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Indice degli argomenti: Dal RED II al Milleproroghe al Decreto Rilancio al Superbonus La regolazione transitoria delle comunità energetiche Comunità energetiche e autoconsumo collettivo Strumenti di incentivazione dell’energia condivisa Il modello regolatorio virtuale Suggerimenti e prospettive future Prosegue l’approfondimento dedicato alle comunità energetiche rinnovabili o REC. Le comunità energetiche rappresentano una grande opportunità per il Paese tutto, dagli enti pubblici, ai cittadini e imprese, con valori peculiari per l’ambiente e la società. Possono dare un contributo rilevante alla decarbonizzazione del sistema energetico nazionale e allo sviluppo sostenibile. L’attuazione del Decreto Milleproroghe, con l’anticipazione per i progetti fino a 200 kW, rende possibile la sperimentazione e realizzazione delle prime comunità energetiche nel nostro Paese. Ricordiamo che il 16 novembre è stato pubblicato in GU il decreto che definisce le tariffe incentivanti per comunità energetiche e autoconsumo collettivo. In parallelo sta procedendo in Parlamento il percorso di recepimento integrale della Direttiva 2018/2001/UE, dove si dovranno affrontare i diversi aspetti energetici, tecnici e normativi fondamentali per rendere possibile la realizzazione di interventi diffusi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e di configurazioni di comunità energetiche per famiglie, imprese, Enti Locali e associazioni. Grazie al workshop organizzato da Legambiente e Italia Solare in occasione di Ecomondo e Key Energy 2020, con la partecipazione di Andrea Galliani (ARERA), Maurizio Delfanti (RSE), Gianni Girotto (Presidente commissione industria Senato, M5S), Fabio Zanellini (Anie), Paolo Viscontini (Presidente ITALIA SOLARE) ed altri, andiamo alla scoperta del Decreto Milleproroghe e delle opportunità che si configurano nel settore dell’energia condivisa, sottoforma di autoconsumo collettivo e di comunità energetiche. Cercheremo, nello specifico, di capire quali misure serviranno per completare il recepimento della direttiva europea 2018/2001 (RED II) e permettere quindi la completa funzionalità delle comunità energetiche. Dal RED II al Milleproroghe al Decreto Rilancio al Superbonus Oggi si parte con una disciplina sperimentale sulle comunità energetiche, che vuole anticipare per gli impianti in esercizio a partire dal 1 marzo 2020, data di entrata in vigore del decreto Milleproroghe, e fino a 60 giorni dopo il recepimento effettivo della normativa europea sulle rinnovabili. C’è un periodo ponte nel quale si applica questa disciplina, ma ci si aspetta che le nuove regole siano in continuità e anche chi non riesca ad ultimare i progetti entro quella data possano comunque proseguire. La disciplina sulle comunità energetiche, si rivolge a: clienti residenziali piccole e medie imprese (PMI) enti territoriali (quartiere o piccoli comuni) È una misura nata in Europa, nell’ambito del Clean Energy for All Europeans Package, con la direttiva Rinnovabili 2018/2001 (RED II), e la direttiva Mercato Elettrico 2019/944 (IEM). Le direttive, con l’obiettivo di mettere i cittadini al centro di un nuovo modello di produzione e consumo, invitano gli Stati Membri a normare e promuovere soluzioni di complessità crescente: autoconsumo singolo, autoconsumo collettivo (nel quale, per esempio, l’energia prodotta dall’impianto realizzato sul tetto di un condominio può essere messa a disposizione anche dei singoli condòmini e non più solo dei servizi comuni, come avviene ora), e Comunità dell’Energia. L’Europa ha sancito il diritto dei cittadini a diventare prosumer (autoprodurre, autoconsumare, stoccare e condividere energia senza alcun tipo di onere). In Italia si è anticipato il recepimento di questa direttiva comunitaria, con approvazione unanime da parte di tutto il corpo politico. Dapprima attraverso il Decreto Milleproroghe (Legge 30 dicembre 2019, n. 162), poi il decreto Rilancio (legge 19 maggio 2020, n. 34) e il Superbonus, che hanno attivato diversi meccanismi incentivanti. “È un provvedimento di tipo strutturale…nel corso degli anni si è assistito a tentativi di abbassare le bollette, il costo dell’energia, ma mai in maniera strutturale. Sono delle innovazioni che portano dei benefici matematici: il passaggio alle fonti rinnovabili ha costi strutturalmente più bassi.” – Gianni Girotto, portavoce al Senato per il Movimento 5 Stelle. La regolazione transitoria delle comunità energetiche Il Decreto Legge Milleproroghe rappresenta il recepimento anticipato e sperimentale della RED II. Nell’ambito dell’autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche, vediamo caratteristiche e proprietà degli impianti e l’ambito di riferimento. I membri o azionisti delle energy community, sono titolari di punti di connessione o POD su reti elettriche di BT (Bassa Tensione). Caratteristiche impianti FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) La taglia massima permessa è 200 kW su reti BT (bassa tensione) esclusivamente impianti entrati in esercizio tra il 1° marzo 2020 ed entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore di recepimento della direttiva REDII (deadline max ipotizzabile 30 agosto 2021) Problema: oltre i 100 kW la connessione a bassa tensione è rara, molto più diffusa è quella a MD (media tensione). “Se non si facesse distinzione tra reti BT e MD fino a 200 kW, si farebbe un grosso passo in avanti. Sarebbe un vantaggio notevole” – Fabio Zanellini, Anie La comunità detiene gli impianti di produzione, ma questi, possono essere proprietà anche di terzi o di un membro della stessa. La CER può avere l’impianto in usufrutto, comodato d’uso o esserne proprietaria. Benefici tariffari dell’autoconsumo (riconosciuti da ARERA) Riduzione di: Perdite di rete Connessione alla rete Potenziamento o sviluppo da nuove reti Dispacciamento Ad oggi, è riconosciuto come valido solo il beneficio legato alle perdite di rete. Gli altri sono ipotetici e, tutt’ora, oggetto di studio ed analisi da parte di RSE (Ricerca sul Sistema Energetico). La riduzione delle perdite di rete, oggettivamente riconosciuta, è dovuta alla riduzione dei transiti sulle reti grazie alla produzione ed al consumo istantaneo dell’energia elettrica in aree limitrofe (autoconsumo). La maggiorazione dell’energia elettrica immessa in rete, epurata dalle mancate perdite è pari al 2,3% nel caso di impianti a media tensione o MT e al 5,2% nel caso di impianti connessi a bassa tensione o BT. Comunità energetiche e autoconsumo collettivo Sono la possibilità (sino a pochi mesi fa irrazionalmente vietata dalle leggi sino ad allora vigenti) per famiglie (in condomini o in singole unità abitative), Enti Pubblici e imprese di attivarsi per produrre e autoconsumare localmente e “collettivamente” l’energia prodotta da impianti di energia rinnovabile, entrati in esercizio dopo il 1° marzo 2020. Sono due strumenti che i cittadini possono adottare per rispondere in modo collettivo ad alcuni bisogni in ambito energetico, sociale e ambientale, riconosciuti come prioritari dal contesto abitativo o dalla comunità in cui vivono e coerenti con gli obiettivi di decarbonizzazione assunti a livello italiano ed europeo. Gli autoconsumatori collettivi possono quindi: produrre energia rinnovabile, anche per il proprio consumo; immagazzinare e vendere le eccedenze di produzione di energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, fornitori di energia elettrica e accordi per scambi tra pari; installare e gestire sistemi di stoccaggio dell’energia elettrica abbinati a impianti di generazione di energia elettrica rinnovabile a fini di autoconsumo senza essere soggetti ad alcun duplice onere, comprese le tariffe di rete per l’energia elettrica immagazzinata che rimane nella loro disponibilità; mantenere i loro diritti e obblighi in quanto consumatori finali; ricevere una remunerazione, se del caso anche mediante regimi di sostegno, per l’energia elettrica rinnovabile autoprodotta che immettono nella rete, che corrisponda al valore di mercato di tale energia elettrica e possa tener conto del suo valore a lungo termine per la rete, l’ambiente e la società. Per quanto riguarda le Comunità energetiche Rinnovabili (CER), queste sono un “soggetto giuridico”: che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione; i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali; il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari”. Cittadini, Enti pubblici e Pmi possono quindi attivarsi collettivamente anche attraverso consistenti strumenti di incentivazione (superbonus, incentivo dedicato e detrazioni fiscali) per produrre e consumare energia tra loro, riducendo i costi della bolletta elettrica, alimentando la crescita economica sostenibile e abbattendo le emissioni inquinanti e i conseguenti impatti ambientali e sanitari. La costituzione di queste nuove realtà locali di produzione e consumo distribuito è in grado di generare benefici strutturali diretti e indiretti, che determinano la riduzione dei costi dell’energia elettrica degli utenti che ne faranno parte, ovvero l’investimento in progetti no profit per la povertà energetica o comunque di carattere sociale o ambientale sul territorio: l’opportunità che tali configurazioni offrono riguarda la possibilità che l’energia autoprodotta venga immediatamente autoconsumata in prossimità dell’impianto, anziché essere veicolata nelle grandi reti di distribuzione e trasmissione, facendo diminuire i costi di gestione e infrastrutturazione delle reti e i relativi impatti ambientali. Strumenti di incentivazione dell’energia condivisa I corrispettivi economici sono riconosciuti per la durata di 20 anni sull’energia condivisa. I contributi sono di due tipologie: valorizzazione dell’energia condivisa, mediante la restituzione delle componenti tariffarie previste dalla Delibera (corrispettivo unitario definito da ARERA); incentivazione dell’energia elettrica condivisa ai sensi del Decreto (tariffa premio definita da MiSE). Per la realizzazione delle configurazioni di autoconsumo collettivo è possibile accedere anche al Superbonus del 110%. Inoltre, è stato emanato un decreto dal Ministero dello Sviluppo Economico che definisce una tariffa incentivante che verrà erogata dal GSE ed è volta a premiare entrambe le configurazioni. La tariffa incentivante è strutturata per promuovere l’autoconsumo, anche tramite l’impiego dei sistemi di accumulo. Infatti, la tariffa premia solo la quota parte di energia elettrica prodotta e autoconsumata virtualmente e sarà pari rispettivamente a: 100 €/MWh per le configurazioni di autoconsumo collettivo; 110 €/MWh per le Comunità energetiche rinnovabili. Fra l’incentivo MISE, contributo ARERA e il PUN (il prezzo all’ingrosso risparmiato dell’energia autoconsumata), si arriverà a un valore di 150-160 €/MWh sull’energia autoconsumata da impianti a fonti rinnovabili: si tratta di un valore pari ad oltre tre volte il normale prezzo “all’ingrosso” dell’energia (circa 50 €/MWh), e spingerà quindi le configurazioni ad orientare i propri consumi in maniera virtuosa e sostenibile per massimizzare l’autoconsumo in loco. Si innescheranno così ulteriori filiere industriali: efficienza, stoccaggi, smart home e domotica, tecniche e tecnologie per l’uso razionale dell’energia. L’incentivo non si applica su tutta l’energia prodotta dalla comunità, ma solo su quella condivisa, cioè quella consumata dai membri della comunità e prodotta da fonti rinnovabili. Viene garantito l’uso locale e immediato. Oltre all’incentivo, possono beneficiare delle detrazioni fiscali. La detrazione del 50% si applica per impianti fino a 200 kW. Gli impianti di energie rinnovabili, che usufruiscono del superbonus, non potranno percepire l’incentivo esplicito di 110euro/MWh: Sotto i 20 kW = superbonus Oltre e fino a 200 kW = incentivo del GSE (100/110 euro al kW/h) La tariffa premio non spetta sull’energia elettrica condivisa ascrivibile: alla quota di potenza (<=20 kW) di impianti fotovoltaici che hanno accesso alla detrazione Superbonus 110% alla quota di potenza d’obbligo ex d.lgs. 28/2011 agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle aree agricole (con le eccezioni del DL «Semplificazioni») Il modello regolatorio virtuale Il Decreto Milleproroghe permette di attivare schemi di Autoconsumo Collettivo e di costituire Comunità di Energia Rinnovabile in parziale e anticipata attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 della Direttiva Rinnovabili europea (RED II). La legge incarica inoltre ARERA e il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) di definire rispettivamente: il modello di regolazione da applicare a questi nuovi soggetti; gli schemi di incentivazione dell’energia che viene condivisa. Nel mese di agosto ARERA ha quindi definito, attraverso la Deliberazione 318/2020/R/eel, il modello di regolazione transitorio da applicare agli schemi di Autoconsumo Collettivo e alle Comunità Energetiche Rinnovabili. ARERA definisce le caratteristiche necessarie per attivare gli schemi di Autoconsumo Collettivo e le Comunità di Energia Rinnovabile, il modello di regolazione da adottare e l’iter da seguire per accreditarsi presso il GSE. L’Autorità individua tra i possibili modelli da adottare quello virtuale come il più semplice ed efficace per abilitare e rendere operativi gli schemi di Autoconsumo Collettivo e le Comunità di Energia Rinnovabile. Con lo schema d’autoconsumo fisico, si ha un solo POD di scambio con la rete e l’energia prodotta e autoconsumata rimane effettivamente all’interno del perimetro della rete privata di edificio, quindi non sarebbe soggetta all’applicazione della parte variabile degli oneri di rete e di sistema. Nello schema d’autoconsumo virtuale, ogni utente è normalmente connesso alla rete pubblica tramite un proprio POD e pertanto è mantenuta la libertà da parte di ciascuno di poter scegliere il proprio fornitore di energia o di uscire dallo schema. Continuano a sussistere scambi fisici di energia su porzioni della rete pubblica più o meno estese, che possono ridursi alla sola sbarra BT del condominio qualora i misuratori dell’energia elettrica siano centralizzati in un locale dedicato. Di seguito le principali caratteristiche dello schema virtuale: configurazione di rete invariata: la rete pubblica termina nel punto di consegna (POD) dei singoli utenti finali (laddove è installato un contatore fiscale); il distributore elettrico esercisce il servizio di misura; ogni cliente finale è libero di scegliere il proprio fornitore di energia e di uscire in qualunque momento dallo schema. I benefici legati all’autoconsumo sono, in questo caso, frutto di un’operazione di tipo commerciale, svolta da soggetto responsabile nominato dai condòmini (gestore dello schema) che provvede a quantificare le quote di autoconsumo attribuibili a ogni partecipante sulla base dei dati di misura fiscali di produzione dell’impianto, di consumo delle utenze domestiche e condominiali. La metodologia di calcolo della ripartizione dell’autoconsumo virtuale è frutto di accordi contrattuali tra i condòmini: su un criterio energetico, per esempio in proporzione ai prelievi di ciascun utente in ogni intervallo temporale di misura; su un criterio fisso, per esempio di tipo millesimale, non in relazione con i consumi energetici delle singole abitazioni. La delibera 318/2020/R/eel conferma quindi un modello regolatorio virtuale che consente di riconoscere sul piano economico i benefici, ove presenti, derivanti dal consumo in sito dell’energia elettrica localmente prodotta: evitando che per ottenere tali benefici debbano essere implementate soluzioni tecniche (quali reti elettriche diverse dalle reti con obbligo di connessione di terzi) o societarie (quali quelle necessarie per poter essere classificati tra i Sistemi Semplici di Produzione e Consumo -SSPC); mantenendo separata evidenza dei benefici associati all’autoconsumo (che non dipendono da fonti, tipologia di reti e/o assetti societari) e degli incentivi espliciti (che, in quanto tali, possono essere opportunamente calibrati in funzione delle fonti e/o delle tecnologie); Tale modello regolatorio virtuale prevede che il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), erogando il “servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa per l’autoconsumo” (c.d.: servizio di energia condivisa), restituisca alcuni importi unitari forfetari con riferimento alla quantità di energia elettrica condivisa relativa al “gruppo di autoconsumatori da fonti rinnovabili che agiscono collettivamente” o alla “comunità di energia rinnovabile”, al fine di valorizzazione l’energia elettrica condivisa tenendo conto di una stima della riduzione dei costi imputabile all’autoconsumo. Suggerimenti e prospettive future Oggi i cittadini devono comunque comprare dal grossista l’energia condivisa. Che, a sua volta la rivende ai membri della comunità, con un costo al dettaglio. Si perde 10-15 euro al MWh. Se invece l’energia fosse scorporata in bolletta dai costi di dispacciamento, si potrebbe davvero realizzare un autoconsumo con costi diretti, privi dei flussi di dispacciamento in entrata/uscita, tipica dei sistemi tradizionali. “È importante tagliare le complessità burocratiche che si frappongono tra produzione e consumo. Sarebbe utile che il prezzo dell’energia sia scorporata dagli oneri di dispacciamento. Bisogna fare in modo che produrre e consumare energia sia un rapporto quanto più diretto possibile, tra produttore e consumatore (autoconsumo istantaneo). Scorporare l’energia condivisa dalla bolletta elettrica.” – Emilio Sani di Italia Solare Ultimo, ma non meno importante, è “mantenere separati i benefici legati all’autoconsumo da quelli degli incentivi.” – Andrea Galliani, ARERA. Per approfondire: ARERA, delibera 318/2020/R/eel, 4 agosto 2020 ARERA, Allegato A, 4 agosto 2020 Decreto Milleproroghe, Legge 30 dicembre 2019, n. 162 Direttiva RED II, direttiva UE n. 2018/2001 Direttiva IEM, direttiva UE 2019/944 Decreto Rilancio, legge 19 maggio 2020, n. 34 ENEA, Guida alle comunità energetiche, 2020 Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento
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