Decreto FERX, pubblicate le nuove regole operative

Il MASE lo scorso 3 settembre ha pubblicato il Decreto “Aggiornamento delle Regole operative del DM 30 dicembre 2024“: approvati i nuovi contingenti fotovoltaici e le regole del FERX, con vincoli di preselezione sull’origine dei moduli, celle e inverter che escludono la Cina

Decreto FERX, pubblicate le nuove regole operative

Con il decreto direttoriale del 3 settembre 2025 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato i nuovi contingenti e le regole operative del meccanismo FER X Transitorio.

Il provvedimento non solo definisce i volumi di potenza da mettere a bando, ma introduce anche criteri stringenti sull’origine dei componenti principali degli impianti, in coerenza con il Net-Zero Industry Act e con il regolamento di esecuzione europeo 2025/1178. Le aste FERX diventano così uno strumento per accelerare la transizione energetica e al tempo stesso rafforzare la filiera industriale europea, riducendo la dipendenza dalla Cina.

Nuovi contingenti e procedure competitive

Il decreto fissa per il fotovoltaico un contingente minimo di 0,2 GW, un obiettivo di 0,9 GW e un massimo di 1,6 GW.

Decreto FER X Transitorio: contingenti di potenza messi a disposizione
Contingenti di potenza messi a disposizione

Sarà il Gestore dei Servizi Energetici a calcolare la potenza effettivamente messa a gara sulla base delle manifestazioni di interesse ricevute, applicando la decurtazione del dieci per cento e confrontandola con i limiti fissati dal Ministero. In questo modo la curva di domanda risulterà più dinamica e calibrata sulla reale capacità del mercato, evitando squilibri e garantendo maggiore programmazione.

Criteri di origine dei componenti e nuove regole operative

Le regole operative aggiornate sono allegate al decreto direttoriale (Allegati 1 e 2), del quale costituiscono parte integrante e sostanziale. La novità più rilevante riguarda i criteri di preselezione per gli impianti fotovoltaici sopra 1 MW. Per accedere alle aste FERX, gli operatori devono dimostrare che i moduli non siano assemblati in Cina, che le celle non siano di origine cinese e che anche gli inverter provengano da mercati diversi. Inoltre, almeno un altro dei componenti principali inclusi nella lista europea dedicata alla tecnologia solare non può avere origine cinese.

Come si legge nell’Allegato A:

Impianti fotovoltaici NZIA – Per gli impianti fotovoltaici, la partecipazione alla procedura competitiva prevista dall’articolo 5-bis del DM FERX Transitorio (procedura PC_FTVNZIA_2025_01) è condizionata al rispetto dei seguenti criteri di preselezione relativi all’origine dei prodotti finali e dei componenti principali di impianto:
a) il modulo fotovoltaico non è assemblato in Cina;
b) le celle fotovoltaiche non sono originarie della Cina;
c) gli inverter non sono originari della Cina;
d) almeno un altro dei componenti contenuti nella lista dedicata alla tecnologia solare di cui all’Allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2025/1178 del 23 maggio 2025 non è originario della Cina.

In considerazione di quanto riportato nel Regolamento (UE) 2024/1735 e nei Regolamenti di esecuzione (UE) 2025/1176 e 2025/1178 del 23 maggio 2025, al fine di una maggiore efficacia del criterio della resilienza ed al fine di evitare fenomeni di delocalizzazione della produzione o di diffusione di pratiche volte a modificare l’origine o il luogo di assemblaggio dei prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette finalizzati ad eludere, in particolare, quanto previsto dall’articolo 7 del Regolamento (UE) 2025/1176 in materia di “Contributo alla resilienza”, si precisa quanto segue.

Con riferimento ai requisiti di cui alle lettere a) e b), le procedure sono tali da consentire l’accesso ai soli impianti:
• i cui moduli fotovoltaici non siano assemblati in stabilimenti produttivi ubicati in Cina o gestiti da imprese che abbiano sede legale centrale in Cina o appartenenti a gruppi societari il cui soggetto capogruppo abbia sede legale in Cina e
• non siano composti da celle prodotte in stabilimenti produttivi ubicati in Cina o gestiti da imprese che abbiano sede legale centrale in Cina o appartenenti a gruppi societari il cui soggetto capogruppo abbia sede legale in Cina.

Il Soggetto Richiedente è tenuto ad attestare, tramite la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) da sottoscrivere all’atto della partecipazione alla procedura competitiva, l’impegno a realizzare l’impianto nel rispetto dei suddetti requisiti.

Il bando crea dunque un filtro industriale che privilegia la produzione europea e stimola la localizzazione delle catene del valore. È un segnale forte a tutela della sovranità energetica e della competitività delle imprese del continente.

Accanto ai criteri di origine, il decreto aggiorna le modalità di comunicazione di avvio lavori, di entrata in esercizio e le condizioni per l’erogazione dei prezzi di aggiudicazione, rendendo più chiaro e trasparente l’intero iter per gli operatori. Le aste FERX si configurano così come uno strumento integrato: accelerano la transizione, sostengono l’industria e ridisegnano il mercato in chiave strategica.

FAQ – Decreto FER X Transitorio

Che cos’è il decreto FERX transitorio?

Il FERX transitorio è il meccanismo di supporto agli impianti fotovoltaici introdotto dal decreto del 30 dicembre 2024 e aggiornato dal MASE nel settembre 2025. È pensato per accompagnare la transizione verso sistemi di gara basati anche su criteri non solo economici, ma anche industriali e ambientali, in linea con il Net-Zero Industry Act.

Chi può accedere agli incentivi previsti dal FER X Transitorio?

Possono accedere ai meccanismi di supporto tutti i soggetti responsabili di impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici (anche su acquedotto) e per il trattamento di gas residuati dai processi di depurazione, che rispettino i requisiti tecnici e normativi previsti.

Qual è la differenza tra accesso diretto e procedura competitiva?

Gli impianti con potenza fino a 1 MW accedono direttamente agli incentivi, nei limiti del contingente previsto (3 GW). Gli impianti con potenza superiore a 1 MW devono invece partecipare a procedure competitive gestite dal GSE.
Come si partecipa alle procedure competitive?
La partecipazione avviene tramite il Portale FER-X del GSE. Prima si presenta la manifestazione di interesse (dal 3 al 24 giugno 2025), poi – in caso di idoneità – si invia la richiesta di partecipazione vera e propria, allegando la documentazione tecnica e la cauzione.

Quali sono le tariffe incentivanti previste?

Le tariffe base per i contratti per differenza sono:

  • 85 €/MWh per il fotovoltaico
  • 80 €/MWh per l’eolico
  • 110 €/MWh per l’idroelettrico
  • 100 €/MWh per il biogas da depurazione

Queste tariffe possono essere oggetto di offerta al ribasso nelle aste.

Cos’è la cauzione provvisoria e a quanto ammonta?

È un importo pari al 10% del costo di investimento dell’impianto, da presentare sotto forma di fideiussione o deposito cauzionale. Serve a garantire la serietà della proposta progettuale.

Cosa succede se l’impianto non entra in esercizio entro 36 mesi?

La tariffa riconosciuta sarà soggetta a una riduzione progressiva. Il termine dei 36 mesi è vincolante per evitare comportamenti speculativi o ritardi.

È possibile presentare domanda per una sola parte della potenza di un impianto?

Sì, è possibile richiedere l’incentivo solo per una quota di potenza. Tuttavia, la parte residua non potrà partecipare a bandi successivi mantenendo il diritto alla quota già ammessa.

Cosa succede in caso di documentazione incompleta o errata?

Il GSE effettuerà controlli rigorosi. Errori, omissioni o dichiarazioni mendaci comportano l’esclusione automatica dalla graduatoria e la perdita del diritto all’incentivo.

Dove trovo i documenti ufficiali e le regole operative?

Tutti i documenti, incluse le Regole Operative, sono disponibili sul sito istituzionale del GSE e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Quali sono i contingenti di potenza previsti?

Per il fotovoltaico il decreto stabilisce un contingente minimo di 0,2 GW, un obiettivo di 0,9 GW e un massimo di 1,6 GW. La potenza effettiva messa a gara sarà definita dal GSE in base alle manifestazioni di interesse ricevute, applicando una riduzione del 10% rispetto al totale richiesto.

Quali sono i vincoli di origine dei componenti?

Per gli impianti sopra 1 MW sono previsti criteri di preselezione che escludono la Cina. I moduli non possono essere assemblati in Cina, le celle e gli inverter non devono essere di origine cinese e almeno un altro dei componenti principali indicati dal regolamento UE 2025/1178 deve provenire da mercati diversi.


8/9/2025

Decreto FER X Transitorio: via alle procedure per nuovi incentivi alle rinnovabili

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato le regole operative per accedere agli incentivi previsti dal Decreto FER X Transitorio: dal 3 al 24 giugno aperte le manifestazioni di interesse per impianti superiori a 1 MW. Stanziati 9,7 miliardi di euro per promuovere impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici e di trattamento gas da depurazione.

Decreto FER X Transitorio: via alle procedure per nuovi incentivi alle rinnovabili

Con la firma del Ministro Gilberto Pichetto Fratin del Decreto Direttoriale che prevede l’“Approvazione delle Regole operative del DM 30 dicembre 2024”, il FER X Transitorio entra nel vivo con la pubblicazione delle Regole Operative.
Il provvedimento, valido fino al 31 dicembre 2025, è tra le principali iniziative previste dalla strategia italiana di transizione energetica e decarbonizzazione al 2030.

Con una dotazione complessiva di 9,7 miliardi di euro, il meccanismo incentiva la costruzione, il rifacimento e il potenziamento di impianti alimentati da fonti rinnovabili mature e a costi prossimi alla grid parity – fotovoltaico, eolico, idroelettrico e gas residuati dai processi di depurazione – tramite contratti per differenza bidirezionali.

Più rinnovabili, più competitività, più mercato“, ha dichiarato il Ministro Pichetto, sottolineando l’ambizione di attivare fino a 11 GW di nuova capacità rinnovabile già nella prima procedura competitiva.

La dotazione economica è destinata a finanziare sia impianti di nuova costruzione sia interventi di rifacimento e potenziamento.

Per gli impianti con potenza fino a 1 MW, è previsto l’accesso diretto agli incentivi fino a un contingente massimo di 3 GW. Per quelli di potenza superiore, l’accesso avviene attraverso procedure competitive gestite dal GSE.

Le principali novità operative

Le Regole Operative approvate dal MASE il 20 maggio 2025 stabiliscono requisiti, tempistiche e modalità di partecipazione alle aste.

Dal 3 giugno e fino alle ore 12:00 del 24 giugno, gli operatori interessati potranno presentare le proprie manifestazioni di interesse attraverso il Portale FER-X del GSE.

Modalità di accesso

  • Accesso diretto per impianti < 1 MW (fino a 3 GW)
  • Procedure competitive per impianti > 1 MW (fino a 14,65 GW, di cui 10 GW per il fotovoltaico)

Le tariffe incentivanti sono:

  • 85 €/MWh per il fotovoltaico
  • 80 €/MWh per l’eolico
  • 110 €/MWh per l’idroelettrico
  • 100 €/MWh per il biogas da depurazione

Cauzioni, graduatorie e controlli

Per partecipare alle gare, è richiesta una cauzione provvisoria del 10% del costo di investimento, dichiarato per l’impianto, con possibilità di scelta tra fideiussione bancaria o deposito cauzionale. Il GSE pubblicherà le graduatorie sulla base di criteri di priorità e riduzione percentuale offerta. I controlli documentali sono stringenti e le dichiarazioni mendaci comportano l’esclusione automatica.

Gli impianti selezionati dovranno entrare in esercizio entro 36 mesi dall’assegnazione dell’incentivo. In caso contrario, è prevista una riduzione progressiva della tariffa.

Tipologie di intervento ammissibili

Le Regole Operative definiscono con precisione le quattro categorie di intervento ammesse agli incentivi: la nuova costruzione, il rifacimento integrale, il potenziamento e, per alcune tecnologie, il rifacimento parziale. Questi interventi devono utilizzare componenti nuovi o rigenerati, nel rispetto delle direttive tecniche di GSE.

Per esempio, il potenziamento è ammesso solo per impianti eolici, fotovoltaici e a gas residuati, mentre il rifacimento parziale è riservato agli impianti idroelettrici e di trattamento gas da depurazione. La nuova costruzione, invece, è valida per tutte le tecnologie.

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6/02/2025

Rinnovabili, cosa prevede il decreto FER X transitorio: guida ai nuovi incentivi

Dopo l’ok della Commissione Ue, il ministro Pichetto firma il decreto FER X transitorio con meccanismi di supporto per impianti a fonti rinnovabili

a cura di Adele di Carlo 

Rinnovabili, cosa prevede il decreto FER X transitorio: guida ai nuovi incentivi

Approvato il decreto FER X transitorio che stanzia 9,7 miliardi di euro per incentivare impianti da fonti rinnovabili. Il testo supporta fotovoltaico, eolico, idroelettrico e trattamento di gas da depurazione, anche la costruzione, il rifacimento e il potenziamento di nuovi impianti.

Grande soddisfazione da parte del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin:

Il via libera della Commissione Europea allo schema di decreto che promuove la realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili mature, il cosiddetto FER X transitorio, è un passo importante verso l’innovazione che serve al Paese nel percorso di transizione.

Il decreto “transitorio” segue il modello del decreto FER X, con alcune differenze: resta in vigore fino al 31 dicembre 2025 e prevede una riduzione dei contingenti. Entro la fine dell’anno, 3 GW saranno riservati a impianti fino a 1 MW, mentre 14,65 GW verranno assegnati tramite aste per impianti di potenza superiore, di cui 10 GW destinati al fotovoltaico.

Ecco i dettagli del nuovo decreto e cosa cambia per gli impianti a fonti rinnovabili.

Impianti Rinnovabili, cos’è il decreto FER X transitorio

Il Decreto FER X transitorio è una misura introdotta per sostenere lo sviluppo degli impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato. Serve ad accelerare la transizione energetica e rientra nel quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.

Il decreto stabilisce le modalità di accesso agli incentivi per diversi tipi di impianti rinnovabili: fotovoltaico, eolico, idroelettrico e impianti per il trattamento di gas residuati dai processi di depurazione.

Impianti Rinnovabili, cos'è il decreto FER X transitorio

Il testo segue lo schema del FER X definitivo ma introduce alcune differenze, come la limitazione della validità fino al 31 dicembre 2025.

Per partecipare alle aste e ottenere gli incentivi, i richiedenti devono fornire una cauzione provvisoria pari al 10% del costo di investimento previsto per l’impianto. Questo meccanismo garantisce l’effettiva realizzazione dei progetti selezionati e assicura che solo le iniziative più solide possano accedere al supporto economico.

A chi si rivolge

Il Decreto FER X transitorio è rivolto ad impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici e per quelli che trattano gas residui da depurazione. L’accesso ai contributi avviene attraverso due modalità: accesso diretto e procedure competitive.

Gli impianti con potenza inferiore a 1 MW possono ottenere gli incentivi senza partecipare alle gare. Per quelli con potenza superiore a 1 MW, invece, è prevista una procedura d’asta al ribasso gestita dal GSE. In questo caso il 95% dell’energia prodotta rientra nel contratto per differenza bidirezionale, mentre il restante 5% segue l’andamento del mercato.

Le tariffe incentivanti variano a seconda della tecnologia utilizzata:

  • per il fotovoltaico la tariffa è 85 €/MWh
  • per l’eolico 80 €/MWh
  • per l’idroelettrico è 110 €/MWh
  • per i gas residui da depurazione è di 100 €/MWh

L’incentivo si basa sul meccanismo dei contratti per differenza. Se la tariffa assegnata è superiore al valore di mercato dell’energia, il GSE copre la differenza versandola al produttore.

Al contrario, se il prezzo di mercato supera la tariffa stabilita, sarà il produttore a dover restituire la differenza al GSE. In tal modo viene garantita la stabilità economica sia per i produttori che per il mercato dell’energia rinnovabile.

In aggiunta a quanto detto, il decreto introduce anche diversi strumenti di monitoraggio per prevenire speculazioni e ritardi nella realizzazione dei progetti. Gli impianti rinnovabili dovranno essere operativi entro 36 mesi dall’assegnazione dell’incentivo; oltre questo termine, la tariffa riconosciuta sarà ridotta progressivamente.

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