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A cura di: Stefania Manfrin Indice degli argomenti Toggle Cosa prevede il Decreto direttoriale MASE n. 44 del 20 aprile 2026Perché il FER 2 è importante per il mercato delle rinnovabiliFAQ Decreto MASE n. 44/2026 e sul FER 2Che cos’è il Decreto direttoriale MASE n. 44 del 20 aprile 2026?Quando si aprono le procedure competitive FER 2 per il 2026?Quanti MW sono disponibili nel calendario FER 2 2026?Quali tecnologie incentiva il DM FER 2?Perché il fotovoltaico floating rientra nel FER 2? Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il Decreto direttoriale n. 44 del 20 aprile 2026 con cui viene approvato il calendario delle procedure competitive per il 2026 previste dal DM 19 giugno 2024, noto come DM FER 2. Il provvedimento aggiorna il percorso attuativo del meccanismo di incentivazione dedicato agli impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati, purché caratterizzati da innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio. Il provvedimento aggiorna l’Appendice A dell’Allegato 1 alle Regole operative del FER 2 e individua nell’8 giugno 2026 la data di riferimento per le prossime procedure. Il contingente complessivo messo a disposizione ammonta a 65 MW, distribuiti tra biogas e biomasse, geotermico a emissioni nulle e fotovoltaico floating su acque interne. Cosa prevede il Decreto direttoriale MASE n. 44 del 20 aprile 2026 Il Decreto direttoriale approva l’aggiornamento dell’Appendice A dell’Allegato 1 alle Regole operative approvate con il Decreto direttoriale del 10 dicembre 2024, n. 16, definendo il calendario delle procedure competitive 2026 per il DM FER 2. Il testo si inserisce nel quadro del DM 19 giugno 2024, dedicato all’incentivazione degli impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati e con caratteristiche di innovazione e ridotto impatto ambientale e territoriale. Il provvedimento si inserisce nel percorso di attuazione del D.Lgs. 199/2021, che ha recepito la Direttiva RED II sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili e ha riordinato i sistemi di incentivazione applicati all’energia prodotta da FER. Nel decreto viene richiamata anche la cornice del PNRR, in particolare la Riforma 1 della Missione 2, Componente 2, dedicata alla semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti rinnovabili onshore e offshore, al nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e al completamento dei meccanismi di sostegno, comprese le tecnologie non mature o caratterizzate da costi operativi elevati. Il provvedimento evidenzia inoltre la necessità di assicurare la competitività delle procedure di gara, favorendo la partecipazione di un numero adeguato di progetti. Tipologia procedura Tecnologia incentivata Contingente disponibile Calendario A Biogas con potenza ≤ 300 kW e biomasse con potenza ≤ 1 MW 5 MW 8 giugno 2026 C-1 Geotermico a emissioni nulle 30 MW 8 giugno 2026 D Fotovoltaico floating su acque interne 30 MW 8 giugno 2026 Nel complesso, il contingente disponibile è pari a 65 MW. La quota più ampia riguarda il geotermico a emissioni nulle e il fotovoltaico floating su acque interne, entrambi con 30 MW. Più contenuto, pari a 5 MW, il contingente per biogas e biomasse, limitato a impianti di piccola taglia. Il decreto chiarisce anche che un successivo aggiornamento dell’Appendice A, relativo alle procedure non previste nell’attuale versione e riferito all’anno 2027, sarà approvato entro il 31 marzo 2027 su proposta del GSE. Perché il FER 2 è importante per il mercato delle rinnovabili Il FER 2 si rivolge a tecnologie che non sempre riescono a competere alle stesse condizioni di mercato delle fonti ormai mature, come il fotovoltaico tradizionale a terra o su copertura e l’eolico onshore. L’obiettivo è sostenere soluzioni che possono contribuire alla diversificazione del mix elettrico, alla valorizzazione di risorse territoriali specifiche e alla riduzione della pressione su suolo e paesaggio. Il fotovoltaico floating su acque interne, ad esempio, rappresenta una delle applicazioni più interessanti per coniugare produzione rinnovabile e contenimento del consumo di suolo. Gli impianti galleggianti possono essere installati su bacini artificiali, invasi o superfici idriche compatibili, sempre nel rispetto delle verifiche ambientali, paesaggistiche e autorizzative. Si tratta di tecnologia dal potenziale interessante, pur richiedendo competenze specifiche in termini di progettazione, ancoraggio, connessione elettrica, manutenzione e gestione dell’interazione con il corpo idrico. Il geotermico a emissioni nulle risponde invece all’esigenza di integrare nel sistema elettrico una quota di produzione rinnovabile stabile e programmabile. In uno scenario sempre più caratterizzato da fonti variabili, questa tecnologia può contribuire alla sicurezza energetica e alla flessibilità della rete, purché i progetti garantiscano elevati standard ambientali e un iter autorizzativo solido. Per biogas e biomasse, il contingente limitato conferma un approccio selettivo, orientato a impianti di taglia contenuta. FAQ Decreto MASE n. 44/2026 e sul FER 2 Che cos’è il Decreto direttoriale MASE n. 44 del 20 aprile 2026? È il provvedimento con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato il calendario delle procedure competitive 2026 previste dal DM 19 giugno 2024, noto come DM FER 2. Il decreto aggiorna l’Appendice A dell’Allegato 1 alle Regole operative del meccanismo. Quando si aprono le procedure competitive FER 2 per il 2026? La data indicata dal Decreto direttoriale n. 44/2026 è l’8 giugno 2026. In quella finestra sono previste le procedure per biogas e biomasse di piccola taglia, geotermico a emissioni nulle e fotovoltaico floating su acque interne. Quanti MW sono disponibili nel calendario FER 2 2026? Il contingente complessivo previsto dal decreto è pari a 65 MW. Di questi, 5 MW sono destinati a biogas e biomasse, 30 MW al geotermico a emissioni nulle e 30 MW al fotovoltaico floating su acque interne. Quali tecnologie incentiva il DM FER 2? Il FER 2 sostiene impianti rinnovabili innovativi o con costi di generazione elevati e ridotto impatto ambientale e territoriale. Tra le tecnologie ammesse rientrano biogas e biomasse, solare termodinamico, geotermoelettrico, eolico offshore, fotovoltaico floating e impianti alimentati da energia marina. Perché il fotovoltaico floating rientra nel FER 2? Il fotovoltaico floating è incluso perché rappresenta una soluzione rinnovabile innovativa rispetto al fotovoltaico convenzionale e può contribuire alla produzione elettrica riducendo il ricorso a nuove superfici a terra. Nel calendario 2026 il contingente previsto per il floating su acque interne è pari a 30 MW. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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