Il fotovoltaico attività connessa se la società è esclusivamente agricola

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate sull’opzione per la tassazione su base catastale di società agricola che produce energia fotovoltaica

Il fotovoltaico attività connessa se la società è esclusivamente agricola 1

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione 98E ha chiarito che se una società agricola produce energia fotovoltaica nell’ambito della propria attività, può valersi dell’opzione per la tassazione dei redditi su base catastale, a condizione che svolga esclusivamente attività agricola fin dall’inizio del periodo d’imposta e nella propria ragione sociale sia precisata l’indicazione di “società agricola”.

Nella risoluzione l’agenzia specifica che la produzione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli è considerata attività agricola connessa ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, in quanto, attività svolta utilizzando una risorsa dell’azienda: il fondo.

Nel caso preso in esame l’istante è un’azienda che nell’ambito della propria attività agricola gestisce, da diversi anni, un impianto fotovoltaico di potenza nominale di 996 Kw, realizzato su terreni locati, producendo e cedendo integralmente l’energia elettrica al Gestore dei servizi energetici Spa.

Fino al 2015 tale attività non costituiva un’attività connessa a quella agricola perché l’attività fotovoltaica generava un volume d’affari superiore a quello proveniente da quella agricola principale. Dal 2016, come richiesto dal Ministero per le politiche agrarie e forestali, (circolare dell’Agenzia 6 luglio 2009, n. 32/E), il volume d’affari derivante dall’attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) risulterà maggiore rispetto a quello della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 kW, calcolato, quest’ultimo, senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica
La società richiedente si è rivolta all’Agenzia per sapere se ai fini catastali l’attività fotovoltaica possa considerarsi come attività connessa a quella agricola già a partire dall’anno 2016 e se si possa conseguentemente esercitare l’opzione per la determinazione del reddito e delle imposte su base catastale, assoggettando, in particolare, a tale regime fiscale, la produzione di energia nel limite di 260.000 kWh anno.

L’Agenzia nella sua risoluzione ha confermato che la società ha diritto alla tassazione del reddito su base catastale in quanto ha come oggetto sociale lo svolgimento esclusivo di attività agricole e ha nella propria ragione sociale l’indicazione di “società agricola”.
L’istante, potrà dunque scegliere di assoggettare a tassazione catastale, il reddito derivante dall’attività agricola nell’ambito del quale rientra anche il reddito relativo alla produzione di energia fotovoltaica nel limite di 260.000 kwh annui.
La produzione di energia fotovoltaica che superi il predetto limite è tassata forfetariamente applicando un coefficiente del 25% nel presupposto che il volume d’affari derivante dallo svolgimento dell’attività agricola principale risulti superiore al volume d’affari derivante dalla produzione di energia fotovoltaica eccedente i suddetti limiti.

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Tema Tecnico

Normativa, Solare fotovoltaico

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