Nuove regole per gli impianti geotermici negli edifici: cosa cambia con il decreto 2 aprile 2026

Con il decreto 2 aprile 2026 il MASE aggiorna le regole per gli impianti geotermici a circuito chiuso al servizio degli edifici, coordinandole con i nuovi regimi amministrativi FER. Il provvedimento amplia soprattutto il perimetro della PAS, introduce obblighi tecnici e di monitoraggio più chiari e rafforza digitalizzazione e tracciabilità tramite SUER e registri regionali.

Nuove regole per gli impianti geotermici negli edifici: cosa cambia con il decreto 2 aprile 2026

Per la geotermia a bassa entalpia applicata agli edifici si apre una fase nuova. Con il decreto 2 aprile 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha aggiornato il DM 30 settembre 2022 per allinearlo ai nuovi regimi amministrativi introdotti dal d.lgs. 190/2024 e corretti dal d.lgs. 178/2025. Il testo è entrato in vigore dal 16 aprile 2026.

Il decreto non disciplina l’intera geotermia, ma le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico realizzate con impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione degli edifici, cioè sistemi che scambiano energia termica con il terreno senza prelevare né reimmettere fluidi nel sottosuolo. La disciplina degli impianti a circuito aperto viene invece rinviata a un successivo provvedimento, perché considerata più complessa dal punto di vista tecnico e ambientale.

Per progettisti, installatori, ESCo, studi tecnici e operatori del real estate il quadro è più leggibile, più digitale e in parte più favorevole agli iter semplificati, ma insieme cresce il livello di presidio tecnico richiesto su geologia, idrogeologia, tracciabilità del cantiere e monitoraggio dell’impianto.

Cosa cambia davvero tra attività libera e PAS

Il decreto principalmente aggiorna le soglie amministrative per le sonde geotermiche a circuito chiuso. Per gli edifici esistenti, l’intervento può essere realizzato in attività libera o mediante PAS solo se non comporta cambio di destinazione d’uso, opere sulle parti strutturali, aumento del numero delle unità immobiliari o incremento dei parametri urbanistici. Per le nuove costruzioni, invece, il sistema geotermico deve essere ricompreso nel titolo edilizio dell’intervento.

In attività libera rientrano gli impianti con sonde orizzontali fino a 2 metri di profondità oppure verticali fino a 80 metri, con potenza termica inferiore a 50 kW. In PAS rientrano invece gli impianti con sonde orizzontali fino a 3 metri oppure verticali fino a 250 metri, con potenza termica inferiore a 500 kW.

Rispetto al decreto del 2022, la soglia PAS si allarga in modo sensibile, passando da 100 a 500 kW e da 170 a 250 metri per le sonde verticali, mentre resta invariato il perimetro dell’attività libera.

Il confronto con il decreto 2022

Regime DM 30 settembre 2022 DM 2 aprile 2026 Effetto pratico
Attività libera Orizzontali fino a 2 m, verticali fino a 80 m, potenza < 50 kW Orizzontali fino a 2 m, verticali fino a 80 m, potenza < 50 kW Assetto sostanzialmente invariato
PAS Orizzontali fino a 3 m, verticali fino a 170 m, potenza < 100 kW Orizzontali fino a 3 m, verticali fino a 250 m, potenza < 500 kW Perimetro semplificato molto più ampio
Ambito Sonde geotermiche a circuito chiuso per edifici Sonde geotermiche a circuito chiuso per edifici, in coordinamento con i nuovi regimi FER Maggiore integrazione nel quadro autorizzativo nazionale

La tabella mostra dove si concentra l’aggiornamento: non tanto nell’attività libera, quanto nella fascia intermedia degli impianti serviti da PAS, che ora può intercettare applicazioni più robuste nel residenziale plurifamiliare, nel terziario e in diversi contesti di riqualificazione energetica.
Fonte: elaborazione su Gazzetta Ufficiale 2022 e 2026.

Va poi ricordato un altro elemento: gli impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso, ai sensi del d.lgs. 22/2010 richiamato dal decreto, non sono soggetti alla disciplina mineraria. È un chiarimento che il nuovo testo conferma, mantenendo distinta la geotermia low-enthalpy a servizio degli edifici dalla disciplina tipica della coltivazione mineraria delle risorse geotermiche.

Più semplificazione, ma anche più prescrizioni tecniche e più monitoraggio

L’adeguamento amministrativo non coincide con una deregulation. Al contrario, il decreto rafforza alcuni presìdi tecnici. Per evitare interferenze termiche su aree e immobili di terzi, le sonde verticali devono rispettare una distanza minima dal confine di almeno 4 metri, salvo diversa disponibilità dei soggetti interessati; per le sonde orizzontali la distanza di rispetto è pari alla profondità dello scavo. Inoltre, per gli impianti tra 50 e 500 kW la progettazione deve basarsi su TRT oppure su un’adeguata campagna di indagini geologiche e termiche, mentre sotto i 50 kW il dimensionamento può fondarsi anche su dati di letteratura o stratigrafie disponibili.

Il decreto interviene anche sui materiali e sul fluido termovettore. I componenti devono essere coerenti con le norme UNI applicabili e non devono alterare le caratteristiche chimico-fisiche dei terreni e degli acquiferi né generare fenomeni di inquinamento. Il fluido vettore deve essere a basso impatto ambientale, con preferenza per acqua potabile eventualmente addizionata con glicole propilenico a uso alimentare o sostanze equivalenti per tossicità e biodegradabilità; non è ammesso l’impiego di inibitori della corrosione.

Norme UNI, competenze professionali e imprese qualificate

Sul piano esecutivo il decreto richiama dicerse norme tecniche UNI, tra cui UNI 11467, UNI 11468, UNI EN 17522, UNI EN ISO 17628, UNI/TS 11487 e UNI/TS 11300-4. Parallelamente stabilisce che la perforazione debba avvenire con accorgimenti tali da evitare contaminazioni del sottosuolo, dispersioni di liquidi dannosi, contatti idraulici tra falde e problemi di stabilità dei terreni. La direzione lavori del cantiere di perforazione deve essere affidata a un professionista abilitato con competenze geologiche, idrogeologiche, ambientali e sugli impatti termici nel sottosuolo. Le installazioni, inoltre, devono essere eseguite da soggetti specializzati, mentre per la qualificazione delle imprese il riferimento è la UNI 11517:2013.

Un altro aspetto del provvedimento riguarda la digitalizzazione. Il decreto si aggancia alla piattaforma SUER, lo Sportello Unico delle Energie Rinnovabili, istituito dal DM MASE 23 ottobre 2024. Per gli interventi in attività libera il modello unico semplificato deve essere reso disponibile in modalità telematica entro cinque giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto; per gli interventi in PAS la comunicazione avviene tramite modello unico PAS, sempre in ambiente SUER. Nelle more della piena operatività della piattaforma, restano utilizzabili le modalità digitali predisposte dall’amministrazione competente.

Oltre al SUER c’è anche il registro telematico delle piccole utilizzazioni locali. Le Regioni e le Province autonome hanno 180 giorni per istituire o adeguare le procedure telematiche di registrazione e monitoraggio. Per la PAS il corredo documentale è più esteso: oltre ai dati anagrafici e localizzativi, serve un progetto con modellazione geologica e idrogeologica, la relazione tecnica del TRT o delle indagini sostitutive e, nei casi in cui il modello previsionale evidenzi potenziali effetti termici rilevanti su aree di terzi in presenza di falde, anche un piano di monitoraggio con eventuali piezometri ambientali.

FAQ sulle nuove regole per gli impianti geotermici negli edifici

Il decreto 2 aprile 2026 vale per tutti gli impianti geotermici?

No. Il provvedimento riguarda le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico realizzate con sonde geotermiche a circuito chiuso al servizio degli edifici. Gli impianti a circuito aperto restano fuori da questo testo e saranno disciplinati da un successivo provvedimento.

Quando un impianto geotermico rientra in attività libera?

Rientra in attività libera se le sonde sono orizzontali fino a 2 metri oppure verticali fino a 80 metri e se la potenza termica è inferiore a 50 kW. Negli edifici esistenti, inoltre, l’intervento non deve comportare cambio di destinazione d’uso, opere strutturali, aumento delle unità immobiliari o incremento dei parametri urbanistici.

Quando serve la PAS per una sonda geotermica?

La PAS si applica agli impianti con sonde orizzontali fino a 3 metri oppure verticali fino a 250 metri, con potenza termica inferiore a 500 kW. Rispetto al decreto 2022, la soglia è stata ampliata in modo marcato.

Per gli impianti geotermici è obbligatorio il TRT?

Non sempre. Per gli impianti a circuito chiuso con potenza superiore a 50 kW e inferiore a 500 kW la progettazione richiede un TRT oppure una campagna adeguata di indagini geologiche e termiche. Per gli impianti fino a 50 kW si può procedere anche sulla base di dati di letteratura o stratigrafie disponibili.

Cosa devono fare Regioni e Province autonome dopo il nuovo decreto?

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore devono istituire o adeguare le procedure telematiche di registrazione e monitoraggio delle piccole utilizzazioni locali e definire controlli a campione, assicurando anche l’interoperabilità con la piattaforma SUER

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Tema Tecnico

Impianti termici, Normativa

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