Diginiego fotovoltaico in aree vincolate: nuova sentenza del TAR sui casi di legittimità

In presenza di uno studio accurato e di un diniego motivato coerente con il quadro normativo vigente, il divieto agli impianti fotovoltaici in aree vincolate è legittimo: resta, in ogni caso, il favor verso le fonti rinnovabili.

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Diginiego fotovoltaico in aree vincolate: nuova sentenza del TAR sui casi di legittimità

Gli impianti fotovoltaici sono uno dei pilastri della transizione energetica. La loro realizzazione, però, può incontrare dei limiti significativi quando l’installazione interessa zone di valore storico, artistico o sottoposte a tutela paesaggistica.

In gioco c’è la necessità di bilanciare l’interesse pubblico con la produzione di energia rinnovabile.
Spesso regole e limiti vengono ridefiniti dai tribunali amministrativi locali che si trovano a negare o consentire l’installazione del fotovoltaico. Una recente pronuncia del giudice amministrativo lombardo (la n. 789 del 16 febbraio 2026) dà importanti chiarimenti su questo delicato equilibrio: il diniego paesaggistico può essere legittimo quando è fondato su una valutazione tecnica approfondita e coerente con il quadro normativo vigente.

Impianti fotovoltaici e tutela del paesaggio: il quadro normativo

Nel nostro ordinamento, l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili in aree vincolate è disciplinata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004). All’articolo 142 vengono individuate le categorie di beni tutelati per legge, tra cui rientrano i territori compresi nei parchi e nelle riserve naturali.

Impianti fotovoltaici e tutela del paesaggio: il quadro normativo

In queste aree, ogni intervento che comporti trasformazioni del territorio è subordinato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica prevista dall’articolo 146 del medesimo decreto; ciò vale anche per l’installazione del fotovoltaico.
Il procedimento richiede una valutazione tecnica articolata, che coinvolge sia l’amministrazione procedente sia la Soprintendenza, chiamata a esprimere un parere sulla compatibilità dell’opera con i valori paesaggistici protetti.

Accanto alla normativa statale, ci sono poi le disposizioni regionali e gli strumenti di pianificazione territoriale, spesso determinanti nel definire le condizioni per posizionare gli impianti nei contesti più sensibili.

Fotovoltaico in area vincolata, la decisione del TAR Lombardia

Il caso sottoposto al giudice amministrativo riguardava la richiesta di autorizzazione paesaggistica per un impianto fotovoltaico a terra composto da oltre 1.600 moduli, destinato ad un’attività produttiva. L’intervento era previsto in un’area agricola inserita all’interno del territorio di un parco regionale e quindi sottoposta a vincolo paesaggistico.

Fotovoltaico in area vincolata, la decisione del TAR Lombardia

Durante l’istruttoria, la Commissione paesaggio ha espresso parere negativo evidenziando come le dimensioni dell’impianto e la presenza di opere strutturali permanenti potessero compromettere la percezione del paesaggio. In particolare, la posizione sopraelevata del sito e la visibilità da diversi punti panoramici sono state considerate circostanze rilevanti ai fini della valutazione di compatibilità.

Sulla base di tali elementi l’amministrazione aveva negato l’autorizzazione, decisione poi impugnata dalla società proponente davanti al giudice amministrativo.

Valutazione paesaggistica e discrezionalità tecnica

Nel pronunciarsi sul ricorso, il TAR ha ribadito un principio ormai consolidato: gli impianti fotovoltaici non sono automaticamente incompatibili con le aree vincolate. Tuttavia, proprio per il loro potenziale impatto visivo e territoriale, richiedono una verifica particolarmente rigorosa. Ciò implica che il giudice può intervenire solo in presenza di evidenti vizi di illogicità, carenza istruttoria o travisamento dei fatti.

Se l’analisi risulta fondata su dati concreti e coerente con la normativa applicabile, il sindacato giurisdizionale non può sostituirsi al giudizio tecnico dell’ente competente.

Nel caso di specie, il diniego è stato ritenuto “adeguatamente motivato” in quanto collegato a elementi oggettivi quali la dimensione dell’impianto, la natura agricola del contesto e l’elevata vulnerabilità paesaggistica dell’area.

Il ruolo della normativa regionale e della pianificazione territoriale

Le norme locali, infatti, prevedevano cautele stringenti per la realizzazione di impianti fotovoltaici nei territori del parco, limitandone la localizzazione nelle zone caratterizzate da elevato pregio ambientale o destinate alla conservazione dei valori naturalistici.

La valutazione paesaggistica non deve esaurirsi in un giudizio estetico, ma inserirsi in un più ampio sistema di pianificazione territoriale; al suo interno devono essere individuate preventivamente le aree più idonee o più critiche per lo sviluppo delle infrastrutture energetiche.

Procedimento autorizzativo e preavviso di diniego

La sentenza ha affrontato anche il tema procedimentale relativo al preavviso di rigetto disciplinato dall’articolo 10-bis della legge n. 241/1990. Il giudice ha chiarito che la comunicazione anticipata dei motivi ostativi non determina di per sé l’illegittimità del procedimento, purché non intervengano successivamente elementi istruttori di segno opposto, come un parere favorevole della Soprintendenza.

In assenza di tali circostanze, l’amministrazione conserva la possibilità di concludere il procedimento con un provvedimento negativo, a condizione che la motivazione risulti coerente e adeguatamente supportata dall’istruttoria tecnica.

Transizione energetica e tutela del territorio: un equilibrio complesso

La decisione n. 789 del 16 febbraio 2026 del TAR Lombardia conferma il favor legislativo verso le energie rinnovabili seppur senza eliminare la necessità di una valutazione puntuale dell’impatto paesaggistico.
Nei contesti territoriali sottoposti a vincolo, la progettazione degli impianti deve essere accompagnata da studi approfonditi sull’inserimento ambientale e da soluzioni tecniche idonee a ridurre l’impatto visivo e territoriale. È proprio su questi aspetti che si gioca, nella pratica, l’esito del procedimento autorizzativo e la possibilità di conciliare sviluppo energetico e tutela del paesaggio.

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