fattore di disturbo visivo”, ma come una normale evoluzione tecnologica ormai accettata dalla collettività. L’unico limite – dicono i giudici – è non ledere in maniera incisiva l’assetto complessivo dell’area su cui sono installati. Ricapitolando: l’installazione dei pannelli fotovoltaici è da vietare soltanto nelle zone espressamente indicate dalla Regione, negli altri casi, invece, legislatore e giurisprudenza devono avere un “favor” nei confronti delle fonti di energia green prima di esprimere un diniego è comunque necessario operare un bilanciamento degli interessi in gioco, ovvero la bellezza del paesaggio e la transizioni green finalizzata all’obiettivo superiore di limitare l’inquinamento e le emissioni di Co2 Le motivazioni del diniego Detto ciò, il Tar Campania prevede che le motivazioni del diniego all’installazione delle fonti green debbano basarsi su motivazioni stringenti e dettagliate e mai generiche. Quindi non è sufficiente né ammissibile il divieto generalizzato dell’amministrazione competente motivato dalla minore fruibilità del paesaggio. L’eventuale diniego, invece, dovrebbe basarsi su una valutazione più analitica che tenga conto da una parte del vantaggio collettivo della produzione di energia elettrica rinnovabile, dall’altra della salvaguardia dell’estetica del paesaggio. Nel caso di specie – dice la sentenza n. 73 del 3 gennaio 2024 – la Soprintendenza si era limitata ad un diniego generalizzato, senza specifiche motivazioni e senza aver operato un bilanciamento tra i principi in ballo. Da ciò l’annullamento del parere negativo di compatibilità paesaggistica. E ciò vuol dire via libera per il contribuente all’installazione degli 8 pannelli fotovoltaici sul tetto. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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