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Indice degli argomenti Toggle Che cos’è l’autorizzazione paesaggistica A cosa serve l’autorizzazione paesaggisticaCome richiedere l’autorizzazione paesaggistica ordinariaL’autorizzazione paesaggistica semplificataQuando non è necessario richiedere l’autorizzazione paesaggistica L’autorizzazione paesaggistica è una pratica necessaria per l’esecuzione di opere che potrebbero avere impatto sul paesaggio naturale e urbano da tutelare. Questo approccio conservativo è molto importante per gestire in modo controllato tutti quegli interventi da realizzare in zone sottoposte a tutela. Il compito è affidato al “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, fondamentale per proteggere, conservare e valorizzare il nostro patrimonio culturale ed ambientale, assai rilevante. L’Italia è un Paese ricco di storia, cultura e bellezze paesaggistiche, la cui tutela è essenziale. Questo non significa evitare lo sviluppo di qualsiasi nuovo progetto, ma semplicemente che è necessario procedere con cautela e totale rispetto dell’esistente e del contesto. Che cos’è l’autorizzazione paesaggistica L’autorizzazione paesaggistica è un procedimento amministrativo, regolato dall’art. 146 del D.Lgs 42/2004, ossia il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e consiste in un’autorizzazione che si aggiunge al titolo edilizio previsto per la tipologia di intervento oggetto della richiesta. In ambito edile, non sostituisce altre pratiche, come il Permesso di Costruire, ma anzi si somma ad altro titolo abilitativo in determinati contesti e situazioni. Nello specifico, si parla di edifici o altre opere che si collocano in un contesto naturale o culturale che viene preservato. Le procedure e i criteri necessari ad ottenere l’autorizzazione sono definite nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. L’importanza di questa autorizzazione risiede nel fatto che è uno strumento nato per favorire una corretta gestione del territorio e del suo sviluppo, preservando il patrimonio culturale e ambientale di un luogo, proteggendone anche l’identità. A cosa serve l’autorizzazione paesaggistica L’autorizzazione paesaggistica serve per realizzare opere quali la costruzione di edifici, di nuove infrastrutture, come strade o ponti in contesti tutelati. In sostanza, lo scopo è quello di autorizzare e regolamentare la realizzazione di opere che potrebbero avere un impatto significativo sul paesaggio o su un contesto tutelato. Per questo motivo, risulta necessaria la definizione di un Ente incaricato della valutazione delle richieste e dalla successiva concessione. Per ottenere l’Autorizzazione Paesaggistica, infatti, si deve presentare specifica richiesta all’autorità competente, ossia la Regione, che a sua volta procede con l’inoltro della pratica alla Soprintendenza. La Regione, poi, può delegare ad un altro Ente Pubblico, come il Comune, la Provincia o, ancora, soggetti quali un Ente Parco il compito di raccolta delle pratiche. In Lombardia, ad esempio, la L.r.n. 12 del 2005 attribuisce le competenze paesaggistiche a Comuni, Unioni di Comuni, Province, Parchi Regionali, Comunità Montane, oltre che alla stessa Regione. Ogni richiesta viene analizzata in modo specifico, in considerazione della tipologia di intervento che si vuole realizzare e della documentazione allegata. Infatti, è necessario valutare la compatibilità dell’intervento con l’ambiente e i valori culturali e storici del luogo. I criteri da utilizzare sono, appunto, la tutela dell’ambiente naturale e culturale o anche l’armonia con il contesto esistente. Come richiedere l’autorizzazione paesaggistica ordinaria Dal 2010 è possibile distinguere due differenti tipologie di procedimento, con l’introduzione dell’autorizzazione paesaggistica semplificata, per tutti gli interventi di “lieve entità”. Ciò che distingue le due pratiche, in sostanza, è la tipologia di documentazione che è necessario presentare all’ente competente. Entrando nel dettaglio, l’iter previsto per l’autorizzazione paesaggistica ordinaria richiede di presentare un’apposita istanza, corredata da tutta la documentazione progettuale necessaria e un’apposita relazione paesaggistica. Per procedere, quindi, è necessario il coinvolgimento di un tecnico, a cui affidare l’incarico. L’Ente preposto, a seguito dell’analisi della documentazione, può richiedere eventuali integrazioni. Entro 40 giorni, tutta la documentazione deve essere inviata alla Soprintendenza, con una relazione tecnica illustrativa e una proposta di provvedimento. A questo punto, anche il richiedente viene avvisato dell’avvio del procedimento. La Soprintendenza, a sua volta, ha 45 giorni di tempo per esprimere il proprio parere, di natura vincolante. È nuovamente l’Amministrazione competente a rilasciare, entro 20 giorni, l’autorizzazione. Se l’esito è negativo, non è possibile procedere, a meno che si decida di impugnarlo, ricorrendo al tribunale amministrativo regionale. L’autorizzazione paesaggistica semplificata L’autorizzazione paesaggistica semplificata, come già detto, riguarda gli interventi definiti di “lieve entità”. In questo caso, la relazione presentata all’Amministrazione competente è semplificata e al suo interno è inclusa l’attestazione del tecnico della conformità del progetto alla normativa vigente. Nel caso in cui il parere sia negativo, il richiedente viene subito avvisato, altrimenti si procede con l’invio alla Soprintendenza. L’esito viene comunicato entro 25 giorni dalla ricezione degli atti. Anche in questo caso, se il parere è negativo si provvede subito alla comunicazione all’interessato, altrimenti si indica all’Amministrazione la possibilità di rilasciare il titolo edilizio appropriato. In ogni caso, l’autorizzazione ha valenza per 5 anni, dopo di che ne è necessaria una nuova. Stesso discorso per il procedimento ordinario. Quando non è necessario richiedere l’autorizzazione paesaggistica Come anticipato nel primo paragrafo, l’autorizzazione paesaggistica è necessaria ogni qualvolta si interviene su edifici e luoghi sottoposti a tutela, nel caso in cui se ne alteri l’aspetto o se ne vogliano costruire di nuovi. Ci sono, però, alcune eccezioni da considerare, per le quali non serve procedere con la richiesta. Le casistiche di esclusione sono state prima di tutto definite all’art. 149 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ma è seguito un aggiornamento con il DPR 31/2017. Il riferimento per le esclusioni, pertanto, sono l’Allegato A e l’Allegato B di quest’ultimo decreto, nel quale sono riportati 73 interventi di lieve impatto, rispettivamente 31 nel primo e 42 nel secondo. Ad esempio, le esclusioni erano previste per casi in cui si richiede di effettuare manutenzioni che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici. Stesso discorso per il consolidamento statico o il restauro conservativo. È concessa l’esclusione anche gli interventi relativi all’attività agro silvo pastorale, purché non si alterino luoghi e non si causino conseguenze sull’assetto idrogeologico. Sono incluse le opere di forestazione e riforestazione, le opere di bonifica. Articolo aggiornato – Prima pubblicazione 2022 Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento
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