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Fotovoltaico nei centri storici, il no della Soprintendenza deve essere motivato sul progetto

La sentenza n. 7277/2026 del Consiglio di Stato chiarisce quando la Soprintendenza può negare il fotovoltaico nei centri storici e come deve motivare il parere.

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Fotovoltaico nei centri storici, il no della Soprintendenza deve essere motivato sul progetto
Immagine generata da IA

Installare pannelli fotovoltaici sul tetto di un edificio inserito in un centro storico non significa automaticamente compromettere il paesaggio. E nemmeno la loro visibilità, da sola, basta a giustificare un parere negativo della Soprintendenza.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 7277 del 2 ottobre 2026, annullando il precedente pronunciamento del TAR Lazio e il parere con cui la Soprintendenza aveva giudicato incompatibile l’installazione di pannelli sulla copertura di un albergo situato nella Città Storica di Roma.

Il principio affermato dai giudici prevede che, quando l’amministrazione nega un intervento di questo tipo, deve confrontarsi con le caratteristiche concrete dell’opera e spiegare in che modo quella specifica installazione incida sul bene e sul contesto tutelato.

Fotovoltaico in centro storico: la visibilità non basta

Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato, l’edificio non era sottoposto a uno specifico vincolo ai sensi della Parte seconda del d.lgs. n. 42/2004, ma si trovava all’interno della Città Storica individuata dal Piano regolatore di Roma.

La Soprintendenza aveva espresso parere negativo richiamando l’incompatibilità dei pannelli con il carattere storico-paesaggistico dell’area e con le caratteristiche storico-architettoniche e tipologiche dell’edificio. Tra gli elementi considerati c’era anche la possibilità di percepire gli impianti dalle strade, dagli edifici più alti e dai punti panoramici.

Per il Consiglio di Stato, però, una motivazione formulata in questi termini rimane troppo astratta. Il fatto che un impianto fotovoltaico sia visibile comporta certamente un impatto visivo, ma non consente automaticamente di concludere che quell’impatto sia incompatibile con la tutela paesaggistica.
La valutazione deve spingersi oltre la semplice percezione dei pannelli.

La Soprintendenza deve valutare il progetto concreto

È qui che la sentenza n. 7277/2026 assume particolare rilievo. La compatibilità paesaggistica deve essere valutata considerando le modalità con cui i pannelli vengono effettivamente installati, i materiali utilizzati e il rapporto dell’intervento con le caratteristiche dell’edificio e del luogo. Nel caso esaminato, ad esempio, il progetto prevedeva l’inserimento dei pannelli in una porzione della copertura, costituita anche da un pannello prefabbricato già esistente. Secondo il Consiglio di Stato, questi elementi avrebbero dovuto essere esaminati concretamente, anziché essere ricondotti in modo generico alla categoria degli “elementi impiantistici” potenzialmente capaci di alterare il paesaggio urbano.
Anche il riferimento alle visuali dall’alto non poteva rimanere privo di un collegamento con la situazione reale dei luoghi. Se si sostiene che i pannelli compromettono determinate visuali, occorre indicare quali e spiegare in che modo l’intervento le pregiudichi.

Il diniego non può essere costruito dopo il ricorso

C’è poi un secondo aspetto importante della decisione, che riguarda il modo in cui l’amministrazione deve motivare il proprio provvedimento. Nel corso del giudizio, le amministrazioni avevano richiamato ulteriori elementi relativi alle caratteristiche dell’area, alla vicinanza di complessi monumentali e all’inserimento della zona negli strumenti di tutela e nella Lista del Patrimonio mondiale dell’UNESCO. Il problema, osserva il Consiglio di Stato, è che queste considerazioni non erano contenute nel parere originario della Soprintendenza. Non possono quindi essere utilizzate successivamente per colmare le lacune della motivazione iniziale. Il provvedimento amministrativo deve contenere fin dall’inizio le ragioni che hanno portato al diniego: non è possibile costruire una motivazione più completa soltanto durante il processo.
Per questo il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimo il parere e lo ha annullato, lasciando comunque all’amministrazione il potere-dovere di tornare a pronunciarsi sul progetto alla luce dei principi indicati nella sentenza.

Il paesaggio deve essere bilanciato con la transizione energetica

La decisione si inserisce inoltre in un orientamento che il Consiglio di Stato aveva già espresso in precedenti pronunce. La sentenza richiama la n. 2808 del 2 aprile 2025 e la n. 4001 del 1° giugno 2026, nelle quali viene riconosciuto il rilievo dell’interesse pubblico alla produzione di energia da fonti rinnovabili.
Il punto non è stabilire una prevalenza automatica del fotovoltaico sulla tutela del paesaggio. La valutazione deve tenere insieme interessi diversi. Da una parte c’è la conservazione delle caratteristiche paesaggistiche e architettoniche; dall’altra la transizione energetica e, nel caso concreto, l’interesse al risparmio energetico.
Anche l’evoluzione normativa più recente va nella stessa direzione. Il Consiglio di Stato richiama il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, convertito dalla legge 16 gennaio 2026, n. 4, che ha modificato il d.lgs. 8 novembre 2024, n. 190, introducendo tra le aree idonee anche gli edifici, le strutture edificate e le relative superfici esterne pertinenziali. Le nuove disposizioni, precisa la sentenza, non erano applicabili al caso esaminato, ma vengono considerate indicative dell’evoluzione normativa e della sensibilità verso gli impianti fotovoltaici.

Cosa cambia per il fotovoltaico nei centri storici

La sentenza n. 7277/2026 non elimina la tutela paesaggistica e non stabilisce che nei centri storici i pannelli debbano essere sempre autorizzati.
Il chiarimento riguarda piuttosto il modo in cui deve essere esercitato il potere della Soprintendenza. Un diniego non può poggiare esclusivamente sulla collocazione dell’edificio in un’area storica, sulla generica visibilità dei moduli o su formule astratte riferite al possibile degrado del paesaggio. Servono ragioni riferite a quel progetto, a quell’edificio e a quel contesto.
Nel caso deciso dal Consiglio di Stato, proprio l’assenza di questo passaggio ha portato all’annullamento del parere negativo. La tutela del paesaggio resta pienamente in campo, ma non può tradursi in un divieto formulato in termini generali: quando si valuta un impianto fotovoltaico, la compatibilità deve essere verificata sulla concreta soluzione progettuale e motivata in modo puntuale.

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