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Indice degli argomenti: Entrato in vigore il decreto attuativo sui sistemi di accumulo rinnovabili A chi spetta il credito d’imposta Come richiederlo Con l’entrata in vigore del decreto 6 maggio 2022 del MEF, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 giugno, arrivano le prime istruzioni sul tanto atteso credito d’imposta per i sistemi di accumulo rinnovabili. In particolare, potranno richiederlo i contribuenti che hanno installato – o installeranno nel corso dell’anno – sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica, compreso il fotovoltaico. Può richiederlo anche chi ha già un sistema di accumulo integrato compreso negli incentivi confermati dal decreto legge n. 91/2014. Per finanziare il bonus, il governo ha messo in campo 3 milioni di euro l’anno mentre le percentuali del credito d’imposta saranno determinate con precisione in un secondo momento, previo accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Entrato in vigore il decreto attuativo sui sistemi di accumulo rinnovabili Non ci sono più dubbi riguardo alla fruibilità del bonus rinnovabili, consistente in un credito d’imposta per coloro che, entro la finestra temporale indicata dal governo, hanno sostenuto delle spese per sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Il tutto è contenuto nel decreto legge pubblicato in Gazzetta pochi giorni fa, il 17 giugno 2022, n. 140. Al suo interno: sono definite le modalità attuative del credito d’imposta per le spese di installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti alimentati da fonti rinnovabili, fotovoltaico e non solo; sono descritte le modalità per inoltrare la richiesta all’Agenzia delle Entrate. Riguardo alle tempistiche, invece, la scadenza sarà comunicata con un successivo decreto entro e non oltre 90 giorni dall’entrata in vigore del DL in questione, quindi entro la metà di luglio. A chi spetta il credito d’imposta Possono chiedere il bonus rinnovabili i contribuenti che hanno sostenuto o sosterranno spese, opportunamente documentate, relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili: nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022; hanno già installato sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da rinnovabili che rientrano nei benefici sanciti all’art. 25-bis del DL n. 91 del 2014, convertito nella Legge n. 116 del 2014. La percentuale del bonus L’importo del credito d’imposta è inderogabilmente pari a 3 milioni di euro per il 2022, come stabilito all’articolo 812, comma 1, della Legge di Bilancio: “Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai contribuenti è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per l’anno 2022, un credito d’imposta per le spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l’accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.” La percentuale del bonus sarà determinata, in un secondo momento, dall’Agenzia delle Entrate al termine dell’esame delle richieste pervenute. Il criterio utilizzato si baserà sul rapporto tra la somma delle spese comprese nel bonus e l’ammontare stanziato dal governo, confermato in Legge di Bilancio. Per conoscere con esattezza la percentuale agevolabile si dovrà attendere un provvedimento successivo. A quel punto il contribuente potrà beneficiare del bonus portando le spese sostenute in compensazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo nel quale è stata sostenuta la spesa. Qualora parte del credito non venisse utilizzato, il richiedente potrà compensarlo nei periodi d’imposta successivi. Si precisa che tale credito d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese. Come richiederlo Nel decreto legge sono indicate le modalità per richiedere il bonus. La domanda va inoltrata esclusivamente in via telematica sul portale dell’AdE entro un termine ancora da definire. L’istanza di richiesta deve indicare l’ammontare delle spese sostenute, il periodo di competenza e la relativa documentazione. Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento
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