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Indice degli argomenti Toggle Cosa cambia con il DL Bollette sulle connessioni alla reteIl tema della decadenza automaticaLe criticità sollevate dalle associazioni di settoreLa clausola di salvaguardia e i progetti maturiFAQ DL Bollette e reti elettriche: le domande più frequentiChe cosa prevede l’articolo 7 del DL Bollette per le rinnovabili?Cosa si intende per saturazione virtuale della rete?Perché le associazioni criticano il DL Bollette?Il decreto tutela i progetti già in fase avanzata?A che punto è la conversione del DL Bollette? Il DL Bollette, attualmente all’esame della Camera, continua a far discutere non soltanto per le misure su famiglie e imprese, ma anche per le disposizioni che incidono direttamente sullo sviluppo delle rinnovabili. In particolare l’articolo 7 del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, in vigore dal 21 febbraio, contiene una delle novità più rilevanti per il settore: una nuova disciplina delle connessioni alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e degli accumuli, pensata per affrontare il fenomeno della cosiddetta “saturazione virtuale” della rete elettrica. L’obiettivo dichiarato è rendere più efficiente l’allocazione della capacità di rete, evitando che quote rilevanti restino di fatto immobilizzate da iniziative che non arrivano a maturazione autorizzativa o realizzativa. Tuttavia, non mancano le critiche delle associazioni. Da un lato ITALIA SOLARE ha scritto a Terna, con una lettera inviata per conoscenza anche ad ARERA e al MASE, per chiedere chiarimenti operativi sulla concreta applicazione delle nuove norme. Dall’altro Alleanza per il Fotovoltaico in Italia ha richiamato l’attenzione sul rischio che la disciplina della decadenza delle connessioni possa coinvolgere anche progetti già avanzati sotto il profilo tecnico e ambientale. Cosa cambia con il DL Bollette sulle connessioni alla rete L’articolo 7 stabilisce che Terna pubblichi sul portale dedicato la capacità massima addizionale da impianti a fonti rinnovabili e da sistemi di accumulo integrabile nelle diverse porzioni della rete di trasmissione nazionale, con aggiornamenti trimestrali. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, sentita ARERA, dovrà poi definire entro 90 giorni i criteri e le modalità operative cui Terna dovrà attenersi. Parallelamente, il decreto modifica il d.lgs. 190/2024 introducendo il nuovo articolo 10-bis, che ridisegna la disciplina delle soluzioni di connessione. Il Decreto stabilisce la possibilità riconosciuta al gestore della rete di trasmissione nazionale e ai gestori del sistema di distribuzione di rilasciare soluzioni di connessione anche in eccesso rispetto alla capacità massima accoglibile nel medesimo punto. È il meccanismo che nel dibattito di settore viene ricondotto all’overbooking delle connessioni. La finalità è evitare che la saturazione “sulla carta” della rete blocchi nuovi investimenti, in presenza di richieste che potrebbero poi non consolidarsi. Il decreto prevede inoltre che ARERA aggiorni entro 180 giorni le condizioni tecniche, economiche e procedurali per le connessioni. Ma c’è un elemento che il settore considera particolarmente sensibile: nelle more dei provvedimenti ARERA, Terna e i distributori possono già rilasciare connessioni oltre la capacità massima accoglibile. In altri termini, il principio entra subito nel sistema, mentre il dettaglio regolatorio arriverà successivamente. È proprio questa combinazione tra immediata applicabilità e rinvio a successivi atti attuativi ad aver alimentato molte delle osservazioni. Il tema della decadenza automatica Uno dei passaggi più delicati riguarda la perdita di efficacia di alcune soluzioni di connessione. Il nuovo articolo 10-bis prevede infatti che, dalla pubblicazione dei provvedimenti ARERA, perdano efficacia le soluzioni di connessione alla rete di trasmissione nazionale relative a progetti rinnovabili o di accumulo non abilitati o non autorizzati, già rilasciate e non validate dal gestore del sistema di trasmissione nazionale. La norma fa comunque salvo il diritto dei soggetti interessati a partecipare alle nuove procedure. Su questo punto ITALIA SOLARE, nella lettera inviata a Terna il 26 marzo 2026, chiede chiarimenti sia sul funzionamento pratico dell’overbooking sia sul significato della formula “soluzioni di connessione rilasciate ma non validate”, ritenuta centrale per l’applicazione corretta della nuova disciplina. L’associazione segnala inoltre un coordinamento non pienamente allineato tra disciplina autorizzativa delle infrastrutture di rete e meccanismi di decadenza delle connessioni, in particolare nei casi che coinvolgono impianti in media tensione con opere sulla rete di trasmissione nazionale. Le criticità sollevate dalle associazioni di settore La posizione di ITALIA SOLARE si muove soprattutto sul piano dell’operatività. L’associazione chiede certezza interpretativa, uniformità applicativa sul territorio nazionale e un confronto con Terna per definire un quadro condiviso. Come sottolinea il presidente Paolo Rocco Viscontini: “La chiarezza e la coerenza nell’applicazione delle nuove norme rappresentano un elemento fondamentale per consentire agli operatori di pianificare correttamente gli investimenti e per assicurare uno sviluppo ordinato ed efficace della generazione da fonti rinnovabili”. Alleanza per il Fotovoltaico in Italia, invece, concentra l’attenzione su un altro punto: la tutela dei progetti già in fase avanzata. L’associazione condivide l’esigenza di introdurre criteri più stringenti per un uso efficiente della capacità di rete, ma avverte che l’attuale formulazione delle norme sulla decadenza automatica rischia di bloccare indiscriminatamente anche iniziative che hanno già superato verifiche tecniche e ambientali rilevanti. È una posizione che richiama un nodo molto concreto per sviluppatori e investitori: l’equilibrio tra il nuovo assetto regolatorio, il grado di avanzamento dei progetti e la salvaguardia degli investimenti già effettuati. La clausola di salvaguardia e i progetti maturi Va detto che il decreto contiene già una clausola di salvaguardia. Il comma 4 del nuovo articolo 10-bis stabilisce che Terna, nella pianificazione territoriale e nelle nuove procedure, tenga conto delle soluzioni di connessione relative a progetti che, alla data di pubblicazione dei provvedimenti ARERA, abbiano già ottenuto un provvedimento di esenzione dalla VIA, oppure un provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale o un parere positivo di compatibilità ambientale, purché il progetto sottoposto a valutazione comprenda anche la soluzione tecnica di connessione e i correlati interventi di sviluppo e potenziamento della RTN. Per Alleanza per il Fotovoltaico questa salvaguardia va rafforzata o comunque resa più esplicita, per evitare che il riordino delle connessioni finisca per disperdere attività istruttorie già concluse o investimenti già programmati. L’Associazione spiega: “Accogliamo con spirito costruttivo il lavoro delle istituzioni e riconosciamo la necessità di aggiornare le regole per migliorare l’efficienza della rete, ma riteniamo fondamentale che il percorso di riforma valorizzi, e non disperda, gli sforzi compiuti dai progetti già avanzati”. Certo si tratta di una questione complessa. Da una parte c’è l’esigenza di superare la saturazione virtuale e rendere più efficiente la gestione della capacità di rete. Dall’altra c’è la richiesta di evitare che il passaggio a un nuovo modello produca effetti disordinati su iter autorizzativi avanzati, pipeline di progetto già mature e investimenti già messi a budget. FAQ DL Bollette e reti elettriche: le domande più frequenti Che cosa prevede l’articolo 7 del DL Bollette per le rinnovabili? L’articolo 7 introduce una nuova disciplina delle connessioni alla rete per impianti a fonti rinnovabili e sistemi di accumulo, con l’obiettivo di affrontare la saturazione virtuale della rete elettrica e rendere più efficiente l’allocazione della capacità disponibile. Cosa si intende per saturazione virtuale della rete? Si parla di saturazione virtuale quando la capacità di rete risulta impegnata da richieste di connessione o soluzioni già rilasciate, anche se i relativi progetti non sono ancora maturi o non arrivano a realizzazione. Il DL Bollette prova a intervenire proprio su questo squilibrio. Perché le associazioni criticano il DL Bollette? Le principali criticità riguardano la mancanza, allo stato attuale, di chiarimenti operativi sul funzionamento delle nuove regole, il significato di alcune nozioni centrali come le connessioni “rilasciate ma non validate” e il rischio che la decadenza automatica coinvolga anche progetti già avanzati. Il decreto tutela i progetti già in fase avanzata? Sì, il testo prevede una clausola di salvaguardia per i progetti che, alla data di pubblicazione dei provvedimenti ARERA, abbiano già ottenuto esenzione dalla VIA o esito ambientale favorevole comprensivo della soluzione tecnica di connessione. Le associazioni, però, chiedono che questa tutela sia resa più chiara e robusta. A che punto è la conversione del DL Bollette? Il decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 è all’esame del Parlamento per la conversione in legge; alla Camera il provvedimento è registrato come Atto 2809. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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