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A cura di: Adele di Carlo Indice degli argomenti Toggle Rinnovabili, aree non idonee: limiti alla discrezionalità regionaleViolazione dell’articolo 117 della CostituzioneAffidamento e atti autorizzativi già rilasciatiValutazione caso per casoAutorizzazione paesaggisticaUn segnale importante per la Regione Sardegna La recente sentenza della Corte Costituzionale, la n. 184 del 16 dicembre 2025, segna una svolta nella disciplina regionale in materia di aree idonee e non idonee per gli impianti da fonti energetiche rinnovabili. I giudici hanno accolto i rilievi del Governo contro la Legge regionale della Sardegna n. 20/2024, riaffermando un principio centrale per il settore: la classificazione di un’area come “non idonea” non può trasformarsi automaticamente in un divieto generalizzato di installazione degli impianti FER. Questa impostazione – secondo la Corte – contrasta con l’assetto normativo statale che punta a favorire la diffusione delle rinnovabili attraverso procedimenti autorizzativi semplificati, soprattutto nelle aree considerate idonee. La sentenza, dunque, segna un passaggio decisivo in questa direzione, ricordando che la tutela dell’ambiente e del paesaggio può e deve convivere con lo sviluppo delle rinnovabili. Rinnovabili, aree non idonee: limiti alla discrezionalità regionale Nella sentenza in esame, la Corte Costituzionale ha confermato quanto già affermato in precedenti pronunce. In particolare, l’articolo 20, comma 4, del D.lgs. 199/2021 attribuisce alle Regioni la facoltà di individuare le aree idonee e non idonee; tale competenza, tuttavia, non può mai spingersi fino a introdurre divieti assoluti e indiscriminati. Questo equilibrio, secondo i giudici costituzionali, serve a tutelare l’autonomia regionale ma al tempo stesso evita che scelte politiche locali, prive di solide basi tecnico-scientifiche, possano ostacolare la transizione energetica per mere ragioni di opposizione territoriale. Violazione dell’articolo 117 della Costituzione Nel motivare la decisione, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione della legge sarda che equipara la non idoneità al divieto di installazione degli impianti. Ciò perché tale previsione viola l’articolo 117, primo comma, della Costituzione, che stabilisce il riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni. La decisione di non idoneità, infatti, può incidere sulle modalità e sui percorsi autorizzativi, ma non può precludere in via preventiva l’accesso alle procedure previste dalla normativa nazionale. Affidamento e atti autorizzativi già rilasciati Altro passaggio centrale della sentenza riguarda la salvaguardia del legittimo affidamento degli operatori. La Corte censura l’impostazione regionale nella parte in cui consente di travolgere autorizzazioni già rilasciate, limitandosi a richiamare il criterio della “modifica irreversibile dello stato dei luoghi”. In assenza di ragioni di carattere tecnico o scientifico (debitamente motivate), un simile intervento retroattivo si tradurrebbe in una lesione del principio di certezza del diritto. Questo comportamento potrebbe danneggiare gli investimenti nel settore delle rinnovabili, caratterizzati da orizzonti temporali lunghi e rilevanti impegni finanziari. Valutazione caso per caso Nell’analizzare il caso, la Consulta si sofferma anche sull’ipotesi, frequente nella pratica, di progetti che interessano contemporaneamente aree idonee e non idonee. In questi casi – asserisce la Corte – è illegittimo far prevalere automaticamente la qualificazione negativa, come previsto dalla legge regionale sarda. La decisione sulla realizzazione dell’impianto deve maturare all’interno del singolo procedimento autorizzativo, attraverso una valutazione puntuale del progetto. È in quella sede che devono essere bilanciate le esigenze di tutela del paesaggio e delle aree naturalistiche con l’obiettivo di ridurre le fonti energetiche inquinanti. Autorizzazione paesaggistica Particolarmente rilevante è il richiamo al rispetto della disciplina uniforme in materia di tutela ambientale. La Corte chiarisce che la Regione non può introdurre procedure autorizzative “alternative” o semplificate per l’autorizzazione paesaggistica rispetto a quelle previste dalla normativa statale. L’articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio viene qualificato come norma di grande riforma economico-sociale, vincolante anche per le autonomie regionali. Qualsiasi deroga regionale che incida su questo impianto normativo è, pertanto, costituzionalmente illegittima. Un segnale importante per la Regione Sardegna La pronuncia della Corte Costituzionale è un segnale inequivocabile: le rinnovabili non possono essere discriminate rispetto alle altre infrastrutture che trasformano quotidianamente il territorio. Divieti generalizzati e regole retroattive non sono compatibili con una strategia credibile di transizione energetica. Sulla base di queste considerazioni, la Regione Sardegna è chiamata a rivedere il proprio approccio, superando una visione difensiva che, con la L.R. 20/2024, aveva di fatto escluso gran parte del territorio regionale dallo sviluppo delle fonti pulite, sia a terra sia a mare. La sfida, come sottolineato anche dal mondo associativo e ambientalista, è quella di governare il cambiamento attraverso strumenti di pianificazione efficaci, capaci di integrare energia, ambiente e sviluppo socioeconomico. 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