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Indice degli argomenti Toggle Ambito, definizioni e obiettiviValutazione del rischio, verifiche e adempimentiFAQ – Linee guida antincendio per impianti fotovoltaiciQual è l’ambito di applicazione delle linee guida antincendio per impianti fotovoltaici 2025?Quali sono gli obiettivi di sicurezza delle nuove linee guida antincendio per impianti FV?Quali distanze minime devono rispettare i pannelli fotovoltaici secondo le linee guida VVF?Cosa prevedono le linee guida antincendio 2025 per i sistemi di accumulo BESS?Quali obblighi di manutenzione e verifiche periodiche sono richiesti dagli impianti FV secondo la DCPREV 14030? Pubblicato il 1° settembre 2025 e firmato dal Capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, il DCPREV 14030 “Linea guida di prevenzione incendi per la progettazione, installazione, esercizio e manutenzione di impianti fotovoltaici” che aggiorna il quadro tecnico-regolatorio per gli impianti FV incorporati o interferenti con edifici soggetti ai controlli dei vigili del fuoco. Il Documento fornisce un corpus organico di misure tecniche per la sicurezza antincendio degli impianti fotovoltaici con tensione nominale in c.c. fino a 1.500 V, quando ubicati all’interno di attività soggette ai controlli VVF o a loro servizio, con diversi gradi di integrazione nell’involucro edilizio (coperture, facciate, pergole, tettoie e pensiline) e includendo il caso degli impianti “interferenti” prossimi ai fabbricati. Restano esclusi i campi a terra, i sistemi plug & play <800 W, gli agrivoltaici oltre 100 metri da attività soggette e gli impianti a concentrazione su inseguitori. Il documento si applica anche a parcheggi coperti da pensiline indipendenti che interagiscono con l’attività soggetta. Ambito, definizioni e obiettivi Le linee guida chiariscono che gli impianti FV, pur non essendo attività soggette ex D.P.R. 151/2011, possono modificare in modo sostanziale le condizioni di sicurezza, introducendo nuove sorgenti di innesco, vie di propagazione esterna-interna, interferenze con EFC e ostacoli all’operatività di spegnimento. Per questo l’intero ciclo di vita — progettazione, realizzazione, esercizio e manutenzione — va impostato sulla “regola dell’arte”, con presunzione di conformità alle pertinenti norme CEI e alle specifiche volontarie richiamate in appendice. La classificazione distingue impianti “incorporati” nel volume dell’edificio e impianti “interferenti”, e inquadra BAPV (building applied) e BIPV (building integrated) in funzione del ruolo costruttivo del modulo/pannello. Gli obiettivi specifici sono ridurre la probabilità di innesco, limitare la propagazione attraverso i componenti, contenere gli effetti su occupanti, soccorritori, beni e ambiente, ed evitare cadute/gocciolamenti che compromettano l’esodo o l’operatività in sicurezza. Sul piano costruttivo si richiede particolare attenzione alla reazione e resistenza al fuoco degli strati di supporto e dei sistemi di ancoraggio, alla corretta installazione degli inverter su elementi A1 o su interposizione EI 30 con layer continuo incombustibile, all’aerazione/ventilazione per prevenire surriscaldamenti, e alla compatibilità con eventuali sistemi EFC e aperture esistenti. Per i BESS si richiamano la valutazione del rischio incendio/esplosione (thermal runaway) secondo DM 7/8/2012 e l’uso della circolare DCPREV 21021/2024 come riferimento metodologico per analisi e misure di sicurezza. Per le coperture BAPV, l’installazione è considerata conforme quando posata su coperture incombustibili A1 o, in alternativa, con uno strato interposto EI 30 a layer A1 esteso almeno all’area FV più 2 metri perimetrali. È ammesso l’approccio prestazionale con accoppiamenti pannello-copertura secondo UNI EN 13501-5 e CEI TS 82-89, con classi di comportamento alla prova d’incendio del sistema in “condizione di uso finale”. Per le facciate BAPV e per i sistemi BIPV, oltre alle norme elettriche (CEI EN 61730, CEI EN 61215), valgono i requisiti di reazione al fuoco UNI EN 13501-1 e i rimandi a V.13 del Codice di prevenzione incendi e alla Lettera Circolare DCPREV-5043/2013 per edifici civili >12 m. Nelle pensiline/parcheggi e nelle balaustre fotovoltaiche BIPV, i pannelli glass-glass devono essere almeno B-s2,d0; per BAPV su pensiline non interferenti non è richiesto requisito di reazione, fermo restando il rispetto dei divieti in aree con atmosfere esplosive. Valutazione del rischio, verifiche e adempimenti La strategia antincendio combinata di prevenzione e protezione parte dalla valutazione del rischio, che può avvalersi del rapporto IEC TR 63226 per la gestione del rischio incendio nei sistemi FV su edifici. Da questa discendono scelte impiantistiche come la compartimentazione e il layout dei generatori: i pannelli in copertura devono essere raggruppati in sottoinsiemi massimo 20 metri per lato, separati da corridoi liberi da componenti (salvo cavi) larghi almeno 2 metri, con una fascia perimetrale libera di 1 metro; rispetto a EFC, lucernari, camini e aperture è richiesta una distanza minima di 1 metro, con regole specifiche per tetti a falda e shed (inclusi fattori di vista e gocciolamento). In facciata i sottoinsiemi non superano 3 metri in altezza e 20 in lunghezza, sono separati verticalmente da elementi orizzontali incombustibili aggettanti almeno 0,5 metri e distano 1 metro dalle aperture, salvo adozione di elementi orizzontali protettivi in posizione prescritta. Il sezionamento di emergenza è obbligatorio, in posizione segnalata, protetta dall’incendio e facilmente accessibile ai soccorritori, e deve isolare l’impianto rispetto a tutte le sorgenti, inclusa la generazione FV; valgono i rimandi a CEI 64-8 e CEI 82-25 e alle prescrizioni aggiuntive S.10.6 del DM 3/8/2015. La protezione del generatore comprende la corretta selezione di dispositivi contro sovracorrenti, guasti d’isolamento e di serie, sovratensioni atmosferiche/manovra e, quando necessario, correnti inverse sulle stringhe. È richiesta segnaletica resistente ai raggi UV nell’area del generatore e lungo i tratti in c.c. (ogni 10 metri) con l’avvertenza “impianto fotovoltaico in tensione durante le ore diurne (… Volt)”. Gli inverter e i convertitori vanno installati all’aperto o in compartimenti dedicati almeno REI/EI 30 con adeguata ventilazione e rispetto delle distanze dal manuale del costruttore per evitare accumuli termici. Il capitolo manutenzione indica la tenuta del registro ai sensi del DM 1/9/2021, con annotazione dello stato dell’impianto, microfratture, condense, ombreggiamenti, revamping, piani di pulizia e monitoraggio guasti. Sono richiamate CEI 64-8, CEI 82-25, CEI EN 62446-1/-2 per documentazione, prove e manutenzione, e la termografia IR outdoor secondo IEC TS 62446-3. La periodicità dei controlli dell’impianto FV si allinea a quella dell’impianto elettrico alimentato; ad ogni trasformazione/ampliamento e comunque ogni due anni vanno eseguite verifiche mirate al rischio incendio, con focus su giunzioni, serraggi e hot spot. È obbligatorio il manuale d’uso e manutenzione. Sul fronte procedurale, la progettazione/installazione di impianti FV in nuove attività soggette segue il DM 7/8/2012 (valutazione progetto e SCIA); negli esercizi esistenti l’installazione o la modifica sostanziale costituisce sempre “modifica rilevante” ai fini della sicurezza antincendio. Se la valutazione del rischio evidenzia aggravio per attività di categoria B e C è richiesta la valutazione progetto al Comando VVF, altrimenti si presenta SCIA (per categoria A con aggravio e per tutti i casi senza aggravio). Devono essere rese disponibili le certificazioni e dichiarazioni previste dal DM 7/8/2012 insieme al progetto dell’impianto, sempre obbligatorio e firmato da tecnico abilitato. FAQ – Linee guida antincendio per impianti fotovoltaici Qual è l’ambito di applicazione delle linee guida antincendio per impianti fotovoltaici 2025? La DCPREV 14030/2025 si applica agli impianti fotovoltaici con tensione nominale in corrente continua fino a 1.500 V, installati su edifici civili, industriali, commerciali e rurali soggetti ai controlli dei Vigili del Fuoco. Sono compresi impianti su coperture, facciate, pergole, tettoie e pensiline, inclusi quelli “interferenti” con l’attività. Sono esclusi invece i campi a terra, gli impianti plug & play, i sistemi sotto gli 800 W, gli agrivoltaici oltre 100 metri da attività soggette e gli impianti a concentrazione con inseguitori. Quali sono gli obiettivi di sicurezza delle nuove linee guida antincendio per impianti FV? Gli obiettivi principali sono ridurre la probabilità di innesco, limitare la propagazione delle fiamme, proteggere occupanti e soccorritori, salvaguardare i beni e l’ambiente e prevenire cadute o gocciolamenti di parti dell’impianto che possano compromettere l’esodo o l’intervento dei Vigili del Fuoco. Quali distanze minime devono rispettare i pannelli fotovoltaici secondo le linee guida VVF? Per i generatori su copertura, i campi devono essere suddivisi in sottoinsiemi con dimensioni massime di 20 metri, separati da corridoi liberi di almeno 2 metri e con una fascia perimetrale libera di 1 metro. Devono inoltre rispettare 1 metro di distanza da aperture, camini, EFC e lucernari. Per i sistemi in facciata valgono limiti di 3 metri in altezza e 20 in lunghezza, con separazioni orizzontali incombustibili aggettanti di almeno 0,5 metri. Cosa prevedono le linee guida antincendio 2025 per i sistemi di accumulo BESS? Le linee guida dedicano un’attenzione particolare ai sistemi di accumulo agli ioni di litio, imponendo la valutazione del rischio incendio ed esplosione legato al thermal runaway. Vanno considerati ubicazione, ventilazione, compartimentazione e distanze dai percorsi di esodo. Il progetto deve includere le misure di sicurezza e i dispositivi di protezione previsti dalle normative specifiche e dalla circolare DCPREV 21021/2024. Quali obblighi di manutenzione e verifiche periodiche sono richiesti dagli impianti FV secondo la DCPREV 14030? Ogni impianto fotovoltaico deve avere un registro aggiornato dei controlli, come previsto dal DM 1/9/2021. Le verifiche comprendono controlli visivi, serraggi, monitoraggio guasti, prove di funzionamento dei dispositivi di protezione e sezionamento, ispezioni termografiche IR secondo IEC TS 62446-3. È obbligatoria una verifica specifica del rischio incendio ogni due anni o in caso di modifiche/ampliamenti dell’impianto. Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento
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