Quando è possibile installare dei pannelli fotovoltaici privati in una terrazza condominiale

È possibile installare dei pannelli fotovoltaici in uno spazio comune, come una terrazza condominiale, ma non bisogna ledere il diritto degli altri condomini a utilizzarlo nello stesso modo.

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Quando è possibile installare dei pannelli fotovoltaici privati in una terrazza condominiale

Le parti comuni di un condominio possono essere utilizzate in egual modo da tutti i proprietari, senza la necessità di chiedere il permesso all’assemblea o all’amministratore. Deve essere rispettata l’integrità del condominio e il diritto di ogni altro condominio di servirsene nello stesso modo.

Ma quando si vogliono installare degli impianti fotovoltaici per la produzione di energia da fonti pulite destinate ad alimentare i singoli appartamenti, come deve essere intesa questa regola generale? È possibile installare dei pannelli solari privati sul terrazzo condominiale?

Gli impianti fotovoltaici in condominio: le norme

L’articolo 1133-bis del Codice Civile permette l’installazione degli impianti fotovoltaici destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili sul lastrico solare al servizio di un solo appartamento. A questo fine può essere utilizzato qualsiasi altra superficie comune idonea a questo tipo di impianti.

Da un punto di vista strettamente normativo, le leggi attualmente in vigore permettono di utilizzare le parti comuni dell’edificio – quindi anche il terrazzo condominiale – per installare pannelli solari e fotovoltaici: per farlo non è necessario ottenere il permesso preventivo dell’assemblea, che, quindi, non può mettersi di traverso ad una richiesta di questo tipo.

Quali diritti ha l’assemblea di condominio

Nel momento in cui l’installazione di un impianto fotovoltaico al servizio di una singola unità immobiliare determini delle modifiche delle parti comuni, il soggetto che deve eseguire i lavori deve darne preventiva comunicazione all’assemblea, chiarendo quali modifiche devono essere apportate alle parti comuni e le modalità attraverso le quali verranno effettuati gli interventi.

Con la maggioranza degli intervenuti ed almeno due terzi del valore dell’edificio, l’assemblea condominiale ha la possibilità di prescrivere delle modalità alternative per effettuare i lavori o imporre delle cautele a tutela della stabilità dell’edificio, della sicurezza o del decoro architettonico.

Quando vengono installati degli impianti fotovoltaici per produrre energia elettrica da fonti rinnovabili, l’assemblea, a seguito di una richiesta dei diretti interessati, può provvedere a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni: l’obiettivo, in questo caso, è quello di salvaguardare le diverse forme di utilizzo che sono previste dal regolamento di condominio (o da qualunque altro atto che abbia valore legale).

Sempre con la stessa maggioranza l’assemblea ha la facoltà di subordinare l’esecuzione dei lavori ad un’idonea garanzia a protezione degli eventuali danni che potrebbero essere causati.

Da quello che emerge, quindi, i poteri dell’assemblea condominiale sono limitati, almeno di fronte all’installazione di un impianto fotovoltaico e possono avere rilievo solo laddove l’intervento comporti delle modifiche alle parti comuni.

L’impianto può essere tranquillamente installato

Date le premesse che abbiamo visto fino a questo momento, l’installazione dei pannelli solari destinati a servire una singola unità immobiliare – e per i quali non sia necessario procedere con delle modifiche alle parti comuni – può essere tranquillamente effettuata da un singolo condominio, anche quando è realizzato esclusivamente nel proprio interesse e non è stata chiesta alcune autorizzazione preventiva all’assemblea.

Quando i lavori dovessero comportare delle modifiche alle parti comuni, il potere dell’assemblea è limitato. Non si può opporre, ma deve semplicemente indicare in quali modalità deve essere effettuato o imporre che vengano adottate delle cautele o delle garanzie.

Ai fini pratici l’assemblea può opporsi all’installazione degli impianti fotovoltaici solo quando dalla loro installazione ne derivi un pregiudizio irrimediabile per l’edificio e non ci siano delle soluzioni alternative per installarli. O quando la loro installazione dovesse causare l’occupazione totale dello spazio comune, determinando la preclusione degli altri condomini (che in sostanza non se ne possono servire).

Cosa fare quando non c’è spazio per tutti

Quando vengono installati degli impianti fotovoltaici nelle parti comuni di un condominio, non deve essere compromesso il diritto degli altri proprietari ad utilizzare nello stesso modo le parti comuni.

L’intervento non può essere effettuato nel momento in cui la struttura – una volta completata – occupi una porzione di area superiore rispetto alla quota di proprietà espressa in millesimi. Questo serve a tutelare gli altri condomini, i quali hanno diritto a dotarsi di un proprio impianto fotovoltaico. Spetterà all’assemblea il compito di nominare un tecnico che dovrà analizzare tutte le possibili alternative e provvederà a ripartire correttamente lo spazio disponibile tra tutti i condomini.

In altre parole un singolo condomino non può occupare l’intero spazio comune – indipendentemente che questo sia un tetto o un lastrico solare – con i pannelli solari. Nel caso in cui lo facesse può essere condannato alla loro rimozione.

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