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Indice degli argomenti Toggle PAS e agrivoltaico: la semplificazione non è una derogaIl caso esaminato dal TAR SiciliaImpianti fotovoltaici come “nuova costruzione”Deroga per le rinnovabili e limiti edilizi localiL’altezza dei tracker e la rilevanza urbanistica del superamentoProgettazione agrivoltaica e responsabilità tecnicaTransizione energetica e pianificazione locale Lo sviluppo degli impianti agrivoltaici è una delle direttrici più importanti per coniugare produzione energetica e valorizzazione del suolo agricolo. Tuttavia, la diffusione di queste infrastrutture impone una riflessione sul rapporto tra normativa nazionale sulle fonti rinnovabili e disciplina urbanistica locale. Di recente, il TAR Sicilia (sentenza n. 649 del 2 marzo) ha chiarito in modo netto che la semplificazione procedurale prevista per gli impianti energetici non consente di superare i parametri edilizi stabiliti dagli strumenti urbanistici comunali. Vale a dire che il rispetto dei limiti dimensionali fissati dalle Norme Tecniche di Attuazione resta un elemento imprescindibile nella progettazione. PAS e agrivoltaico: la semplificazione non è una deroga La Procedura Abilitativa Semplificata, disciplinata dall’articolo 6 del d.lgs. n. 28/2011, è nata con l’obiettivo di rendere più rapidi i tempi autorizzativi per gli impianti da fonti rinnovabili. Il meccanismo del silenzio-assenso e la riduzione degli adempimenti documentali costituiscono strumenti importanti per favorire gli investimenti nel settore energetico. La semplificazione procedurale incide sui tempi, non sui contenuti tecnici dell’intervento. La normativa prevede espressamente che la relazione tecnica asseverata dal progettista attesti la conformità dell’intervento agli strumenti urbanistici vigenti e ai regolamenti edilizi comunali. Ne consegue che la PAS non rappresenta una “zona franca” rispetto alle prescrizioni locali, ma soltanto un modulo procedurale più snello. Il caso esaminato dal TAR Sicilia La controversia in esame riguarda la realizzazione di un impianto agrivoltaico di circa 8 MWp previsto in un’area agricola. Il progetto prevedeva l’installazione di moduli fotovoltaici su tracker monoassiali, con pali di sostegno alti poco più di tre metri rispetto al piano di campagna. Durante la rotazione dei pannelli, tuttavia, l’altezza complessiva dell’impianto avrebbe raggiunto oltre quattro metri, superando il limite massimo stabilito dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale per la zona interessata. Questo elemento è stato ritenuto sufficiente dal Comune per negare la PAS, decisione successivamente confermata dal giudice amministrativo. Impianti fotovoltaici come “nuova costruzione” Uno dei passaggi più rilevanti della pronuncia riguarda la qualificazione urbanistica dell’intervento. Il TAR ha richiamato l’articolo 3, comma 1, lettera e.3), del d.P.R. n. 380/2001, secondo cui rientrano nella nozione di nuova costruzione le opere che comportano una trasformazione stabile del suolo inedificato. L’impianto agrivoltaico, pur essendo funzionalmente destinato alla produzione energetica, determina un’alterazione permanente dell’assetto territoriale e non può essere considerato un elemento privo di rilevanza edilizia. Anche le strutture mobili, come i tracker a inseguimento solare, devono quindi rispettare i parametri dimensionali previsti dalla pianificazione urbanistica. Deroga per le rinnovabili e limiti edilizi locali La sentenza ha chiarito, inoltre, quale sia il corretto ambito di applicazione della deroga prevista dall’articolo 12, comma 7, del d.lgs. n. 387/2003. Tale disposizione consente la localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili anche in zona agricola, superando le limitazioni legate alla destinazione urbanistica. Questo principio, tuttavia, non elimina l’obbligo di rispettare gli altri requisiti edilizi che caratterizzano la zona, come le altezze massime, le distanze dai confini o le prescrizioni morfologiche. L’ammissibilità della funzione energetica non coincide quindi con la piena conformità del progetto. L’altezza dei tracker e la rilevanza urbanistica del superamento Nel caso concreto, la difesa del proponente aveva sostenuto che il superamento del limite di altezza fosse temporaneo e limitato a specifiche fasi della giornata. Il giudice ha però ritenuto che tale circostanza non fosse sufficiente a escludere la violazione urbanistica. L’incremento della sagoma dell’impianto durante il normale funzionamento è considerato una modifica non occasionale, ma connaturata alla tecnologia adottata. Proprio per questo motivo l’alterazione è stata considerata persistente e idonea a incidere sulla valutazione di conformità alle NTA comunali. Progettazione agrivoltaica e responsabilità tecnica La decisione evidenzia indirettamente anche il ruolo centrale del progettista nella fase di definizione dell’intervento. Nella PAS l’asseverazione tecnica assume un valore determinante, perché attesta la compatibilità urbanistica ed edilizia dell’opera sin dalla presentazione della domanda. Ciò impone una verifica approfondita delle caratteristiche geometriche dell’impianto nelle diverse condizioni di esercizio. Elementi come la rotazione dei pannelli, l’altezza massima raggiunta o l’impatto sulla sagoma complessiva devono essere analizzati già in fase progettuale per evitare criticità che potrebbero compromettere l’intero procedimento autorizzativo. Transizione energetica e pianificazione locale La sentenza del TAR Sicilia sottolinea l’importanza di considerare fin dall’inizio l’analisi urbanistica degli impianti, per evitare che soluzioni tecnologiche innovative creino problemi autorizzativi. Se è vero che la semplificazione procedurale favorisce gli investimenti, è vero anche che non sostituisce la necessità di un progetto tecnicamente compatibile con il contesto normativo locale. Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento
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